CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 34884/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2406/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A, presso avv. G. Brancadoro, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente e sul ricorso successivo proposto [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A, presso avv. G. Brancadoro, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: inquadramento come dirigente -valutazione delle prove testimoniali avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolognan. 228/2020 pubblicata in data 10/07/2020, n.r.g. 4/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:PERSONA] spa dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], con inquadramento come quadro direttivo 4^ livello retributivo del CCNL dipendenti di aziende di credito. Era stato poi licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 03/03/2014, impugnato in separato giudizio. Deduceva che al momento dell’assunzione era stato destinato all’area business dell’area energie alternative, con responsabilità del settore “industria e servizi”, con attribuzione di un superminimo ad personam, riportando direttamente all’amministratore delegato e al direttore generale. Aggiungeva che nel novembre 2010 era stato nominato presidente del [OSCURATO:SOCIETA], in rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA], e dall’01 gennaio 2011 era divenuto assistente di progetto e consulente del presidente e dell’amministratore delegato, con preminenti compiti anche di coordinamento e dirigenza. Allegava che da luglio 2012 era stato destinatario di condotte di dequalificazione professionale a scopo ritorsivo, conseguenti al suo rifiuto di sottoscrivere un inveritiero piano industriale di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un piano di ristrutturazione di [OSCURATO:PERSONA]. Era stato infatti assegnato al settore immobiliare e sottoposto al dott. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della sua stessa qualifica che in precedenza era stato da lui coordinato e diretto; era stato assegnato anche a compiti di merasegreteria. Alle sue rimostranze – aggiungeva – era stato destinatario di un provvedimento di sospensione per cassa integrazione in deroga illegittimo e ritorsivo, durato oltre tredici mesi, fino a quando era stato licenziato. Pertanto adìva il Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento come dirigente da novembre 2010 o da gennaio 2011 fino alla cessazione del rapporto di lavoro e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche a titolo risarcitorio; l’accertamento del demansionamento e/o dequalificazione da luglio 2012 e dei consequenziali danni patrimoniale e non patrimoniale; la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento dei danni da liquidare nella misura di euro 186.992,08 ovvero in quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di causa; la declaratoria di illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro per cassa integrazione in deroga dal 27/05/2013 al 30/06/2014; la condanna della medesima società al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti anche sul piano contributivo, da liquidare nella somma di euro 63.755,15 a titolo di differenze retributive e di euro 2.400,00 a titolo di buoni pasto non percepiti, ovvero nella maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, acquisita la documentazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna riferita ad attività ispettiva svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, nonché i verbali del giudizio fra le parti relativo all’impugnazione del licenziamento, accoglieva parzialmente le domande, riconosceva il diritto del Martini all’inquadramento nella categoria dirigenziale da gennaio 2011 e condannava la società a pagare al ricorrente la somma di euro 63.766,15 per il periodo di cassa integrazione, illegittimo di per sé in quanto inapplicabile ai dirigenti; invece escludeva l’esistenza sia di un danno patrimoniale per il periodo anteriore alla sospensione del rapporto di lavoro , in ragione dell’ammontare degli emolumenti comunque percepiti dal ricorrente, sia di un danno non patrimoniale. 3.-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, riuniti gli appelli proposti separatamente dal Martini e dalla società, rigettava il gravame interposto dal lavoratore e, in accoglimento di quello proposto dalla società, rigettava tutte le domande del primo. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) le domande accolte dal Tribunale sono state soltanto due, quella di riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria dirigenziale e quella di condanna al pagamento della somma a titolo di differenze retributive maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni; b) per le altre, dunque, è ravvisabile un rigetto implicito; c) il CCNL dipendenti bancari Assicredito all’art. 82 individua la figura del quadro, qualifica attribuita al Martini al momento dell’assunzione; d) il CCNL per i dipendenti imprese creditizie, finanziarie e strumentali all’art. 2 disciplina l’inquadramento come dirigente e la relativa declaratoria; e) dall’istruttoria svolta in primo grado (con acquisizione dei verbali del giudizio relativo al licenziamento) e dalle testimonianze in tal modo acquisite ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dai documenti prodotti dal Martini non si evincono elementi utili per la prova delle mansioni proprie della categoria dirigenziale; f) egli era inquadrato nel più alto livello del quadro; viceversa le sue mansioni non presentavano i tratti propri del dirigente, ossia autonomia e potere decisionale per la promozione, il coordinamento, la gestione generale dell’impresa al fine di realizzarne gli obiettivi; g) è invece risultato che il Martini svolgeva funzioni di preminente affiancamento del presidente del gruppo, ma non aveva diretti poteri decisionali, di indirizzo e di programmazione; h) neppure sono utili l’intervenuta nomina ad incarichi sociali nell’ambito di [OSCURATO:PERSONA] ed il conferimento dei relativi poteri, posto che si tratta di un diverso incarico che esula da quello relativo al rapporto di lavoro subordinato oggetto di domanda; e comunque neppure in tale attività emerge un’autonomia decisionale, poiché al contrario egli era solo un uomo di fiducia del Consorte (Presidente del gruppo), tanto che al suo rifiuto di firmare la relazione finanziaria pretesa dal Consorte questi lo rimosse immediatamente dall’incarico; i) la domanda restitutoria avanzata dalla società non può essere accolta in difetto della prova dell’avvenuto pagamento di somme in esecuzione della sentenza di primo grado. 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso successivo, affidato ad un motivo. 6.