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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 922/2007

ECLI:EU:C:2007:539
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 settembre 2007 – Nestlé / UAMI (causa C‑193/06 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «QUICKY» – Opposizione del titolare di marchi nazionali denominativi anteriori QUICKIES – Rischio di confusione – Valutazione globale» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 34-35, 46-47, 76) Oggetto Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 febbraio 2006, causa T‑74/04, Nestlé/UAMI, interveniente: Quick restaurants SA, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2003 (procedimento R 922/2001-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Quick restaurants SA [OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 febbraio 2006, causa T‑74/04, Nestlé/UAMI – Quick (QUICKY), è annullata nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, non ha valutato la somiglianza visiva dei segni controversi sulla base dell’impressione d’insieme fornita dagli stessi.

Il ricorso è respinto per il resto.

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 settembre 2007 – Nestlé / UAMI (causa C‑193/06 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «QUICKY» – Opposizione del titolare di marchi nazionali denominativi anteriori QUICKIES – Rischio di confusione – Valutazione globale» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 34-35, 46-47, 76) Oggetto Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 febbraio 2006, causa T‑74/04, Nestlé/UAMI, interveniente: Quick restaurants SA, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2003 (procedimento R 922/2001-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Quick restaurants SA [OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 febbraio 2006, causa T‑74/04, Nestlé/UAMI – Quick (QUICKY), è annullata nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, non ha valutato la somiglianza visiva dei segni controversi sulla base dell’impressione d’insieme fornita dagli stessi. Il ricorso è respinto per il resto. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Le spese sono riservate.
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