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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16193/2026

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ante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1789 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 731/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 30/09/2021 R.G.N. 435/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom ero registro generale 3704/2022Numero sezionale 1789/2026del 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAGNANENNumSeIro. d i raccolta generale 16193/2026Data pubblicazione 25/05/2026CPS [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] figli impugna lasentenza n. 731/2021 della Corte d’appello di Bologna che,accogliendo il gravame dell’INPS, ha rigettato il ricorso inopposizione ad avviso di addebito portante somme a titolo direcupero di sgravi ex DM 5 ottobre 2012 asseritamenteindebitamente fruiti.Propone due motivi di censura, illustrati da memoria, in cuicontesta il controricorso in particolare laddove INPS sostieneche la società non aveva avanzato domanda amministrativa pergli incentivi de quibus.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESono proposti due motivi di doglianza.1.

Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.:error in procedendo per inesistenza/meraapparenza/motivazione obiettivamente incomprensibile.2.

Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc.civ. per falsa applicazione di legge con riferimento al DecretoMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5.10.2012 artt.2e 3.La Corte territoriale ha così motivato.Numero registro generale 3704/2022-INPS ha appellato la sentenza con cui è stata accolta laN umero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 16193/2026domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’incentivo dDait a pubblicazione 25/05/2026cui all’art. 2, comma 1, lett. a), e all’art. 3 del DM 5 ottobre2012, lamentando che la società non avrebbe provvedutotempestivamente ad aggiornare/rettificare nella proceduraflusso Uniemens la tipologia del rapporto di lavoro instauratocon una dipendente, omettendo di dare formalmente atto dellatrasformazione del rapporto da tempo determinato part-time atempo indeterminato part-time con implemento dell’orariosettimanale da 15 a 20 ore.-Il primo giudice ha riconosciuto il diritto a fronte dell’accertatasussistenza dei presupposti di legge, ossia la trasformazione incontratto a tempo indeterminato di un rapporto a termine già inessere alla data di pubblicazione del decreto in GazzettaUfficiale, ritenendo che la comunicazione Uniemens non abbiavalore costitutivo in relazione all’incentivo in questione,dovendo sulla comunicazione prevalere il dato reale.-Secondo l’Istituto, tale mancata formale modificazione nelledichiarazioni Uniemens escluderebbe la società dal diritto albeneficio di cui al DM 5 ottobre 2012.-L’appello è fondato.-È pacifico che il rapporto di lavoro si sia trasformato e che siastato denunciato mediante Unilav ma che non sia stata fattacomunicazione con il c.d. flusso Uniemens.-Secondo l’appellante, la mancata trasmissione dei dati corretticon il sistema Uniemens ha precluso all’Inps di apprenderetempestivamente i contributi e, decorso il quinquennio, avrebbedeterminato la prescrizione del credito contributivo conconseguente impossibilità per il datore di lavoro di usufruire deibenefici connessi alla trasformazione dei rapporti di lavoro.Numero registro generale 3704/2022-Se è vero che la mera trasmissione dei dati con le modalitàN umero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 16193/2026telematiche non può essere ritenuta di per sé elementDoat a pubblicazione 25/05/2026costitutivo della fattispecie relativa ai benefici ex DM 5 ottobre2012, va tuttavia rilevato come la mancata attivazione dellaprocedura telematica ha di fatto precluso all’INPS la percezionedella maggiore contribuzione connessa alla trasformazione deirapporti; questo dato economico si inserisce necessariamentenella cornice della norma di favore, che a suo tempo delimitò ibenefici entro un determinato limite di spesa pubblica; ciòdenota la rilevanza di una complessiva tenuta finanziaria delsistema che sarebbe compromessa laddove al beneficio erogatonon corrispondesse una maggiore entrata contributiva; vadunque in questo caso valutato se ricorrano tutti gli elementiutili alla dimostrazione del diritto.A fronte di quanto sopra riportato, il primo motivo che lamentauna inesistenza/apparenza della motivazione, giudicataobiettivamente incomprensibile, è fondato, con conseguenteassorbimento del secondo profilo di doglianza.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quantoil sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaNumero registro generale 3704/2022impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeN umero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 16193/2026processuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis).

