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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 26554/2022

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22363/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporeBergamin Francesco, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 133 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – c ontroricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 737/5/15, depositata in data 22 aprile 2015.

Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFnonché sul ricorso ulteriore proposto daimedesimi: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro temporeBergamin Francesco, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 133 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, con sede in [OSCURATO:PERSONA], via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 16. - c ontroricorrente – Avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria pendente proposta ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale contro il diniego di definizione agevolata, accoglimento del primo motivo del ricorso principale e , assorbiti i restanti, per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.t.r.in diversa composizione.

Considerato che: 1.L'Agenzia delle E ntrate ufficio di Venezia 1, in data 27/10/2005, notificava a [OSCURATO:PERSONA], sia nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. che personalmente, atto di irrogazione di sanzione n. 847LS0300012/ 56 per sanzioni di importo pari ad € 516.937,88 con avvertenza che in applicazione dell'art.16, comma 3, d.l. 18 dicembre 1997, n. 472, veniva concesso di estinguere la sanzione con il pagamento della somma agevolata di € 129.234,47, pari ad un quarto della sanzione.

Tale sanzione veniva irrogata ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con la legge 23 aprile 2002, n. 73 sulla base di una comunicazione INPS inerente a un processo verbale di contestazione, redatto in data 06/12/2004, con cui si contestava la irregolare occupazione di 21 lavoratori.

2. Avverso questo atto sia la s.r.l. che personalmente [OSCURATO:PERSONA], proponeva no ricorso dinanzi la C.t.p. di Venezia per l'annullamento dell'atto e nel giudizio si costituiva l' A genzia delle Entrate di Venezia eccependo pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice tributario.

3. La C.t.p. di Venezia accoglieva il ricorso e annulla va l’atto di irrogazione di sanzioni.

4. Avverso detta sentenza ricorreva l’Agenzia delle Entrate di Venezia dinanzi alla C.t.r. del Veneto e , con la costituzione sia di Francesco B ergamin che della s.r.l., la C.t.r. del Veneto con sentenza numero 29/20/2007, depositata il 14/11/2007 , rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.

5. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, e sia la s.r.l. che F rancesco Bergamin si costituivano in giudizio con controricorso e spiegavano ricorso incidentale con il quale chiedevano venisse dichiarata l'inammissibilità e/ol'infondatezza del ricorso per cassazione.

6. Con sentenza n. 900 5/ 2013, d epositata il 12/04/ 2013, la Sezione tributaria della Corte così statuiva: « riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale , assorbito il terzo motivo e il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese , ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto » .

7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] riassumevano il giudizio dinanzi alla C.t.r. del Veneto , con ricorso notificato il 07/09/2014 all'Agenzia delle E ntrate di Venezia, chiedendo di accertarsi e dichiararsi l’inesistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con i 21 lavoratori di cui all'atto di irrogazione di sanzioni impugnato e , conseguentemente, l’ annullamento del medesimo atto nonché effettuando delle richieste istruttorie; si costituiva anche in tale fase, l’Agenza delle Entrate di Venezia.

8. Con sentenza n. 737/5/15, depositata il 22/04/2015, la C.t.r. del Venetodichiarava il difetto di giurisdizione.

9. I contribuenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza della C.t.r., sulla scorta di tre motivi.

L’ Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

10. I contribuenti hanno depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con istanza di sospensione, ex art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con allegata la prova dell’avvenuta ricezione, in data 29/05/2019, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della domanda medesima.

11. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 42845/2019, ha espresso il diniego della definizione agevolata.

12. I contribuenti hanno presentato ricorso avverso detto diniego sulla scorta di cinque motivi; l’Agenzia delle entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

13. Il ricorso è stato avviato alla trattazione nella pubblica udienza del giorno 7 luglio 2022, nelle forme di cui all'art.23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 119 , conv . con mod. dalla legge 18 dicembre 2020,n.176.

Rilevato che: 1.In via preliminare, si deve rilevare l'ammissibilità del ricorso quanto all'impugnazione del diniego di definizione della lite pendente.

Questa Sezione, con l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31049, ha statuito che in tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l'art. 16 legge27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 39 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. nella legge 15 luglio 2011, n. 111 , attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.

Nel caso di specie, il ricorso contro il provvedimento di diniego di definizione è stato propo sto contro un diniego pronunciato nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello.

2. Mediante il ricorso proposto dal contribuente in data 7 dicembre 2020 avverso il provvedimento dell'Ufficio finanziario con cui è stata rigettata la domanda di definizione agevolata della controversia dell’art. 6 comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stato formulato un primo motivo di ricorso, rubricato: «Nullità della notificazione del provvedimento di diniego per violazione dell’art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e degli artt. 16 bis e 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (i contribuenti si dolgono delle modalità di notifica dell’atto di diniego).

