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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22455/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, nella persona del sostituto Lucia ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di Bari ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in esito al giudizio di convalida dell'arresto in flagranza, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a plurimi delitti, commessi in Barletta il 6 dicembre 2024 e in particolare: - al delitto di cui all'art. 110 cod. pen. e 23, comma 3, legge n. 110/1975 relativo alla detenzione di una pistola semiautomatica, priva di matricola; - al, delitto di cui all'art. 648 cod. pen. relativo alla ricezione della pistola suddetta; -al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione di kg 11,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in n. 10 panetti.

I fatti nell'ordinanza genetica e in quella impugnata sono stati descritti nel modo seguente.

Nella data su indicata, personale della Polizia di Stato, nel corso di un servizio di appostamento nel piazzale della [OSCURATO:PERSONA] ove si trovano numerosi box, aveva visto arrivare [OSCURATO:PERSONA] a bordo in auto; nel corso del controllo, sul sedile di tale auto era stata rinvenuta una chiave con la quale era stato aperto il box n. 82; all'interno di detto box, risultato locato dal proprietario [OSCURATO:PERSONA]Angiò a [OSCURATO:PERSONA], era parcheggiata l'autovettura BMW intestata a Maggio, le cui chiavi erano state riposte sopra i tasti di accensione delle luci del locale; la perquisizione dell'auto aveva consentito di rinvenire una busta contenente n. 10 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 11,4 chilogrammi, mentre nel locale box era stata rinvenuta, all'interno di un borsone, una pistola semiautomatica priva di matricola e n. 233 cartucce, una delle quali nel serbatoio dell'arma.

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati.

In primo luogo il difensore osserva che l'affermazione del Tribunale per cui, per poter posteggiare la sua auto, Lamonaca avrebbe dovuto spostare la BMW per la strada, non trova alcun riscontro negli atti, rappresentanti dal verbale di arresto, in cui di tale circostanza non si fa cenno alcuno, né sono menzionate le dimensioni del locale box.

Il Tribunale, inoltre, nel ritenere che sarebbe stato troppo rischioso per Maggio lasciare per strada la sua auto contenente un quantitativo così rilevante di sostanza stupefacente, non aveva considerato che la droga era occultata e non era visibile.

I giudici, comunque, a fronte della assunzione, da parte di Maggio, della titolarità esclusiva di quanto rinvenuto nel box da lui locato, non avevano chiarito in che senso il ricorrente avesse contribuito alla detenzione della sostanza stupefacente e dell'arma.

Ai fini della configurazione del concorso è sufficiente la partecipazione alla altrui attività criminosa, con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, ovvero nel garantire una collaborazione nel caso di bisogno: il Tribunale non avrebbe fatto buon governo di tali principi, in quanto, al di là del mero dato della disponibilità delle chiavi del box, non aveva individuato elementi ulteriori indicativi di una qualsivoglia forma di partecipazione alla detenzione.

L'ordinanza, inoltre, secondo il difensor, è contraddittoria, in quanto, per un verso, dà atto dell'inesistenza di elementi rivelatori di un pregresso accordo fra i due indagati e, anche solo, di una loro pregressa frequentazione e, per altro verso, afferma in maniera apodittica l'intenzione del ricorrente di accedere al box per prelevare parte del materiale illecito ivi custodito.

Infine l'ordinanza non si sarebbe soffermata sugli elementi da cui desumere la consapevolezza del ricorrente della ingente quantità di sostanza stupefacente rinvenuta e, dunque, in ultima analisi sulla imputazione soggettiva della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90: dal verbale di arresto emerge che il materiale sequestrato si presentava accuratamente nascosto all'interno di buste, a loro volta custodite all'interno della BMW, la cui chiave non era nella disponibilità di Lamonaca.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura massimamente afflittiva.

Ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. il parametro costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti, ovvero in via disgiuntiva dai suoi precedenti penali, mentre la gravità della condotta deve essere valutata in concreto e non già sulla sola base del titolo di, reato astrattamente considerato.

Il Tribunale, nel caso di specie, non avrebbe spiegato le ragioni per le quali, tenuto conto della condizione di incensuratezza e dell'assenza anche di semplici pendenze, la misura degli arresti domiciliari non fosse idonea a contenere il pericolo di recidivanza.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è inammissibile in quanto versato in fatto, e, comunque, manifestamente infondato.

A tale fine, si deve ribadire che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

La valutazione in ordine alla sussistenza o insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, censurabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Sotto tale ultimo profilo, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, senza che possa integrare un vizio deducibile la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945; ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181, Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). 2.1 Così perimetrati i confini dello scrutinio di legittimità, il ricorrente invoca, sotto l'apparente censura del vizio di motivazione, una considerazione alternativa delle risultanze processuali.