Data pubblicazione 25/05/2026Nella specie, la sentenza ha prima affermato che la meratrasmissione dei dati con le modalità telematiche mediante iflussi cd Uniemens non era di per sé elemento costitutivo dellafattispecie relativa ai benefici ex DM 5/10/2012, poi, di fatto, hacontraddetto tale assunto, dando sostanziale rilievo al difetto ditale comunicazione ai fini dell’accoglimento del gravame.Si è, quindi, espressa in termini non pianamente comprensibili,alla luce del perimetro dell’oggetto del contendere, laddove haipotizzato che la mancata attivazione della procedura telematicaavesse precluso ad INPS la percezione della maggiorecontribuzione connessa alla trasformazione dei rapporti dilavoro a termine, senza che tale profilo risulti essere statoallegato in causa, affermando, quindi, che questo datoeconomico necessariamente si inseriva nella cornice di unanorma, quella introduttiva degli sgravi, che aveva contenuto ibenefici entro un limite di spesa pubblica, il che denotava ilrilievo di una complessiva tenuta finanziaria del sistema.Infine, nel momento in cui ha sostenuto che per fruire deibenefici contributivi dovesse essere valutata la ricorrenza di tuttigli elementi utili alla dimostrazione del diritto, il collegio haindicato, come requisito pacificamente sussistente, la piena eregolare trasformazione dei rapporti di lavoro a termine secondol’art. 3 del DM citato; poi, però, ha omesso di spiegare qualesarebbe stato l’ulteriore requisito che ha giudicatoindispensabile e che sarebbe, nella specie, mancato, posto chela frase è rimasta “in sospeso”, esprimendosi il periodo in questitermini: «va dunque anche in questo caso valutato se ricorranotutti gli elementi utili alla dimostrazione del diritto,necessariamente integrati dalla piena e regolare trasformazioneNumero registro generale 3704/2022dei rapporti di lavoro a tempo secondo l’art. 3 DM cit…. ivNi umero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 16193/2026compreso l’».

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ritenuta la incomprensibilità complessiva della motivazionerispetto all’esito finale raggiunto, il primo motivo va accolto, conconseguente assorbimento del secondo.

