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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25563/2026

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ponsabiledell'[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 65M01G713 T), nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2025, sedente inCalenzano (FI) presso la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], 2,rappresentato e difeso, in virtù di Determinazione n. 797/2025, nonchégiusta procura speciale su foglio separato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.:[OSCURATO:PERSONA] 62T45 E249E) del Foro di Napoli presso il cui studio in Napoli(NA) alla Via F. Florimo, 3, c.a.p. 80128, elettivamente domicilia e che di-chiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] dell'interno ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e Ministero dell'economiae delle finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi Ministri protempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], per il ricevimento degli atti numero di [OSCURATO:TELEFONO] eNumero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026PEC [OSCURATO:EMAIL]), presso la cui sede in Roma, viadei Portoghesi, 12, sono domiciliati.Controricorrentiavverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n° 1357 depositata il17 luglio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Firen-ze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la qualeerano stati dichiarati estinti per prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n°4 cod. civ., i contributi statali per complessivi euro 526.790,08 relativi aglianni 2001-2009 (pagabili negli anni 2002-2010), vantati dal Comune diCalenzano a compensazione del minor gettito ICI sugli immobili di catego-ria catastale D, ai sensi dell'art. 64 della legge n° 388/2000.Assorbiti i motivi concernenti il merito della lite e spese a carico delloappellante.2.- Osservava la Corte che il diritto azionato aveva carattere periodico,venendo riconosciuto annualmente in funzione del gettito ICI percepito edella perdita riportata dal Comune in ogni esercizio.Si tratterebbe, dunque, di obbligazione che si rinnova ogni anno nonriconducibile a un'obbligazione unitaria, ma a una successione di creditidistinti, con la conseguenza che la messa in mora notificata dal Comune il26 gennaio 2016 era intervenuta a termine quinquennale già decorso,trattandosi di annualità comprese tra il 2002 ed il 2009.3.- Ricorre per cassazione l'ente locale, che – dopo aver esposto l'am-missibilità del gravame (ricorso paragrafo n° 1, pagine 7-8) – lo affida adue mezzi illustrati da memoria.Numero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026Resistono i Ministeri con controricorso, nel quale fanno preliminarmen-te osservare che l'impugnazione è stata notificata all'Avvocatura distret-tuale dello Stato e non a quella Generale e che, ciononostante, la loro co-stituzione ha sanato la nullità della notifica, ma ha reso anche irrilevantela questione della tempestività del controricorso.Nel merito i resistenti concludono per il rigetto dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Dato che la nullità derivante dalla notificazione del ricorso all'Avvo-catura distrettuale dello Stato è stata sanata, come riconoscono i Ministeriresistenti, si passa senz'altro all'esame dei motivi di ricorso.Dunque, col primo motivo il Comune ricorrente si duole della viola-zione e della falsa applicazione dell'art. 2948 n° 4 cod. civ.La pretesa dell'ente locale era sorta a seguito della nota del 1° dicem-bre 2009, con la quale il Ministero aveva preteso di modificare i criteri dicalcolo del trasferimento delle perdite ICI derivanti dall'accatastamentodefinitivo degli immobili di categoria D: sicché la prescrizione, a tutto con-cedere, poteva decorrere solo da tale data, dato che la lite era sorta a se-guito della pretesa di restituzione di euro 340.258,21 e della revoca dellaassegnazione di un contributo di euro 186.531,87, per complessivi euro526.790,08.Peraltro, il trasferimento statale annuale per compensare le perdite ICInon era dipendente da quello degli anni precedenti, sicché il diritto sorge-va in modo autonomo ogni anno.In conclusione, la prescrizione era stata efficacemente interrotta con ladiffida notificata il 26 gennaio 2016.5.- Il motivo è parzialmente fondato.Numero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n° 4 cod. civ., cheriguarda “gli interessi e in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodica-mente ad anno o in termini più brevi”, si applica quando la prestazione èsuscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo conil protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapportoobbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraversopiù prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonomele une dalle altre.Ora, venendo al caso di specie, il sistema di trasferimento dei minoriintroiti ICI sugli immobili accatastati sub lettera D, per come è interpreta-to da questa Corte (per tutte: Cass., sez.