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso della società mediante controricorso epoi ha depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare il ricorso successivo va convertito in incidentale. Infatti, questa Corte ha più volte affermato che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, inricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi(Cass. ord. n. 36057/2021; Cas. n. 5695/2015). RICORSO PRINCIPALE 1.-Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c.,il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2094, 2095 e 2103 c.c., nonché 82 CCNL bancari Assicredito e 2 CCNL dirigenti imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente il diritto all’inquadramento nella categoria dirigenziale e per avere, di conseguenza, escluso l’illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro per cassa integrazione guadagni. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, sollecita a questa Corte una rilettura delle deposizioni testimoniali e del verbale del CdA di [OSCURATO:PERSONA] srl del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia una rivalutazione delle risultanze istruttorie, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito. In particolare il ricorrente non lamenta un’errata interpretazione delle clausole contrattual- collettive che identificano rispettivamente le figure del quadro e del dirigente (v. ricorsoper cassazione, p. 16), bensì ritiene viziata la sentenza d’appello da un errato accertamento di fatto causato da un’errata – a suo dire – valutazione delle deposizioni testimoniali, come tale insindacabile in sede di legittimità (salvo il vizio dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., nella specie non prospettato). Dunque in modo inammissibile la difesa del Martini chiede a questa Corte il riconoscimento della qualifica dirigenziale con ogni sua conseguenza (v. ricorsoper cassazione, p. 20). 2.-Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2087 e 2103 c.c., nonché 2909 c.c. e 324 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte territoriale escluso il demansionamento e la dequalificazione professionale, il comportamento datoriale discriminatorio e comunque contrario a buona fede e correttezza e, di conseguenza, anche il diritto al risarcimento del danno. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, con riguardo agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., il motivo manca di specificità, poiché il ricorrente non si confronta in alcun modo con quella parte della motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno premesso l’esatto perimetro dell’accoglimento parziale pronunziato dal Tribunale ed hanno espressamente escluso che fosse stata accolta anche la domanda di accertamento della dequalificazione professionale e/o del demansionamento (v. sentenza impugnata, pp. 5-6). A fronte di questa parte dellasentenza d’appello il Martini si è limitato a sostenere – in modo apodittico – che il Tribunale aveva riconosciuto “esplicitamente la qualifica dirigenziale, il demansionamento palesemente ritorsivo e il vero e proprio mobbing subito dal ricorrente” (v. ricorsoper cassazione, p. 26). In secondo luogo, il separato appello proposto dalla società (poi riunito a quello previamente proposto dal Martini) escludeva comunque l’esistenza di un giudicato interno, perché rimetteva in discussione la prima domanda (di accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria dirigenziale), della quale le altre erano prospettate e comunque rappresentavano una conseguenza, in un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica della prima rispetto alle ulteriori. In terzo luogoil richiamo alla violazione degli obblighi di sicurezza (art.2087 c.c.) rappresenta un novum, di cui non vi è traccia nei precedenti gradi di giudizio e, soprattutto, nella sentenza d’appello impugnata. Ancora, il ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità. Infine il Martini non precisa quali sarebbero i “fatti decisivi” il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale. Ed in ogni caso la loro pluralità esclude di per sé che possano integrare il vizio disciplinato dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., per il quale ladecisività impone che il fatto (il cui esame sia stato omesso) sia uno soltanto, tanto che se fosse stato esaminato avrebbe condotto ad un risultato decisorio certamente diverso ed opposto rispetto a quello impugnato. 3.-Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale ingiustamente condannato lui al rimborso dele spese dei due gradi di giudizio e per aver ritenuto sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificatosoltanto a suo carico. Il motivo è infondato. Nel regolare le spese processuali la Corte territoriale si è limitata a fare piana applicazione del principio della soccombenza, considerato che, all’esito dell’appello,soccombente integrale (con il rigetto di tutte le sue domande) era proprio il Martini. Quanto al raddoppio del contributo unificato, i Giudici del gravame non potevano dichiararne sussistenti i presupposti anche a carico della società, dal momento che l’appello di quest’ultimaera stato accolto. RICORSO INCIDENTALE 4.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e/o 4) e/o 5) c.p.c. la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 115, co. 1, c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale ritenuto non operante il principio di non contestazione in relazione all’avvenuto pagamento delle somme di cui alla sentenza di primo grado e per avere di conseguenza erroneamente rigettato la domanda restitutoria avanzata da essa società con il proprio atto di appello. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la difesa della ricorrente trascritto integralmente gli atti (contenenti le difese del Martini) del giudizio di appello, in modo da consentire a questa Corte di verificare se effettivamente la circostanza dell’avvenuto pagamento della somma oggetto della domanda restitutoria fosse stata dal Martini contestata oppure no. Al riguardo questa Corte ha già affermato che ai fini del rispetto del principio diautosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione delprincipio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art.115 c.p.c. (Cass. ord. n. 15058/2024; Cass. ord. n. 12840/2017; Cass. n. 16655/2016). 5.-Atteso l’esito del giudizio di legittimità connotato da formale reciproca soccombenza, ma considerata prevalente quella del Martini, le relative spese vanno compensate per metà, mentre la residua metà va posta a carico del Martini e liquidata come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità per metà e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] spa la residua metà, che liquida in euro 2.300,00, oltre 100,00 per esborsi, ed oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a