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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 24067/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex artt. 624 e 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla lettura del capo d'imputazione, viene contestato di essersi impadronito, al fine di trarne profitto, "di un paio di occhiali da sole di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sottraendoli al medesimo che li deteneva all'interno dell'esercizio commerciale di cui era titolare, su uno degli espositori; con le aggravanti di aver commesso il fatto con destrezza e su cose esposte per consuetudine e per necessità alla pubblica fede".

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e altri reati già coperti dal giudicato.

2.1. Con requisitoria scritta del 10.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni

4. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, in quanto la decisione della corte territoriale appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr., Cass., Sez.

U., n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088).

Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, si collocano una serie di condivisibili arresti, in cui, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui si discute, si pone l'accento proprio sulla particolare abilità del soggetto attivo del reato nel conseguire l'impossessamento della res altrui, attraverso un'azione predatoria, che, per le sue particolari modalità di svolgimento, caratterizzate dalla rapidità di esecuzione, si è dimostrata idonea ad attenuare ovvero a rendere inutile la sorveglianza del detentore sulla res e la sua possibilità di reazione.

In particolare, sì è affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (cfr. Cass., Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952), sicché tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dunque applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, Rv. 272688).

Più recentemente si è sottolineato come la circostanza aggravante della destrezza sussista sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non sì trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361).

Nel caso in esame appare evidente come il Guadagna abbia agito con particolare prontezza ed abilità, id est con destrezza (sostantivo femminile, il cui significato letterale indica, per l'appunto, "abilità e agilità nel compiere determinate azioni"), in tal modo rendendo vana la capacità di difesa del Barresi.

L'imputato, infatti, "mentre stava facendo finta di esaminare da cliente interessato, le lenti in esposizione, con mossa repentina ne prendeva un altro dall'espositore, lo celava, e, con fare del tutto tranquillo si allontanava senza pagarlo, senza destare la minima sensazione di sospetto in capo al titolare, già evidentemente rassicurato dal fare del tutto usuale dell'imputato", che, comportandosi come un nomale cliente, dopo avere conversato con il titolare dell'esercizio commerciale, immediatamente prima di impadronirsi della res, si era avvicinato a un espositore di occhiali da sole di marca "e ha fatto finta di osservarne il pregio, prendendone alcuni tra le mani, salvo poi riporli negli appositi alloggiamenti, proprio come si fa usualmente durante lo shopping (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

Nel resto le osservazioni difensive, volte a contestare la presenza del venditore al momento dell'impossessamento del bene e che la disattenzione o distrazione del Barresi fosse riconducibile "a un input creato fraudolentemente dallo stesso imputato", appaiono rilievi generici e di natura meramente fattuale, in quanto tali non scrutinabili in questa sede di legittimità.

5. Anche il secondo motivo di impugnazione non sfugge a una censura di inammissibilità per manifesta infondatezza e genericità dei rilievi articolati.

Ed invero è ormai noto che la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528).Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé.

Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez.

V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez.

IV, 21/04/2010, n. 31391, S.) e certamente non può ritenersi di rilevanza minima il valore commerciale del bene sottratto, che lo stesso ricorrente fissa in euro 139,00.

La corte territoriale ha, pertanto, escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di una valutazione in tutta evidenza né irrazionale, né arbitraria, che, in considerazione della natura del bene oggetto dell'azione predatoria, il danno non può ritenersi di lieve entità, né l'imputato ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto, non considerati dalla corte territoriale, idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez.

I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548).

Del tutto irrilevante appare, infine, quanto genericamente osservato dal ricorrente in ordine alla circostanza che "l'attività commerciale per come precisato dal Barresi era coperta da polizza assicurativa per tali eventi".

Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4, c.p., la valutazione circa la speciale tenuità del danno patrimoniale va effettuata in relazione al danno che deriva in modo immediato e diretto dal reato, sicché non rileva l'eventuale risarcimento (Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dell'attenuante basata sul risarcimento effettuato dall'assicurazione della vittima per il furto dell'automobile: cfr. Cass., Sez. 5, n. 9939 del 30/11/2017, Rv. 272591).6.

Inammissibile deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso.

Ed invero, non appare revocabile in dubbio che il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello nell'escludere il riconoscimento dell'applicazione della disciplina del reato continuato, nei termini richiesti dall'imputato, sia assolutamente adeguato.