I, 3 febbraio 2025, n° 2580 e n°2581), dà luogo ad un singolo diritto di credito che sorge ogni anno, aven-te ad oggetto le perdite derivanti dalle nuove (e minori) rendite immobilia-ri nell'anno di riferimento (rispetto a quelle pregresse e ormai consolida-te).Non merita, dunque, adesione la tesi dei resistenti, secondo la quale ildiritto dell'ente locale consisterebbe in “un'obbligazione che si rinnovaogni anno, non riconducibile a un'obbligazione unitaria, ma a una succes-sione di crediti distinti” (controricorso pagina 3), come se l'obbligo statalefosse unico per tutti gli anni di riferimento.Ne deriva che viene a mancare, già a prima vista, un requisito fonda-mentale per la prescrizione quinquennale, costituito dall'unicità del titolo.Ha, inoltre, carattere parimenti dirimente l'osservazione che la pretesadel Comune è derivata da un postumo ricalcolo di un debito già riconosciu-to (e peraltro in parte pagato) dal Ministero delle finanze (questione bencompresa dalla stessa Corte d'appello, nella sentenza gravata alle pagine3-4, dove riporta le difese dell'appellante riferendo che, a dire del Comu-ne, “a partire dal comunicato del Ministero dell'Interno del 1° dicembre2009, tale criterio veniva disatteso in favore di un nuovo metodo di calco-Numero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026lo”, che “comportava la revoca ed il recupero di contributi già riconosciutio spettanti”).Ne discende, dunque, anche per questo aspetto, che la Corte ha appli-cato il termine quinquennale di prescrizione al di fuori dei presuppostidell'art. 2948 cod. civ.In conclusione, il termine di prescrizione è decennale.Il mezzo, però, pone anche la questione della decorrenza del termine,che – a dire del ricorrente – andrebbe individuato nel giorno 1° dicembre2009, data del comunicato col quale il Ministero dell'Interno dava contodella volontà di non voler più aderire all'interpretazione seguita sino ad al-lora.Per questa parte il motivo non appare fondato, posto che la domandadel Comune era di accertamento del proprio diritto a ricevere, ai sensidell'art. 64 della legge n. 388/2000, il trasferimento erariale compensativodei minori introiti ICI per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010)(sentenza pagina 2) e che il termine prescrizionale decorre evidentementedal momento in cui tale diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 cod.civ.) e non dal momento del ripensamento delle modalità di calcolo daparte del Ministero dell'Interno.Più in particolare, il dies a quo dal quale il Comune poteva far valere ilproprio diritto al trasferimento monetario coincide con il primo giorno delloanno successivo a quello di debenza dei tributi, in quanto da tale data –ed a prescindere dall'approvazione del bilancio dell'ente locale e dal termi-ne finale per la presentazione della richiesta (30 giugno dell'anno succes-sivo, come previsto dall'art. 2 quarto comma, del d.m. n° 197/2002),adempimenti entrambi rimessi all'iniziativa del Comune, che potrebberoanche tardare o mancare – il Comune è in possesso, grazie ai dati chepossono essere esaminati ed elaborati dal Responsabile del servizio finan-ziario, di tutte le informazioni necessarie per comprendere se il gettito ICINumero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026ha subito una perdita, integrante, quest'ultima, il fatto costitutivo del dirit-to al trasferimento.Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto deiComuni – previsto dall'art. 64 della legge 23 dicembre 2000 n° 388 («Di-sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2001») – a ricevere dallo Stato un corrispondente au-mento dei trasferimenti statali, a seguito dei minori introiti relativi all'ICIper effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvi-soria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, si prescrive nelloordinario termine di dieci anni, ex art. 2946 cod. civ.

Il predetto terminedecorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello di debenza dei tri-buti”.6.- Col secondo motivo il ricorrente ripropone la questione della cor-retta interpretazione dell'art. 64 della legge n° 388/2000, non affrontatadai giudici di merito a causa dell'accoglimento dell'eccezione preliminare diprescrizione.7.- Il motivo è inammissibile, in quanto – come asserisce lo stesso ri-corrente – il merito della causa non è stato affrontato dai precedenti giu-dici.Ne deriva che la questione andrà riproposta nel giudizio di rinvio.8.- All'accoglimento del primo mezzo segue la rimessione della causaalla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, la quale provvede-rà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nel limite indicato in motiva-zione, e dichiara inammissibile il secondo.

Cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Numero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026Così deciso in Roma l'11 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ponsabiledell'[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 65M01G713 T), nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2025, sedente inCalenzano (FI) presso la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], 2,rappresentato e difeso, in virtù di Determinazione n. 797/2025, nonchégiusta procura speciale su foglio separato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.:[OSCURATO:PERSONA] 62T45 E249E) del Foro di Napoli presso il cui studio in Napoli(NA) alla Via F. Florimo, 3, c.a.p. 80128, elettivamente domicilia e che di-chiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] dell'interno ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e Ministero dell'economiae delle finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi Ministri protempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], per il ricevimento degli atti numero di [OSCURATO:TELEFONO] eNumero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026PEC [OSCURATO:EMAIL]), presso la cui sede in Roma, viadei Portoghesi, 12, sono domiciliati.Controricorrentiavverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n° 1357 depositata il17 luglio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Firen-ze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la qualeerano stati dichiarati estinti per prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n°4 cod. civ., i contributi statali per complessivi euro 526.790,08 relativi aglianni 2001-2009 (pagabili negli anni 2002-2010), vantati dal Comune diCalenzano a compensazione del minor gettito ICI sugli immobili di catego-ria catastale D, ai sensi dell'art. 64 della legge n° 388/2000.Assorbiti i motivi concernenti il merito della lite e spese a carico delloappellante.2.- Osservava la Corte che il diritto azionato aveva carattere periodico,venendo riconosciuto annualmente in funzione del gettito ICI percepito edella perdita riportata dal Comune in ogni esercizio.Si tratterebbe, dunque, di obbligazione che si rinnova ogni anno nonriconducibile a un'obbligazione unitaria, ma a una successione di creditidistinti, con la conseguenza che la messa in mora notificata dal Comune il26 gennaio 2016 era intervenuta a termine quinquennale già decorso,trattandosi di annualità comprese tra il 2002 ed il 2009.3.- Ricorre per cassazione l'ente locale, che – dopo aver esposto l'am-missibilità del gravame (ricorso paragrafo n° 1, pagine 7-8) – lo affida adue mezzi illustrati da memoria.Numero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026Resistono i Ministeri con controricorso, nel quale fanno preliminarmen-te osservare che l'impugnazione è stata notificata all'Avvocatura distret-tuale dello Stato e non a quella Generale e che, ciononostante, la loro co-stituzione ha sanato la nullità della notifica, ma ha reso anche irrilevantela questione della tempestività del controricorso.Nel merito i resistenti concludono per il rigetto dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Dato che la nullità derivante dalla notificazione del ricorso all'Avvo-catura distrettuale dello Stato è stata sanata, come riconoscono i Ministeriresistenti, si passa senz'altro all'esame dei motivi di ricorso.Dunque, col primo motivo il Comune ricorrente si duole della viola-zione e della falsa applicazione dell'art. 2948 n° 4 cod. civ.La pretesa dell'ente locale era sorta a seguito della nota del 1° dicem-bre 2009, con la quale il Ministero aveva preteso di modificare i criteri dicalcolo del trasferimento delle perdite ICI derivanti dall'accatastamentodefinitivo degli immobili di categoria D: sicché la prescrizione, a tutto con-cedere, poteva decorrere solo da tale data, dato che la lite era sorta a se-guito della pretesa di restituzione di euro 340.258,21 e della revoca dellaassegnazione di un contributo di euro 186.531,87, per complessivi euro526.790,08.Peraltro, il trasferimento statale annuale per compensare le perdite ICInon era dipendente da quello degli anni precedenti, sicché il diritto sorge-va in modo autonomo ogni anno.In conclusione, la prescrizione era stata efficacemente interrotta con ladiffida notificata il 26 gennaio 2016.5.