CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SILANUS avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, che ha confermato il decreto in data 8.6.2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo di un gregge di novanta pecore, per il reato di cui all'art. 636 cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 633 cod.pen., 636 cod.pen., all'art. 321 cod.pen. e agli artt. 948 e 2697 cod.civ. Con il primo motivo il ricorrente riassume la vicenda e sottolinea come essa sia da ricondursi a questioni strettamente civilistiche e come il tribunale abbia erroneamente trascurato tale circostanza. Il difensore aggiunge che ha ricevuto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di tale [OSCURATO:PERSONA], che allega al ricorso. Sostiene, che tale dichiarazione dimostra come Cocco fosse legittimamente entrato nel possesso dei terreni, cosi confermandosi la natura squisitamente civilistica della questione e, comunque, l'insussistenza del fumus commissi delicti. Il ricorrente deduce altresì la violazione del principio dell'onere della prova, al cui riguardo non è sufficiente fare riferimento a un certificato catastale, essendo a tal fine necessario un titolo legittimo, mai prodotto in atti. Secondo il ricorrente la legittimità del possesso si riverbera sul requisito del periculum in mora, mancando in radice ogni possibilità di reiterare il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite. 1.1. Va anzitutto rilevato come il ricorso valorizzi una dichiarazione sostitutiva che si assume acquisita il 22 luglio 2002, ossia in data successiva alla decisione oggi impugnata. Tanto importa -all'evidenza- che detto documento non è stato sottoposto all'esame del Tribunale e che, conseguentemente, non può essere sottoposto all'esame della Corte di cassazione. Va rimarcato, infatti, che in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità (in tal senso, con riguardo alle misure cautelari personali, cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 23151 del 24/01/2019, Zamparini). 1.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni esposte dal ricorrente sono riconducibili al vizio di motivazione, in quanto si risolvono in una critica relativa alla capacità dimostrativa degli elementi valorizzati dal giudice del merito quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. A tale proposito va rilevato che il tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in ragione delle plurime testimonianze, della documentazione fotografica e delle denunzie-querele in atti. I giudici di merito hanno altresì ritenuto sussistente il periculum in mora osservando che la libera disponibilità del gregge aggravava e protraeva le conseguenze del reato, «tanto più che non risulta che l'istante disponga di ulteriori fondi sui quali condurre le pecore o che abbia modo di trasferirle altrove». Cocco, dal suo canto, nega la sussistenza di entrambi i requisiti evocando genericamente la legittimità del suo possesso e la natura civilistica della questione, senza tuttavia addurre alcun elemento o titolo idoneo a dimostrare la legittimità dell'occupazione di un terreno pacificamente non suo. Le censure sviluppate con il ricorso, in definitiva, si rivolgono al contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi in una mera quanto indimostrata ricostruzione e valutazione dei fatti alternativa a quella del tribunale, senza che siano individuabili censure riconducibili al vizio di violazione di legge.Da ciò la sua inammissibilità, dovendosi ribadire che "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.", (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nove