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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2024

ECLI:EU:T:2024:188
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0640_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 marzo 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑640/22) ( 1 ) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Prestazione esterna di servizi informatici – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione ad altri offerenti – Criteri di esclusione – Mancanza di sentenza definitiva o di decisione amministrativa definitiva che stabilisca una violazione del diritto della concorrenza – Offerta anormalmente bassa»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo di comunicare i documenti forniti dagli altri offerenti – Assenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, e allegato I, punto 31.1) (v. punti 24‑27, 29)

2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Esclusione degli offerenti in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali – Presupposti – Esistenza di una sentenza definitiva [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 106, §1, b), e 107, § 1, a) e b)] (v. punti 61‑63)

3. Bilancio dell’Unione europea – Regolamento finanziario – Sanzioni amministrative che possono essere irrogate dalla Commissione – Esclusione di un operatore da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico – Assenza di decisione definitiva che constati l’inadempimento di un operatore economico ai suoi obblighi contrattuali – Rispetto del principio di proporzionalità nell’esame delle conseguenze da trarre da una decisione non definitiva (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 106, §2, comma 1, e § 3, e art. 108, e 2018/1046, artt. 135, § 4, e 143) (v. punti 65‑68, 74, 85, 86)

4. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Offerta anormalmente bassa – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di esaminare il carattere anormalmente basso dell’offerta – Portata – Elementi da prendere in considerazione (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 102, § 1, e 2018/1046) (v. punti 102, 105‑111, 124, 125, 127) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo, ivi comprese quelle afferenti al procedimento sommario. ( 1 ) GU C 451 del 28.11.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0640_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 marzo 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑640/22) ( 1 ) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Prestazione esterna di servizi informatici – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione ad altri offerenti – Criteri di esclusione – Mancanza di sentenza definitiva o di decisione amministrativa definitiva che stabilisca una violazione del diritto della concorrenza – Offerta anormalmente bassa» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo di comunicare i documenti forniti dagli altri offerenti – Assenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, e allegato I, punto 31.1) (v. punti 24‑27, 29) 2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Esclusione degli offerenti in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali – Presupposti – Esistenza di una sentenza definitiva [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 106, §1, b), e 107, § 1, a) e b)] (v. punti 61‑63) 3. Bilancio dell’Unione europea – Regolamento finanziario – Sanzioni amministrative che possono essere irrogate dalla Commissione – Esclusione di un operatore da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico – Assenza di decisione definitiva che constati l’inadempimento di un operatore economico ai suoi obblighi contrattuali – Rispetto del principio di proporzionalità nell’esame delle conseguenze da trarre da una decisione non definitiva (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 106, §2, comma 1, e § 3, e art. 108, e 2018/1046, artt. 135, § 4, e 143) (v. punti 65‑68, 74, 85, 86) 4. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Offerta anormalmente bassa – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di esaminare il carattere anormalmente basso dell’offerta – Portata – Elementi da prendere in considerazione (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 102, § 1, e 2018/1046) (v. punti 102, 105‑111, 124, 125, 127) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo, ivi comprese quelle afferenti al procedimento sommario. ( 1 ) GU C 451 del 28.11.2022 .
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