Come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi.

In tema di applicazione della continuazione, pertanto, il giudice, ponendo a raffronto le sentenze di condanna relative ai reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione, deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni degli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso come innanzi indicati, onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

I, 13.11.2012, n. 11564, rv. 255156; Cass., sez.

I, 9.1.2013, n. 8513, rv. 254809).

Spetta, dunque, al giudice procedente individuare gli indici potenzialmente rivelatori dell'identità del disegno criminoso, per sottoporli a rigorosa valutazione, singolarmente e nelle reciproche interferenze.

All'esito dì tale valutazione l'organo giudicante ben potrà escludere la sussistenza di una preordinazione di fondo delle singole violazioni anche sulla base del predominante valore sintomatico attrìbuìto in tal senso ad uno dei suddetti elementi, purché ne dia adeguatamente conto, dimostrando di avere considerato anche gli altri indici e la loro inidoneità a contraddire il dato negativo rappresentato dall'elemento ritenuto decisivo per escludere l'identità del disegno criminoso.In conclusione, come di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il riconoscimento della continuazione, necessita, in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr., Cass., Sez.

U., 18.5.2017, n. 28659, rv. 270074).

Orbene di tale percorso motivazionale vi è puntuale traccia nell'impugnata sentenza con particolare riferimento alle ragioni che non consentono di ravvisare l'identità del disegno criminoso, individuate dal giudice procedente nella circostanza che i diversi reati sono stati consumati in luoghi diversi, a distanza di mesi, da un soggetto plutipregiudicato per reati contro il patrimonio, ragione per la quale, come correttamente rilevato dal giudice procedente, i suddetti reati appaiono espressione non tanto di un medesimo disegno criminoso, quanto, piuttosto, di un'abitudine al reato, nozione estranea alla disciplina del reato continuato.

Ed invero l'unicità del programma criminoso non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire: in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei" (cfr. Cass., sez.

V, 12.1.2012, n. 10917, rv. 252950).

