CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 40743/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Ferrara che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 7 C.d.s., condannandolo alla pena ritenuta equa, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole del travisamento della prova che sarebbe stato compiuto dalla Corte di appello allorquando ha indicato in quaranta minuti complessivi l'arco temporale che i verbalizzanti avevano dichiarato esser stati il periodo entro il quale si erano svolti i fatti; infatti, dall'annotazione di Pg. e dal verbale di sequestro redatti 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emerge che l'intervento della polizia ebbe inizio alle 11,58 e terminò alle 13,30. 2. Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01). Nel caso di specie il ricorrente non ha esplicato le ragioni per le quali sarebbe decisivo che il tempo in cui si svolsero i fatti venga individuato in quaranta minuti o in novantadue minuti. Giova precisare che la decisività non emerge in modo palese dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Infatti, la tesi difensiva è che il Bertuzzi si rifiutò legittimamente di sottoporsi alla prova con l'etilometro perché erano trascorse alcune ore da quando gli operanti lo avevano fermato nel parcheggio di un ristorante mentre era alla guida di un autoveicolo. Ore durante le quali egli si era recato nell'esercizio e vi aveva consumato una cena, perché la polizia aveva interrotto l'accertamento nei suoi confronti per far fronte alla resistenza opposta da un diverso amico che accompagnava il Bertuzzi. Infatti, alla luce della tesi difensiva il tutto avvenne entro le 13,30 e non entro le 15,30, come rappresentato in appello e smentito dalla Corte distrettuale, la quale ha anche puntualizzato che la presenza del Bertuzzi nel ristorante non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di una testimone. In definitiva, che la cena sia intervenuta entro le 13,30 non è in alcun modo dimostrato, sicché la variazione segnalata dal ricorrente, quand'anche effettiva, non risulterebbe decisiva ai fini della eversione della ricostruzione operata dai giudizi di merito. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2011. [OSCURATO:PERSONA] ier estensore Il P