2.1. Con il secondo motivo di r icorso avverso il diniego, rubricato: «Nullità della notificazione del provvedimento di diniego per violazione dell’art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e dell’art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 140 cod. proc. civ. omessa notific azione al coobbligato » , i contribuenti si dolgono dell’inesistenza della notifica dell’atto di diniego a [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il terzo motivo di ricorso avverso il diniego, rubricato: «Illegittimità del provvedimento di diniego della definizione agevolata: violazione dell’art. 6, comma 2 – ter d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 – motivazione errata » i contribuenti si dolgono del fatto che la Agenzia delle Entrate, solo con la nota del 16/12/2021, ha comunicato, a mezzo pec, al loro professionista che il diniego n. 42845/2019 di prot. era stato notificato alla società con raccomandata A/R.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso avverso il diniego, rubricato: «Illegittimità del provvedimento di diniego della definizione agevolata: violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 – motivazione errata e contraddittoria » i contribuenti si dolgono della motivazione del diniego con riferimento alla natura non tributaria –ma previdenziale – dell’irrogazione delle sanzioni.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso avverso il diniego, rubricato: «Rimessione in termini e qualificazione della presente impugnazione come istanza di trattazione della controversia iscritta con R.G. n. 22363/2015 pendente avanti codesta Ecc.ma Corte di cassazione», i contribuenti chiedono che la Corte, qualificando il ricorso come istanza di riattivazione e trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, si pronunci sul ricorso notificato il 18/09/2015.

3. Quanto al ricorso avverso la sentenza della C.t.r con il primo motivo, rubricato come segue : « Sulla giurisdizione del Giudice tributario.

Intervenuta formazione di giudicato » , i ricorrenti lamentano che la C.t.r., declinando la propria giurisdizione, ha violato il giudicato formale cristallizzatosi con la sentenza della Corte n. 9005/2013 con la quale si è cassato la decisione impugnata rinviando, per la decisione, alla C.t.r. del Veneto, in diversa composizione.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato : « Sulla cassazione della pronuncia relativa alle spese.

Violazione e falsa interpretazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. » , i ricorrenti lamentano che la C.t.r. abbia disposto la compensazione delle spese di lite con una motivazione meramente apparente. 3.2.Con il terzo motivo, rubricato : « Sulla possibilità ed opportunità che in caso di cassazione integrale della sentenza impugnata l’adita Ecc.ma Corte di cassazione decida la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.»,i ricorrenti auspicano che la Corte decida la causa nel merito senza provvedere ad ulteriore rinvio.