La sentenza deveessere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviataper un nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizioneche provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1789 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 731/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 30/09/2021 R.G.N. 435/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom ero registro generale 3704/2022Numero sezionale 1789/2026del 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAGNANENNumSeIro. d i raccolta generale 16193/2026Data pubblicazione 25/05/2026CPS [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] figli impugna lasentenza n. 731/2021 della Corte d’appello di Bologna che,accogliendo il gravame dell’INPS, ha rigettato il ricorso inopposizione ad avviso di addebito portante somme a titolo direcupero di sgravi ex DM 5 ottobre 2012 asseritamenteindebitamente fruiti.Propone due motivi di censura, illustrati da memoria, in cuicontesta il controricorso in particolare laddove INPS sostieneche la società non aveva avanzato domanda amministrativa pergli incentivi de quibus.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESono proposti due motivi di doglianza.1. Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.:error in procedendo per inesistenza/meraapparenza/motivazione obiettivamente incomprensibile.2. Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc.civ. per falsa applicazione di legge con riferimento al DecretoMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5.10.2012 artt.2e 3.La Corte territoriale ha così motivato.Numero registro generale 3704/2022-INPS ha appellato la sentenza con cui è stata accolta laN umero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 16193/2026domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’incentivo dDait a pubblicazione 25/05/2026cui all’art. 2, comma 1, lett. a), e all’art. 3 del DM 5 ottobre2012, lamentando che la società non avrebbe provvedutotempestivamente ad aggiornare/rettificare nella proceduraflusso Uniemens la tipologia del rapporto di lavoro instauratocon una dipendente, omettendo di dare formalmente atto dellatrasformazione del rapporto da tempo determinato part-time atempo indeterminato part-time con implemento dell’orariosettimanale da 15 a 20 ore.-Il primo giudice ha riconosciuto il diritto a fronte dell’accertatasussistenza dei presupposti di legge, ossia la trasformazione incontratto a tempo indeterminato di un rapporto a termine già inessere alla data di pubblicazione del decreto in GazzettaUfficiale, ritenendo che la comunicazione Uniemens non abbiavalore costitutivo in relazione all’incentivo in questione,dovendo sulla comunicazione prevalere il dato reale.-Secondo l’Istituto, tale mancata formale modificazione nelledichiarazioni Uniemens escluderebbe la società dal diritto albeneficio di cui al DM 5 ottobre 2012.-L’appello è fondato.-È pacifico che il rapporto di lavoro si sia trasformato e che siastato denunciato mediante Unilav ma che non sia stata fattacomunicazione con il c.d. flusso Uniemens.-Secondo l’appellante, la mancata trasmissione dei dati corretticon il sistema Uniemens ha precluso all’Inps di apprenderetempestivamente i contributi e, decorso il quinquennio, avrebbedeterminato la prescrizione del credito contributivo conconseguente impossibilità per il datore di lavoro di usufruire deibenefici connessi alla trasformazione dei rapporti di lavoro.Numero registro generale 3704/2022-Se è vero che la mera trasmissione dei dati con le modalitàN umero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 16193/2026telematiche non può essere ritenuta di per sé elementDoat a pubblicazione 25/05/2026costitutivo della fattispecie relativa ai benefici ex DM 5 ottobre2012, va tuttavia rilevato come la mancata attivazione dellaprocedura telematica ha di fatto precluso all’INPS la percezionedella maggiore contribuzione connessa alla trasformazione deirapporti; questo dato economico si inserisce necessariamentenella cornice della norma di favore, che a suo tempo delimitò ibenefici entro un determinato limite di spesa pubblica; ciòdenota la rilevanza di una complessiva tenuta finanziaria delsistema che sarebbe compromessa laddove al beneficio erogatonon corrispondesse una maggiore entrata contributiva; vadunque in questo caso valutato se ricorrano tutti gli elementiutili alla dimostrazione del diritto.A fronte di quanto sopra riportato, il primo motivo che lamentauna inesistenza/apparenza della motivazione, giudicataobiettivamente incomprensibile, è fondato, con conseguenteassorbimento del secondo profilo di doglianza.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quantoil sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaNumero registro generale 3704/2022impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeN umero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 16193/2026processuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis). Data pubblicazione 25/05/2026Nella specie, la sentenza ha prima affermato che la meratrasmissione dei dati con le modalità telematiche mediante iflussi cd Uniemens non era di per sé elemento costitutivo dellafattispecie relativa ai benefici ex DM 5/10/2012, poi, di fatto, hacontraddetto tale assunto, dando sostanziale rilievo al difetto ditale comunicazione ai fini dell’accoglimento del gravame.Si è, quindi, espressa in termini non pianamente comprensibili,alla luce del perimetro dell’oggetto del contendere, laddove haipotizzato che la mancata attivazione della procedura telematicaavesse precluso ad INPS la percezione della maggiorecontribuzione connessa alla trasformazione dei rapporti dilavoro a termine, senza che tale profilo risulti essere statoallegato in causa, affermando, quindi, che questo datoeconomico necessariamente si inseriva nella cornice di unanorma, quella introduttiva degli sgravi, che aveva contenuto ibenefici entro un limite di spesa pubblica, il che denotava ilrilievo di una complessiva tenuta finanziaria del sistema.Infine, nel momento in cui ha sostenuto che per fruire deibenefici contributivi dovesse essere valutata la ricorrenza di tuttigli elementi utili alla dimostrazione del diritto, il collegio haindicato, come requisito pacificamente sussistente, la piena eregolare trasformazione dei rapporti di lavoro a termine secondol’art. 3 del DM citato; poi, però, ha omesso di spiegare qualesarebbe stato l’ulteriore requisito che ha giudicatoindispensabile e che sarebbe, nella specie, mancato, posto chela frase è rimasta “in sospeso”, esprimendosi il periodo in questitermini: «va dunque anche in questo caso valutato se ricorranotutti gli elementi utili alla dimostrazione del diritto,necessariamente integrati dalla piena e regolare trasformazioneNumero registro generale 3704/2022dei rapporti di lavoro a tempo secondo l’art. 3 DM cit…. ivNi umero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 16193/2026compreso l’». Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ritenuta la incomprensibilità complessiva della motivazionerispetto all’esito finale raggiunto, il primo motivo va accolto, conconseguente assorbimento del secondo. La sentenza deveessere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviataper un nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizioneche provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente
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