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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 08316/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9746-2019 proposto da: I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 602 contro AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliat5, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3968/2018 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 25/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e I Capricci di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante, proponevano ricorso alla CTP di Milano avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione per imposta di registro con cui l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto a rettificare, con riferimento all'avviamento, il prezzo dichiarato nell'atto di cessione dell'azienda del 22 gennaio 2013 portandolo da Euro 130.000,00 ad Euro 264.055,00.

La CTP di Milano, previa riunione, con la sentenza in data 9 gennaio 2017 accoglieva i ricorsi annullando l'atto impugnato.

Proposto appello da parte dei contribuenti, la CTR della Lombardia, accogliendo parzialmente il gravame rideterminava il valore della cessione in Euro

200.000. Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui resisteva con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Sulla nullità/illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 4, e art. 52 del d.p.r. n. 131 del 1986, anche con riferimento al criterio di valutazione di cui al D.P.R. 31 luglio 1996 n. 460, art. 2 ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c." parte ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto corretto il criterio di valutazione adottato dall'Ufficio, ovvero quello della redditività futura, senza alcuna valida e chiara motivazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 111, sesto comma e 24 Cost. in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata risulta priva della esposizione delle ragioni in base alle quali era giunta a determinare il valore di cessione dell'azienda in Euro 200.000,00. 1.1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.

Va premesso che dal punto di vista civilistico per avviamento si intende l'attitudine dell'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria.

La relativa valutazione è frutto di un apprezzamento di ordine estimativo, da costituisce giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, immune dal sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato (v. tra le tante Cass. n. 1170 del 2008 e Cass. n. 613 del 2016).

Il criterio estimativo prescelto dal giudice di appello è stato quello della redditività futura dell'azienda e poiché l'avviamento si identifica con la capacità di profitto di una attività produttiva, ossia con una qualità dell'azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, il criterio si rivela plausibile, tenuto conto del principio che, al riguardo, impone di considerare proprio, e tra l'altro, la prevedibile capacità dell'azienda di coprire i costi (Cass. n. 9115 del 2012) siano essi di natura commerciale o fiscale.

Né il contribuente può limitarsi alla semplice opposizione all'utilizzo di una metodologia di calcolo, senza dimostrare l'incoerenza del metodo utilizzato, contestando la valutazione degli elementi di fatto che sono alla base dei criteri utilizzati (Cass. n. 613 del 2005).

Parte ricorrente ha denunciato esclusivamente l'applicazione della metodologia utilizzata, ovvero quella della redditività futura, non apportando nessun rilievo in relazione alle valutazioni degli elementi di fatto, su cui si fonda l'accertamento e, contemporaneamente, non ha fornito elementi che dimostrassero l'incoerenza del calcolo effettuato dall'ufficio. 2.2.11 secondo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di " motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di " motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Nella specie la sentenza impugnata ritiene che nella valutazione del valore dell'azienda ceduta l'Ufficio non ha tenuto conto dell'incidenza negativa sulla redditività media prospettica del "rilevante costo" da sostenersi per la locazione dei locali ove veniva svolta l'attività ceduta ed in considerazione di detto costo ha quindi rideterminato il valore di cessione dell'attività in Euro 200.000,00.

Risulta quindi per tabulas che la CTR ha esplicitato sia pure in forma sintetica l'iter logico seguito per addivenire alla rideterminazione del valore che all'evidenza deriva dalla considerazione di detto costo.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione ai ricorrenti dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1400,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso grinciparg a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9746-2019 proposto da: I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 602 contro AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliat5, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3968/2018 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 25/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e I Capricci di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante, proponevano ricorso alla CTP di Milano avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione per imposta di registro con cui l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto a rettificare, con riferimento all'avviamento, il prezzo dichiarato nell'atto di cessione dell'azienda del 22 gennaio 2013 portandolo da Euro 130.000,00 ad Euro 264.055,00. La CTP di Milano, previa riunione, con la sentenza in data 9 gennaio 2017 accoglieva i ricorsi annullando l'atto impugnato. Proposto appello da parte dei contribuenti, la CTR della Lombardia, accogliendo parzialmente il gravame rideterminava il valore della cessione in Euro 200.000. Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui resisteva con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Sulla nullità/illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 4, e art. 52 del d.p.r. n. 131 del 1986, anche con riferimento al criterio di valutazione di cui al D.P.R. 31 luglio 1996 n. 460, art. 2 ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c." parte ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto corretto il criterio di valutazione adottato dall'Ufficio, ovvero quello della redditività futura, senza alcuna valida e chiara motivazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 111, sesto comma e 24 Cost. in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata risulta priva della esposizione delle ragioni in base alle quali era giunta a determinare il valore di cessione dell'azienda in Euro 200.000,00. 1.1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Va premesso che dal punto di vista civilistico per avviamento si intende l'attitudine dell'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria. La relativa valutazione è frutto di un apprezzamento di ordine estimativo, da costituisce giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, immune dal sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato (v. tra le tante Cass. n. 1170 del 2008 e Cass. n. 613 del 2016). Il criterio estimativo prescelto dal giudice di appello è stato quello della redditività futura dell'azienda e poiché l'avviamento si identifica con la capacità di profitto di una attività produttiva, ossia con una qualità dell'azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, il criterio si rivela plausibile, tenuto conto del principio che, al riguardo, impone di considerare proprio, e tra l'altro, la prevedibile capacità dell'azienda di coprire i costi (Cass. n. 9115 del 2012) siano essi di natura commerciale o fiscale. Né il contribuente può limitarsi alla semplice opposizione all'utilizzo di una metodologia di calcolo, senza dimostrare l'incoerenza del metodo utilizzato, contestando la valutazione degli elementi di fatto che sono alla base dei criteri utilizzati (Cass. n. 613 del 2005). Parte ricorrente ha denunciato esclusivamente l'applicazione della metodologia utilizzata, ovvero quella della redditività futura, non apportando nessun rilievo in relazione alle valutazioni degli elementi di fatto, su cui si fonda l'accertamento e, contemporaneamente, non ha fornito elementi che dimostrassero l'incoerenza del calcolo effettuato dall'ufficio. 2.2.11 secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di " motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di " motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. Nella specie la sentenza impugnata ritiene che nella valutazione del valore dell'azienda ceduta l'Ufficio non ha tenuto conto dell'incidenza negativa sulla redditività media prospettica del "rilevante costo" da sostenersi per la locazione dei locali ove veniva svolta l'attività ceduta ed in considerazione di detto costo ha quindi rideterminato il valore di cessione dell'attività in Euro 200.000,00. Risulta quindi per tabulas che la CTR ha esplicitato sia pure in forma sintetica l'iter logico seguito per addivenire alla rideterminazione del valore che all'evidenza deriva dalla considerazione di detto costo. In conclusione il ricorso va rigettato. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza. Ricorrono le condizioni per l'applicazione ai ricorrenti dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1400,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso grinciparg a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso
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