4. Alla luce dei motivi sopra esposti, appare opportuno, al fine di valutare compiutamente la vicenda, acquisire i fascicoli del primo e del secondo grado di giudizio di merito, ivi compresi gli at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22363/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporeBergamin Francesco, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 133 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – c ontroricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 737/5/15, depositata in data 22 aprile 2015. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFnonché sul ricorso ulteriore proposto daimedesimi: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro temporeBergamin Francesco, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 133 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, con sede in [OSCURATO:PERSONA], via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 16. - c ontroricorrente – Avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria pendente proposta ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale contro il diniego di definizione agevolata, accoglimento del primo motivo del ricorso principale e , assorbiti i restanti, per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.t.r.in diversa composizione. Considerato che: 1.L'Agenzia delle E ntrate ufficio di Venezia 1, in data 27/10/2005, notificava a [OSCURATO:PERSONA], sia nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. che personalmente, atto di irrogazione di sanzione n. 847LS0300012/ 56 per sanzioni di importo pari ad € 516.937,88 con avvertenza che in applicazione dell'art.16, comma 3, d.l. 18 dicembre 1997, n. 472, veniva concesso di estinguere la sanzione con il pagamento della somma agevolata di € 129.234,47, pari ad un quarto della sanzione. Tale sanzione veniva irrogata ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con la legge 23 aprile 2002, n. 73 sulla base di una comunicazione INPS inerente a un processo verbale di contestazione, redatto in data 06/12/2004, con cui si contestava la irregolare occupazione di 21 lavoratori. 2. Avverso questo atto sia la s.r.l. che personalmente [OSCURATO:PERSONA], proponeva no ricorso dinanzi la C.t.p. di Venezia per l'annullamento dell'atto e nel giudizio si costituiva l' A genzia delle Entrate di Venezia eccependo pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice tributario. 3. La C.t.p. di Venezia accoglieva il ricorso e annulla va l’atto di irrogazione di sanzioni. 4. Avverso detta sentenza ricorreva l’Agenzia delle Entrate di Venezia dinanzi alla C.t.r. del Veneto e , con la costituzione sia di Francesco B ergamin che della s.r.l., la C.t.r. del Veneto con sentenza numero 29/20/2007, depositata il 14/11/2007 , rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado. 5. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, e sia la s.r.l. che F rancesco Bergamin si costituivano in giudizio con controricorso e spiegavano ricorso incidentale con il quale chiedevano venisse dichiarata l'inammissibilità e/ol'infondatezza del ricorso per cassazione. 6. Con sentenza n. 900 5/ 2013, d epositata il 12/04/ 2013, la Sezione tributaria della Corte così statuiva: « riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale , assorbito il terzo motivo e il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese , ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto » . 7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] riassumevano il giudizio dinanzi alla C.t.r. del Veneto , con ricorso notificato il 07/09/2014 all'Agenzia delle E ntrate di Venezia, chiedendo di accertarsi e dichiararsi l’inesistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con i 21 lavoratori di cui all'atto di irrogazione di sanzioni impugnato e , conseguentemente, l’ annullamento del medesimo atto nonché effettuando delle richieste istruttorie; si costituiva anche in tale fase, l’Agenza delle Entrate di Venezia. 8. Con sentenza n. 737/5/15, depositata il 22/04/2015, la C.t.r. del Venetodichiarava il difetto di giurisdizione. 9. I contribuenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza della C.t.r., sulla scorta di tre motivi. L’ Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso. 10. I contribuenti hanno depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con istanza di sospensione, ex art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con allegata la prova dell’avvenuta ricezione, in data 29/05/2019, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della domanda medesima. 11. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 42845/2019, ha espresso il diniego della definizione agevolata. 12. I contribuenti hanno presentato ricorso avverso detto diniego sulla scorta di cinque motivi; l’Agenzia delle entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. 13. Il ricorso è stato avviato alla trattazione nella pubblica udienza del giorno 7 luglio 2022, nelle forme di cui all'art.23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 119 , conv . con mod. dalla legge 18 dicembre 2020,n.176. Rilevato che: 1.In via preliminare, si deve rilevare l'ammissibilità del ricorso quanto all'impugnazione del diniego di definizione della lite pendente. Questa Sezione, con l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31049, ha statuito che in tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l'art. 16 legge27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 39 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. nella legge 15 luglio 2011, n. 111 , attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite. Nel caso di specie, il ricorso contro il provvedimento di diniego di definizione è stato propo sto contro un diniego pronunciato nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello. 2. Mediante il ricorso proposto dal contribuente in data 7 dicembre 2020 avverso il provvedimento dell'Ufficio finanziario con cui è stata rigettata la domanda di definizione agevolata della controversia dell’art. 6 comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stato formulato un primo motivo di ricorso, rubricato: «Nullità della notificazione del provvedimento di diniego per violazione dell’art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e degli artt. 16 bis e 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (i contribuenti si dolgono delle modalità di notifica dell’atto di diniego). 2.1. Con il secondo motivo di r icorso avverso il diniego, rubricato: «Nullità della notificazione del provvedimento di diniego per violazione dell’art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e dell’art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 140 cod. proc. civ. omessa notific azione al coobbligato » , i contribuenti si dolgono dell’inesistenza della notifica dell’atto di diniego a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso avverso il diniego, rubricato: «Illegittimità del provvedimento di diniego della definizione agevolata: violazione dell’art. 6, comma 2 – ter d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 – motivazione errata » i contribuenti si dolgono del fatto che la Agenzia delle Entrate, solo con la nota del 16/12/2021, ha comunicato, a mezzo pec, al loro professionista che il diniego n. 42845/2019 di prot. era stato notificato alla società con raccomandata A/R. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso avverso il diniego, rubricato: «Illegittimità del provvedimento di diniego della definizione agevolata: violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 – motivazione errata e contraddittoria » i contribuenti si dolgono della motivazione del diniego con riferimento alla natura non tributaria –ma previdenziale – dell’irrogazione delle sanzioni. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso avverso il diniego, rubricato: «Rimessione in termini e qualificazione della presente impugnazione come istanza di trattazione della controversia iscritta con R.G. n. 22363/2015 pendente avanti codesta Ecc.ma Corte di cassazione», i contribuenti chiedono che la Corte, qualificando il ricorso come istanza di riattivazione e trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, si pronunci sul ricorso notificato il 18/09/2015. 3. Quanto al ricorso avverso la sentenza della C.t.r con il primo motivo, rubricato come segue : « Sulla giurisdizione del Giudice tributario. Intervenuta formazione di giudicato » , i ricorrenti lamentano che la C.t.r., declinando la propria giurisdizione, ha violato il giudicato formale cristallizzatosi con la sentenza della Corte n. 9005/2013 con la quale si è cassato la decisione impugnata rinviando, per la decisione, alla C.t.r. del Veneto, in diversa composizione. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato : « Sulla cassazione della pronuncia relativa alle spese. Violazione e falsa interpretazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. » , i ricorrenti lamentano che la C.t.r. abbia disposto la compensazione delle spese di lite con una motivazione meramente apparente. 3.2.Con il terzo motivo, rubricato : « Sulla possibilità ed opportunità che in caso di cassazione integrale della sentenza impugnata l’adita Ecc.ma Corte di cassazione decida la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.»,i ricorrenti auspicano che la Corte decida la causa nel merito senza provvedere ad ulteriore rinvio. 4. Alla luce dei motivi sopra esposti, appare opportuno, al fine di valutare compiutamente la vicenda, acquisire i fascicoli del primo e del secondo grado di giudizio di merito, ivi compresi gli at
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