Il Tribunale del riesame ha desunto il coinvolgimento di Lannonaca, in concorso con Maggio, nella detenzione dell'arma e della droga custodite nel box dalla circostanza per cui egli era in possesso delle chiavi di detto locale, ove all'atto del controllo stava facendo ingresso e dalla inverosimiglianza della versione, secondo la quale era stato Maggio a consegnargli le chiavi per fare in modo che egli potesse posteggiare ivi la sua auto.

Le inferenze tratte dalle risultanze riportate, ed in primis quella per cui è inverosimile che colui che detiene armi e droga in un dato luogo lasci la disponibilità dello stesso a un soggetto che non sia coinvolto nella detenzione, non presentano alcun profilo di illogicità, in quanto sono rispondenti, semmai, a massime dì esperienza, ovvero a generalizzazioni tratte dall'esperienza comune.

Il richiamo ai principi che governano il concorso di persone del reato e il riferimento alla mancata specificazione da parte del Tribunale della condotta concorsuale sono, dunque, inconferenti, in quanto nella prospettiva del Tribunale, ancorata alle emergenze su indicate, la droga e l'arma appartenevano al ricorrente (oltre che a Maggio), sicché è la titolarità di tali beni a fondare la gravità indiziaria.

In altri termini, nella prospettiva del giudice della cautela la contestazione mossa a Lamonaca non è quella di aver contribuito, materialmente o moralmente con condotta causale o anche solo agevolatrice, alla detenzione illecita di droga e armi da parte del coimputato, bensì quella di avere egli stesso detenuto detti beni e di averne avuto diretta disponibilità.

In ordine alla contestazione relativa alla imputazione soggettiva della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.

R. n. 309/90, si deve premettere che, secondo la non contestata elencazione dei motivi di riesame di cui all'ordinanza impugnata (con riferimento alla rilevanza della omessa contestazione si veda Sez. 2 n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627), la censura non era stata dedotta davanti al Tribunale.

Ne consegue che deve trovare applicazione il principio per cui, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01; Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543 - 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01; Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2024, Marchese, Rv. 227110 - 01; Sez. 1, n. 292 del 22/04/1997, Bianco, Rv. 207759 - 01).

Sotto tale profilo, dunque, la censura è di per sé inammissibile.

In ogni caso, la censura è manifestamente infondata, in quanto, come detto, secondo la ricostruzione dei giudici della cautela l'addebito mosso al ricorrente consiste nella codetenzione della sostanza stupefacente, ritenuta a lui direttamente riferibile, sicché il tema della conoscenza o conoscibilità del quantitativo ingente non può venire in rilievo.

3. Il secondo motivo, con cui si censura la sussistenza delle esigenze cautelari e la individuazione della misura da applicare, è manifestamente infondato Sotto il primo profilo, il Tribunale, in coerenza con il principio per cui l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni (Sez. 5 n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522- 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, v. 267798 - 01), ha confermato il giudizio già formulato dal G.I.P. in merito al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ancorando detto giudizio alle concrete modalità del fatto e alla capacità a delinquere manifestata dall'indagato con la condotta posta in essere; in particolare i giudici hanno, in tale senso, valorizzato la micidialità dell'arma, corredata di munizionamento, e il quantitativo ingente di droga detenuta, indicativo dell'inserimento in circuiti criminali di elevato spessore.

Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha verificato la idoneità della misura degli arresti domiciliari anche mediante applicazione del presidio elettronico a salvaguardare le esigenze cautelari ritenute sussistenti, formulando un giudizio negativo, sulla scorta di elementi fattuali rilevanti e congruamente evidenziati, quali la particolare la gravità delle condotte di reato, suscettibili di essere reiterate anche in ambiente domestico.

Deve, in tal senso, ribadirsi che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova e autonoma misura cautelare, in quanto il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis, cod. proc. pen., è strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti «a seguito di una specifica valutazione di adeguatezza operata dal giudice della cautela» (cfr. in motivazione Sez.

U., n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652). [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, in ogni caso, chiamato a valutare l'adeguatezza della misura anche presidiata dal controllo rispetto alle esigenze cautelari ritenute sussistenti nel caso concreto, tanto più che lo strumento del braccialetto vale a garantire rispetto al pericolo di fuga, ma non già rispetto ad eventuali contatti volti alla ripresa dell'attività criminale.

