CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 39322/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 19317/25 Ritenuto che l'unico motivo dedotto è inammissibile per genericità, poiché la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, atta a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, 11.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che nel caso in esame la Corte ha motivato mantenendo inalterata la misura di mesi tre di aumento per la continuazione (esterna) con il reato di cui all'art. 337 c.p. che era stata già stabilita dal Giudice di primo grado, e che tale aumento è stato valutato come proporzionato ed adeguato, sicchè la motivazione estesa anche agli altri reati uniti dal vincolo della continuazione, rende coerentemente motivata la condivisa commisurazione della pena operata dal primo Giudice; a fronte di una motivazione puntuale che ha confermato la stessa commisurazione della pena operata dal Giudice di primo grado, il ricorrente non ha esplicitamente enunciato e argomentato in alcun modo i rilievi critici mossi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il