CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Rovigo, in data 24.11.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di furto aggravato in appartamento ascrittigli ai capi c) e d) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, con riferimento alla identificazione del ricorrente quale autore dei due furti; 2) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge in punto di mancata disapplicazione della contestata recidiva; 4) violazione di legge in punto di dosimetria della pena e di aumento inflitto a titolo di continuazione. 3. Con requisitoria scritta del 19.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato. 4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini. 5. Inammissibili appaiono i primi due motivi di ricorso, con cui il ricorrente, da un lato, con riferimento all'imputazione di cui al capo c), premessa l'esistenza di una discrasia nelle descrizioni dell'autore del furto fornite dalla persona offesa Xodo nel corso delle indagini preliminari, in sede di denuncia-querela e di individuazione fotografica, rileva come tale discrasia non possa non riverberarsi sull'attendibilità della ricognizione personale eseguita da quest'ultima in udienza; dall'altro, in ordine all'imputazione di cui al capo d), denuncia la contraddittorietà della motivazione, in quanto la corte territoriale, senza soffermarsi sulle censure sollevate con l'atto di appello, ha fondato la condanna dell'imputato sul riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa Bolognese nel corso delle indagini preliminari, peraltro del tutto generico, nonostante l'esito negativo della ricognizione personale del 7.10.2020 e la circostanza che la Bolognese avesse disconosciuto il riconoscimento fotografico compiuto poco tempo prima, giungendo, dunque, a una conclusione del tutto opposta all'assoluzione pronunciata in favore del prevenuto, con riferimento all'imputazione di cui al capo b), fondata sugli stessi elementi (esito negativo della ricognizione personale e disconoscimento del precedente riconoscimento fotografico da parte della persona offesa D'Armellina). Senza tacere che proprio in considerazione della genericità delle individuazioni fotografiche operate dalla Bolognese nella fase delle indagini preliminari il Pulejo avrebbe dovuto essere assolto, come la coimputata [OSCURATO:PERSONA], assolta dall'imputazione di cui al capo d). Infine il ricorrente eccepisce la violazione del disposto degli artt. 213 e ss., 500, co. 4, c.p.p., posto che i giudici di merito non avrebbero dovuto dare prevalenza al riconoscimento fotografico eseguito dalla Bolognese nel corso delle indagini preliminari sull'esito negativo della ricognizione personale eseguita in dibattimento, non essendo emersi elementi dai quali poter desumere che la persona offesa sia stata destinataria di violenza, minaccia o di una qualunque promessa di denaro o di altra utilità, laddove l'asserita forte resistenza della Bolognese a eseguire la ricognizione, alla quale fa cenno il giudice di primo grado, avrebbe dovuto essere letta, ai sensi degli artt. 500, co. 3, e 526, co. 1 bis, c.p.p., come una forma di sottrazione all'esame e alla ricognizione richieste dalla difesa, sicché l'individuazione fotografica compiuta nel corso delle indagini preliminari non avrebbe potuto essere utilizzata. Si tratta, come si è detto, di motivi inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). E invero, con motivazione affatto contraddittoria o manifestamente illogica, la corte territoriale ha risolto il tema della identificazione nella persona dell'imputato dell'autore dei furti di cui ai capi c) e d) dell'imputazione, valorizzando l'esito positivo dei riconoscimenti fotografici operati da entrambe le persone offese nel corso delle indagini preliminari, dunque in una fase più vicina al verificarsi dei furti, rispetto alla fase decisoria, svoltasi con le forme del giudizio abbreviato, condizionato all'espletamento dell'individuazione degli imputati, nonché all'esame delle persone offese. La corte di appello, inoltre, con logico argomentare, ha chiarito come, con riferimento alla Xodo, le "minime discrasie esistenti tra la descrizione fatta dalla parte offesa e i reali tratti somatici e dati anagrafici dell'imputato, non sono tali da invalidare l'esito del riconoscimento operato per ben due volte" (nel corso delle indagini preliminari e nella fase del giudizio), valorizzando, con riferimento alla Bolognese, il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, in quanto intervenuto a breve distanza dal fatto, rispetto alla circostanza che quest'ultima, in sede di giudizio, aveva manifestato un fortissimo disagio, non operando alcuna individuazione, che i giudici di merito, con valutazione certo non manifestamente illogica, avevano attribuito alla particolare età della Bolognese, nata nel 1925. Appare, pertanto, evidente come in questa sede di legittimità sia è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). L'inammissibilità dei motivi di ricorso, con particolare riferimento alla imputazione di cui al capo d), si coglie anche sotto un ulteriore profilo. Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante con esito negativo, può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari purché sulla base di congrua motivazione che, se logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione dei giudici di merito che, dinanzi ad una ricognizione negativa espletata dopo oltre quattro anni, avevano valorizzato l'esito positivo dell'individuazione effettuata a pochi giorni dai fatti, tenuto conto del lungo tempo trascorso prima della ricognizione, che aveva reso "del tutto normale lo svanire del ricordo": cfr. Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, Rv. 265813; Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Rv. 274470). Orbene, si è già detto come debba ritenersi assolutamente congrua la motivazione dei giudici di meriti, con cui è stato valorizzato il riconoscimento fotografico eseguito dalla Bolognese nel corso delle indagini preliminari e giustificabile il mancato riconoscimento in sede di giudizio. Infine, non può non rilevarsi, in relazione agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 6. Fondato, invece, appare il quarto motivo di ricorso in tema di recidiva. Come è noto, infatti, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolos ità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianze di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Pertanto, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Rv. 248960; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). Orbene a fronte di uno specifico motivo di ricorso, con cui l'imputato contestava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della contestata recidiva reiterata specifica, evidenziando, tra l'altro, come l'ultima condanna per delitto riportata dal Pulejo risalisse all'anno 2012, la corte territoriale ha reso una motivazione non rispettosa degli indicati principi, limitandosi, con motivazione apparente, a rilevare semplicemente come il prevenuto sia un soggetto "pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio", dimostrando "i fatti per cui è processo l'attualità della sua pericolosità sociale" (cfr. p. 8). 7. Si impone, pertanto, limitatamente a tale motivo di ricorso, in esso assorbite tutte le ulteriori censure in tema di trattamento sanzionatorio, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, affinché provveda a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, conformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati, fermo restando il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso in punto di affermazione della responsabilità penale del Pulejo. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile, ma nei confronti dell'imputato, stante la sua soccombenza solo parziale, non va pronunciata sentenza di condanna al pagamento né delle spese processuali, né di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al conseguente trattamento sanzio