Il motivo di ricorso, di contro, si limita a richiamare i principi giurisprudenziali che presiedono al trattamento cautelare, senza riferimenti specifici al caso concreto e senza contrapporre agli argomenti individuati dal Tribunale ragioni di fatto e di diritto tali da incrinarne la tenuta logica.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, nella persona del sostituto Lucia ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di Bari ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in esito al giudizio di convalida dell'arresto in flagranza, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a plurimi delitti, commessi in Barletta il 6 dicembre 2024 e in particolare: - al delitto di cui all'art. 110 cod. pen. e 23, comma 3, legge n. 110/1975 relativo alla detenzione di una pistola semiautomatica, priva di matricola; - al, delitto di cui all'art. 648 cod. pen. relativo alla ricezione della pistola suddetta; -al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione di kg 11,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in n. 10 panetti. I fatti nell'ordinanza genetica e in quella impugnata sono stati descritti nel modo seguente. Nella data su indicata, personale della Polizia di Stato, nel corso di un servizio di appostamento nel piazzale della [OSCURATO:PERSONA] ove si trovano numerosi box, aveva visto arrivare [OSCURATO:PERSONA] a bordo in auto; nel corso del controllo, sul sedile di tale auto era stata rinvenuta una chiave con la quale era stato aperto il box n. 82; all'interno di detto box, risultato locato dal proprietario [OSCURATO:PERSONA]Angiò a [OSCURATO:PERSONA], era parcheggiata l'autovettura BMW intestata a Maggio, le cui chiavi erano state riposte sopra i tasti di accensione delle luci del locale; la perquisizione dell'auto aveva consentito di rinvenire una busta contenente n. 10 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 11,4 chilogrammi, mentre nel locale box era stata rinvenuta, all'interno di un borsone, una pistola semiautomatica priva di matricola e n. 233 cartucce, una delle quali nel serbatoio dell'arma. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. In primo luogo il difensore osserva che l'affermazione del Tribunale per cui, per poter posteggiare la sua auto, Lamonaca avrebbe dovuto spostare la BMW per la strada, non trova alcun riscontro negli atti, rappresentanti dal verbale di arresto, in cui di tale circostanza non si fa cenno alcuno, né sono menzionate le dimensioni del locale box. Il Tribunale, inoltre, nel ritenere che sarebbe stato troppo rischioso per Maggio lasciare per strada la sua auto contenente un quantitativo così rilevante di sostanza stupefacente, non aveva considerato che la droga era occultata e non era visibile. I giudici, comunque, a fronte della assunzione, da parte di Maggio, della titolarità esclusiva di quanto rinvenuto nel box da lui locato, non avevano chiarito in che senso il ricorrente avesse contribuito alla detenzione della sostanza stupefacente e dell'arma. Ai fini della configurazione del concorso è sufficiente la partecipazione alla altrui attività criminosa, con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, ovvero nel garantire una collaborazione nel caso di bisogno: il Tribunale non avrebbe fatto buon governo di tali principi, in quanto, al di là del mero dato della disponibilità delle chiavi del box, non aveva individuato elementi ulteriori indicativi di una qualsivoglia forma di partecipazione alla detenzione. L'ordinanza, inoltre, secondo il difensor, è contraddittoria, in quanto, per un verso, dà atto dell'inesistenza di elementi rivelatori di un pregresso accordo fra i due indagati e, anche solo, di una loro pregressa frequentazione e, per altro verso, afferma in maniera apodittica l'intenzione del ricorrente di accedere al box per prelevare parte del materiale illecito ivi custodito. Infine l'ordinanza non si sarebbe soffermata sugli elementi da cui desumere la consapevolezza del ricorrente della ingente quantità di sostanza stupefacente rinvenuta e, dunque, in ultima analisi sulla imputazione soggettiva della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90: dal verbale di arresto emerge che il materiale sequestrato si presentava accuratamente nascosto all'interno di buste, a loro volta custodite all'interno della BMW, la cui chiave non era nella disponibilità di Lamonaca. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura massimamente afflittiva. Ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. il parametro costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti, ovvero in via disgiuntiva dai suoi precedenti penali, mentre la gravità della condotta deve essere valutata in concreto e non già sulla sola base del titolo di, reato astrattamente considerato. Il Tribunale, nel caso di specie, non avrebbe spiegato le ragioni per le quali, tenuto conto della condizione di incensuratezza e dell'assenza anche di semplici pendenze, la misura degli arresti domiciliari non fosse idonea a contenere il pericolo di recidivanza. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è inammissibile in quanto versato in fatto, e, comunque, manifestamente infondato. A tale fine, si deve ribadire che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). La valutazione in ordine alla sussistenza o insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, censurabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Sotto tale ultimo profilo, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, senza che possa integrare un vizio deducibile la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945; ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181, Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). 