- Il motivo è parzialmente fondato.Numero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n° 4 cod. civ., cheriguarda “gli interessi e in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodica-mente ad anno o in termini più brevi”, si applica quando la prestazione èsuscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo conil protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapportoobbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraversopiù prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonomele une dalle altre.Ora, venendo al caso di specie, il sistema di trasferimento dei minoriintroiti ICI sugli immobili accatastati sub lettera D, per come è interpreta-to da questa Corte (per tutte: Cass., sez. I, 3 febbraio 2025, n° 2580 e n°2581), dà luogo ad un singolo diritto di credito che sorge ogni anno, aven-te ad oggetto le perdite derivanti dalle nuove (e minori) rendite immobilia-ri nell'anno di riferimento (rispetto a quelle pregresse e ormai consolida-te).Non merita, dunque, adesione la tesi dei resistenti, secondo la quale ildiritto dell'ente locale consisterebbe in “un'obbligazione che si rinnovaogni anno, non riconducibile a un'obbligazione unitaria, ma a una succes-sione di crediti distinti” (controricorso pagina 3), come se l'obbligo statalefosse unico per tutti gli anni di riferimento.Ne deriva che viene a mancare, già a prima vista, un requisito fonda-mentale per la prescrizione quinquennale, costituito dall'unicità del titolo.Ha, inoltre, carattere parimenti dirimente l'osservazione che la pretesadel Comune è derivata da un postumo ricalcolo di un debito già riconosciu-to (e peraltro in parte pagato) dal Ministero delle finanze (questione bencompresa dalla stessa Corte d'appello, nella sentenza gravata alle pagine3-4, dove riporta le difese dell'appellante riferendo che, a dire del Comu-ne, “a partire dal comunicato del Ministero dell'Interno del 1° dicembre2009, tale criterio veniva disatteso in favore di un nuovo metodo di calco-Numero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026lo”, che “comportava la revoca ed il recupero di contributi già riconosciutio spettanti”).Ne discende, dunque, anche per questo aspetto, che la Corte ha appli-cato il termine quinquennale di prescrizione al di fuori dei presuppostidell'art. 2948 cod. civ.In conclusione, il termine di prescrizione è decennale.Il mezzo, però, pone anche la questione della decorrenza del termine,che – a dire del ricorrente – andrebbe individuato nel giorno 1° dicembre2009, data del comunicato col quale il Ministero dell'Interno dava contodella volontà di non voler più aderire all'interpretazione seguita sino ad al-lora.Per questa parte il motivo non appare fondato, posto che la domandadel Comune era di accertamento del proprio diritto a ricevere, ai sensidell'art. 64 della legge n. 388/2000, il trasferimento erariale compensativodei minori introiti ICI per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010)(sentenza pagina 2) e che il termine prescrizionale decorre evidentementedal momento in cui tale diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 cod.civ.) e non dal momento del ripensamento delle modalità di calcolo daparte del Ministero dell'Interno.Più in particolare, il dies a quo dal quale il Comune poteva far valere ilproprio diritto al trasferimento monetario coincide con il primo giorno delloanno successivo a quello di debenza dei tributi, in quanto da tale data –ed a prescindere dall'approvazione del bilancio dell'ente locale e dal termi-ne finale per la presentazione della richiesta (30 giugno dell'anno succes-sivo, come previsto dall'art. 2 quarto comma, del d.m. n° 197/2002),adempimenti entrambi rimessi all'iniziativa del Comune, che potrebberoanche tardare o mancare – il Comune è in possesso, grazie ai dati chepossono essere esaminati ed elaborati dal Responsabile del servizio finan-ziario, di tutte le informazioni necessarie per comprendere se il gettito ICINumero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026ha subito una perdita, integrante, quest'ultima, il fatto costitutivo del dirit-to al trasferimento.Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto deiComuni – previsto dall'art. 64 della legge 23 dicembre 2000 n° 388 («Di-sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2001») – a ricevere dallo Stato un corrispondente au-mento dei trasferimenti statali, a seguito dei minori introiti relativi all'ICIper effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvi-soria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, si prescrive nelloordinario termine di dieci anni, ex art. 2946 cod. civ. Il predetto terminedecorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello di debenza dei tri-buti”.6.- Col secondo motivo il ricorrente ripropone la questione della cor-retta interpretazione dell'art. 64 della legge n° 388/2000, non affrontatadai giudici di merito a causa dell'accoglimento dell'eccezione preliminare diprescrizione.7.- Il motivo è inammissibile, in quanto – come asserisce lo stesso ri-corrente – il merito della causa non è stato affrontato dai precedenti giu-dici.Ne deriva che la questione andrà riproposta nel giudizio di rinvio.8.- All'accoglimento del primo mezzo segue la rimessione della causaalla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, la quale provvede-rà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nel limite indicato in motiva-zione, e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Numero registro generale 20397/2025Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 25563/2026Data pubblicazione 18/09/2026Così deciso in Roma l'11 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
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