CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32923/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTAI di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteker—Ttr9e conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] t4– 01;41u'an...-kA; e 4-e AA- udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha rigettato la richiesta di riesame da lui proposta, così confermando il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Ragusa che ne aveva disposto gli arresti domiciliari perché gravemente indiziato - per avere acquistato grossi quantitativi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, compatibili con la finalità di spaccio - del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. Il compendio investigativo si fonda essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte nei confronti dell'odierno ricorrente e degli altri coindagati, oltre che sugli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, quali gli arresti in flagranza dei soggetti incaricati del trasporto della sostanza stupefacente che viaggiavano da Roma sugli autobus di linea. 3. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si lamentano vizi di motivazione in ordine alla mancanza di attualità delle esigenze cautelari e della scelta della misura cautelare applicata. Nello specifico, il ricorrente sì duole del fatto che il giudice non abbia tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e si sia basato su mere congetture per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione della condotta criminosa. 4. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 2. Con riguardo alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso, unico profilo di doglianza, l'ordinanza impugnata si rivela esente dalle sollevate censure. Occorre, invero, rammentare che, secondo l'orientamento di legittimità - che il Collegio condivide - l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - così come l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.)- è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. 3. Ciò detto, rispetto al ricorso che sì pone come meramente contestativo e prospetta una diversa valutazione dei fatti, il Tribunale del riesame ha ben descritto (p. 2) le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistenti e attuali le esigenze cautelari e ha confermato il perdurare delle stesse e la necessità dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, non basandosi su mere congetture, ma valutando l'intera condotta contestata e il carattere non episodico dell'attività di spaccio emergente dai risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso di diversi mesi. In particolare, esso ha evidenziato il carattere non episodico della condotta del ricorrente ed i contatti consolidati con i coindagati coinvolti in molteplici episodi di traffico di sostanze stupefacenti; la circostanza che, nel corso delle conversazioni oggetto di captazione, l'uomo esaltava le proprie doti di spacciatore, descrivendosi come soggetto in grado di piazzare su strada velocemente qualsiasi tipo di sostanza e di vantare una fitta rete di conoscenze di soggetti disposti ad accollarsi il rischio delle conseguenze penali derivanti dal trasporto di droga effettuato per suo conto. Il Tribunale ha altresì desunto la pervicacia criminale del ricorrente in considerazione del fatto che, fronte dell'arresto in flagranza di corrieri, egli aveva continuato indisturbato nell'organizzazione dell'illecito traffico. Considerazioni tutte che, con motivazione logica e congrua, hanno fatto ritenere al Tribunale sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 lugli