A fronte di tale limpido percorso argomentativo le osservazioni difensive (con cui si evidenziano la prossimità temporale dei reati; l'identità del bene giuridico leso; il medesimo modus operandi e l'assenza di periodi di detenzione fra la commissione dei fatti di reato) si risolvono nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex artt. 624 e 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla lettura del capo d'imputazione, viene contestato di essersi impadronito, al fine di trarne profitto, "di un paio di occhiali da sole di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sottraendoli al medesimo che li deteneva all'interno dell'esercizio commerciale di cui era titolare, su uno degli espositori; con le aggravanti di aver commesso il fatto con destrezza e su cose esposte per consuetudine e per necessità alla pubblica fede". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e altri reati già coperti dal giudicato. 2.1. Con requisitoria scritta del 10.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni 4. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, in quanto la decisione della corte territoriale appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr., Cass., Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, si collocano una serie di condivisibili arresti, in cui, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui si discute, si pone l'accento proprio sulla particolare abilità del soggetto attivo del reato nel conseguire l'impossessamento della res altrui, attraverso un'azione predatoria, che, per le sue particolari modalità di svolgimento, caratterizzate dalla rapidità di esecuzione, si è dimostrata idonea ad attenuare ovvero a rendere inutile la sorveglianza del detentore sulla res e la sua possibilità di reazione. In particolare, sì è affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (cfr. Cass., Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952), sicché tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dunque applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, Rv. 272688). Più recentemente si è sottolineato come la circostanza aggravante della destrezza sussista sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non sì trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361). Nel caso in esame appare evidente come il Guadagna abbia agito con particolare prontezza ed abilità, id est con destrezza (sostantivo femminile, il cui significato letterale indica, per l'appunto, "abilità e agilità nel compiere determinate azioni"), in tal modo rendendo vana la capacità di difesa del Barresi. L'imputato, infatti, "mentre stava facendo finta di esaminare da cliente interessato, le lenti in esposizione, con mossa repentina ne prendeva un altro dall'espositore, lo celava, e, con fare del tutto tranquillo si allontanava senza pagarlo, senza destare la minima sensazione di sospetto in capo al titolare, già evidentemente rassicurato dal fare del tutto usuale dell'imputato", che, comportandosi come un nomale cliente, dopo avere conversato con il titolare dell'esercizio commerciale, immediatamente prima di impadronirsi della res, si era avvicinato a un espositore di occhiali da sole di marca "e ha fatto finta di osservarne il pregio, prendendone alcuni tra le mani, salvo poi riporli negli appositi alloggiamenti, proprio come si fa usualmente durante lo shopping (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Nel resto le osservazioni difensive, volte a contestare la presenza del venditore al momento dell'impossessamento del bene e che la disattenzione o distrazione del Barresi fosse riconducibile "a un input creato fraudolentemente dallo stesso imputato", appaiono rilievi generici e di natura meramente fattuale, in quanto tali non scrutinabili in questa sede di legittimità. 5. Anche il secondo motivo di impugnazione non sfugge a una censura di inammissibilità per manifesta infondatezza e genericità dei rilievi articolati. Ed invero è ormai noto che la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528).Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé. Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, S.) e certamente non può ritenersi di rilevanza minima il valore commerciale del bene sottratto, che lo stesso ricorrente fissa in euro 139,00. La corte territoriale ha, pertanto, escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di una valutazione in tutta evidenza né irrazionale, né arbitraria, che, in considerazione della natura del bene oggetto dell'azione predatoria, il danno non può ritenersi di lieve entità, né l'imputato ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto, non considerati dalla corte territoriale, idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548). Del tutto irrilevante appare, infine, quanto genericamente osservato dal ricorrente in ordine alla circostanza che "l'attività commerciale per come precisato dal Barresi era coperta da polizza assicurativa per tali eventi". Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4, c.p., la valutazione circa la speciale tenuità del danno patrimoniale va effettuata in relazione al danno che deriva in modo immediato e diretto dal reato, sicché non rileva l'eventuale risarcimento (Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dell'attenuante basata sul risarcimento effettuato dall'assicurazione della vittima per il furto dell'automobile: cfr. Cass., Sez. 5, n. 9939 del 30/11/2017, Rv. 272591).6. Inammissibile deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero, non appare revocabile in dubbio che il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello nell'escludere il riconoscimento dell'applicazione della disciplina del reato continuato, nei termini richiesti dall'imputato, sia assolutamente adeguato. Come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi. In tema di applicazione della continuazione, pertanto, il giudice, ponendo a raffronto le sentenze di condanna relative ai reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione, deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni degli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso come innanzi indicati, onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 13.11.2012, n. 11564, rv. 255156; Cass., sez. I, 9.1.2013, n. 8513, rv. 254809). Spetta, dunque, al giudice procedente individuare gli indici potenzialmente rivelatori dell'identità del disegno criminoso, per sottoporli a rigorosa valutazione, singolarmente e nelle reciproche interferenze. All'esito dì tale valutazione l'organo giudicante ben potrà escludere la sussistenza di una preordinazione di fondo delle singole violazioni anche sulla base del predominante valore sintomatico attrìbuìto in tal senso ad uno dei suddetti elementi, purché ne dia adeguatamente conto, dimostrando di avere considerato anche gli altri indici e la loro inidoneità a contraddire il dato negativo rappresentato dall'elemento ritenuto decisivo per escludere l'identità del disegno criminoso.In conclusione, come di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il riconoscimento della continuazione, necessita, in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr., Cass., Sez. U., 18.5.2017, n. 28659, rv. 270074). Orbene di tale percorso motivazionale vi è puntuale traccia nell'impugnata sentenza con particolare riferimento alle ragioni che non consentono di ravvisare l'identità del disegno criminoso, individuate dal giudice procedente nella circostanza che i diversi reati sono stati consumati in luoghi diversi, a distanza di mesi, da un soggetto plutipregiudicato per reati contro il patrimonio, ragione per la quale, come correttamente rilevato dal giudice procedente, i suddetti reati appaiono espressione non tanto di un medesimo disegno criminoso, quanto, piuttosto, di un'abitudine al reato, nozione estranea alla disciplina del reato continuato. Ed invero l'unicità del programma criminoso non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire: in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei" (cfr. Cass., sez. V, 12.1.2012, n. 10917, rv. 252950). A fronte di tale limpido percorso argomentativo le osservazioni difensive (con cui si evidenziano la prossimità temporale dei reati; l'identità del bene giuridico leso; il medesimo modus operandi e l'assenza di periodi di detenzione fra la commissione dei fatti di reato) si risolvono nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara
Sentenza Cassazione n. 24067/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris