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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13641/2026

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ANZA sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in veste di giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio, rigettava la richiesta - avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - volta ad ottenere la revoca del vincolo cautelare apposto sull'azienda e sui beni della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.2.

Propone appello cautelare lo [OSCURATO:PERSONA], convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 13/11/2025, deducendo il seguente motivo: - violazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla confisca per equivalente disposta con riguardo ai beni della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; vizio di motivazione.

Il G.i.p. avrebbe omesso di applicare i principi contenuti nella sentenza rescindente di questa Corte, ed avrebbe riconosciuto allo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto della società con una motivazione apparente, con argomenti privi di collegamento e non dirimenti (sommarie informazioni, intercettazioni, disponibilità di una vettura), al pari, peraltro, del provvedimento già impugnato.

La società, infatti, apparterrebbe alla famiglia della moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, legale rappresentante), e rispetto allo stesso ente lo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe solo un terzo, che si limiterebbe a fornire un aiuto linguistico alla donna nei rapporti con i dipendenti, con i committenti italiani e con le banche, senza sostituirsi a lei.

A corroborare questa tesi, peraltro, interverrebbero le risultanze investigative (analiticamente riportate da pag. 12 a pag. 16), dalle quali non emergerebbe alcun legame tra il ricorrente e la società.

Sotto diverso profilo, peraltro, il ricorso evidenzia che il presunto ruolo di amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA]" sarebbe stato riconosciuto in assenza di una nuova contestazione, di una nuova richiesta e dell'applicazione di una misura cautelare reale, dunque senza alcun vaglio da parte del G.i.p., in palese violazione del principio di "giurisdizionalizzazione" delle misure cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 4.

L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che "il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.

In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4".

4.1. Ebbene, poiché l'incidente di esecuzione in esame concerne proprio la restituzione di cose sequestrate, ecco che deve trovare applicazione la norma appena richiamata, in forza della quale "il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.

Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si 2procede a norma dell'articolo

666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza".

5. Il ricorso, pertanto, deve essere convertito in opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in veste di giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio, rigettava la richiesta - avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - volta ad ottenere la revoca del vincolo cautelare apposto sull'azienda e sui beni della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.2. Propone appello cautelare lo [OSCURATO:PERSONA], convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 13/11/2025, deducendo il seguente motivo: - violazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla confisca per equivalente disposta con riguardo ai beni della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; vizio di motivazione. Il G.i.p. avrebbe omesso di applicare i principi contenuti nella sentenza rescindente di questa Corte, ed avrebbe riconosciuto allo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto della società con una motivazione apparente, con argomenti privi di collegamento e non dirimenti (sommarie informazioni, intercettazioni, disponibilità di una vettura), al pari, peraltro, del provvedimento già impugnato. La società, infatti, apparterrebbe alla famiglia della moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, legale rappresentante), e rispetto allo stesso ente lo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe solo un terzo, che si limiterebbe a fornire un aiuto linguistico alla donna nei rapporti con i dipendenti, con i committenti italiani e con le banche, senza sostituirsi a lei. A corroborare questa tesi, peraltro, interverrebbero le risultanze investigative (analiticamente riportate da pag. 12 a pag. 16), dalle quali non emergerebbe alcun legame tra il ricorrente e la società. Sotto diverso profilo, peraltro, il ricorso evidenzia che il presunto ruolo di amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA]" sarebbe stato riconosciuto in assenza di una nuova contestazione, di una nuova richiesta e dell'applicazione di una misura cautelare reale, dunque senza alcun vaglio da parte del G.i.p., in palese violazione del principio di "giurisdizionalizzazione" delle misure cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 4. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che "il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4". 4.1. Ebbene, poiché l'incidente di esecuzione in esame concerne proprio la restituzione di cose sequestrate, ecco che deve trovare applicazione la norma appena richiamata, in forza della quale "il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si 2procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza". 5. Il ricorso, pertanto, deve essere convertito in opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M
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