2.1 Così perimetrati i confini dello scrutinio di legittimità, il ricorrente invoca, sotto l'apparente censura del vizio di motivazione, una considerazione alternativa delle risultanze processuali. Il Tribunale del riesame ha desunto il coinvolgimento di Lannonaca, in concorso con Maggio, nella detenzione dell'arma e della droga custodite nel box dalla circostanza per cui egli era in possesso delle chiavi di detto locale, ove all'atto del controllo stava facendo ingresso e dalla inverosimiglianza della versione, secondo la quale era stato Maggio a consegnargli le chiavi per fare in modo che egli potesse posteggiare ivi la sua auto. Le inferenze tratte dalle risultanze riportate, ed in primis quella per cui è inverosimile che colui che detiene armi e droga in un dato luogo lasci la disponibilità dello stesso a un soggetto che non sia coinvolto nella detenzione, non presentano alcun profilo di illogicità, in quanto sono rispondenti, semmai, a massime dì esperienza, ovvero a generalizzazioni tratte dall'esperienza comune. Il richiamo ai principi che governano il concorso di persone del reato e il riferimento alla mancata specificazione da parte del Tribunale della condotta concorsuale sono, dunque, inconferenti, in quanto nella prospettiva del Tribunale, ancorata alle emergenze su indicate, la droga e l'arma appartenevano al ricorrente (oltre che a Maggio), sicché è la titolarità di tali beni a fondare la gravità indiziaria. In altri termini, nella prospettiva del giudice della cautela la contestazione mossa a Lamonaca non è quella di aver contribuito, materialmente o moralmente con condotta causale o anche solo agevolatrice, alla detenzione illecita di droga e armi da parte del coimputato, bensì quella di avere egli stesso detenuto detti beni e di averne avuto diretta disponibilità. In ordine alla contestazione relativa alla imputazione soggettiva della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P. R. n. 309/90, si deve premettere che, secondo la non contestata elencazione dei motivi di riesame di cui all'ordinanza impugnata (con riferimento alla rilevanza della omessa contestazione si veda Sez. 2 n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627), la censura non era stata dedotta davanti al Tribunale. Ne consegue che deve trovare applicazione il principio per cui, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01; Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543 - 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01; Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2024, Marchese, Rv. 227110 - 01; Sez. 1, n. 292 del 22/04/1997, Bianco, Rv. 207759 - 01). Sotto tale profilo, dunque, la censura è di per sé inammissibile. In ogni caso, la censura è manifestamente infondata, in quanto, come detto, secondo la ricostruzione dei giudici della cautela l'addebito mosso al ricorrente consiste nella codetenzione della sostanza stupefacente, ritenuta a lui direttamente riferibile, sicché il tema della conoscenza o conoscibilità del quantitativo ingente non può venire in rilievo. 3. Il secondo motivo, con cui si censura la sussistenza delle esigenze cautelari e la individuazione della misura da applicare, è manifestamente infondato Sotto il primo profilo, il Tribunale, in coerenza con il principio per cui l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni (Sez. 5 n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522- 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, v. 267798 - 01), ha confermato il giudizio già formulato dal G.I.P. in merito al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ancorando detto giudizio alle concrete modalità del fatto e alla capacità a delinquere manifestata dall'indagato con la condotta posta in essere; in particolare i giudici hanno, in tale senso, valorizzato la micidialità dell'arma, corredata di munizionamento, e il quantitativo ingente di droga detenuta, indicativo dell'inserimento in circuiti criminali di elevato spessore. Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha verificato la idoneità della misura degli arresti domiciliari anche mediante applicazione del presidio elettronico a salvaguardare le esigenze cautelari ritenute sussistenti, formulando un giudizio negativo, sulla scorta di elementi fattuali rilevanti e congruamente evidenziati, quali la particolare la gravità delle condotte di reato, suscettibili di essere reiterate anche in ambiente domestico. Deve, in tal senso, ribadirsi che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova e autonoma misura cautelare, in quanto il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis, cod. proc. pen., è strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti «a seguito di una specifica valutazione di adeguatezza operata dal giudice della cautela» (cfr. in motivazione Sez. U., n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652). [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, in ogni caso, chiamato a valutare l'adeguatezza della misura anche presidiata dal controllo rispetto alle esigenze cautelari ritenute sussistenti nel caso concreto, tanto più che lo strumento del braccialetto vale a garantire rispetto al pericolo di fuga, ma non già rispetto ad eventuali contatti volti alla ripresa dell'attività criminale. Il motivo di ricorso, di contro, si limita a richiamare i principi giurisprudenziali che presiedono al trattamento cautelare, senza riferimenti specifici al caso concreto e senza contrapporre agli argomenti individuati dal Tribunale ragioni di fatto e di diritto tali da incrinarne la tenuta logica. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
Sentenza Cassazione n. 22455/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris