CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione del 19 novembre 2020, dep. 2021, n. 2510, ha rideterminato in anni quattro la durata delle pene accessorie di cui all'art. 223, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fall.) irrogate ad [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anno uno e mesi quatto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, primo comma, n. 2, legge fall.), così contestatogli: "perché, nella sua qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di ANTONIO Liguori, dichiara fallita con sentenza del Tribun e di Monza n. 43/14 del 18/02/2014 n. 43/14 (depositata in data 03.03.14), sottraeva con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri contabili e le altre scritture contabili (nelle specie, il libro inventari ed i mastrini contabili relativi a tutti gli esercizi antecedenti al fallimento) e comunque li teneva in guisa da non rendere possibile (ovvero da essere ostacolata da difficoltà superabili solo con la particolare diligenza degli organi fallimentari) la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della suddetta società. Fatto commesso in Monza il 18/02/2014 (data del fallimento)' . 2. L'annullamento della precedente sentenza di appello, era stato disposo, in quanto giudici di merito non avevano individuato, come invece era dovuto, quale delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale alternative previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., fosse ravvisabile, con le conseguenti ricadute sull'individuazione dei requisiti del dolo richiesto, rispetto alla cui ricostruzione la motivazione aveva svolto considerazioni del tutto insufficienti, tenuto con la condotta di occultamento delle scritture contabili richiede il dolo specifico, mentre la fraudolenta tenuta di tali scritture costituisce una fattispecie a dolo generico. L'accoglimento del motivo del ricorso per cassazione sul punto conduceva i giudici di legittimità a ritenere assorbite le ulteriori censure mosse con l'ulteriore motivo del ricorso avente ad oggetto la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari applicate. 3. La Corte di appello, all'esito del giudizio di rinvio, ha ritenuto nella specie individuabile e provata, in tutti i suoi estremi, la seconda delle due fattispecie alternative sopra menzionate, ossia l'avere tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, apportando le conseguenti riduzione in ordine alla pena principale e alle pene accessorie nei termini sopra specificati. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Liguori, a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 4.1. Con i primi due motivi lamenta vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Con riguardo agli estremi oggettivi del reato, deduce che la motivazione della sentenza impugnata presenta gli stessi vizi rilevati in quella in precedenza annullata, avendo individuato e ritenuto provata l'ipotesi della tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o dei movimenti degli affari, in forza di considerazioni connesse ad aspetti di corretta compilazione del libro giornale che non aveva dato luogo a particolari difficoltà nell'espletamento dei compiti affidati al curatore fallimentare. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la difesa rileva non è stato correttamente individuata la prova del dolo richiesto avuto riguardo all'impossibilità della ricostruzione di cui sopra, poiché sono stati valorizzati comportamenti in realtà di semplice superficialità e privi di univoco significativo, tenuto conto delle seguenti circostanze: il ricorrente all'epoca dei fatti, per sopravvenute difficoltà economiche, si trovò nella necessità di sopperire all'impossibilità di avvalersi del commercialista ai fini della compilazione delle scritture; egli successivamente si sarebbe solo limitato a non richiedere la restituzione dei libri custoditi dal commercialista; era stata constatata la mera assenza del libro degli inventari e dei mastrini contabili; l'imputato aveva rappresentato una ricostruzione alternativa dei fatti, ricollegabile alle incolpevoli ricadute di un inaspettato inadempimento contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.2. Con il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in risposta alle doglianze mosse con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie applicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato in quanto infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione della sentenza impugnata dà puntualmente conto degli elementi costitutivi della condotta delittuosa ravvisata nella specie, conformemente alle direttive fissate nella pronuncia di annullamento con rinvio, rappresentando preliminarmente quando rimasto oggettivamente accertato: la mancata consegna del libro degli inventari e dei mastrini contabili per gli anni 2011 e 2012; l'assenza, nel libro giornale dell'anno 2011, delle scritture di chiusura; l'assenza, nel libro giornale dell'anno 2012, delle scritture di apertura e di chiusura. 3. La Corte di secondo grado, sulla base di considerazioni correttamente agganciate a quanto riferito dal curatore, ha poi illustrato le ragioni per cui quanto sopra determinò in sede di compilazione della relazione cui era tenuto il medesimo curatore, non solo un rilevante impegno nella ricostruzione del patrimonio, ma anche esiti dell'attività non sicuri e completi. Condizioni, queste, che già comportano l'integrazione sul piano oggettivo della ritenuta fattispecie incriminatrice, secondo la giurisprudenza di legittimità citata dalla stessa difesa. Sotto tale profilo dell'accertamento in fatto, le doglianze esposte nel primo motivo, oltre a descrivere vicende associate a rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]. e comportamenti del ricorrente che costituirebbero la conseguenza di tali vicende, oppone mere ricostruzioni alternative secondo le quali il curatore sarebbe ugualmente riuscito a ricostruire senza notevoli difficoltà la situazione economica dell'impresa sulla base dell'esame delle restanti scritture e annotazioni presenti. Le generiche e assertive considerazioni difensive al riguardo neppure considerano che è stato più ampiamente rappresentato un laborioso impegno del curatore, che non aveva riguardato solo la chiusura e apertura del libro giornale, poiché inoltre non ci era potuti avvalere, sul piano ricostruttivo oggettivo e cronologico, delle informazioni tratte dai mastrini e dal libro degli inventari, con conseguenti ricadute negative sulla certezza e completezza delle verifiche. 4. Quanto all'aspetto più strettamente attinente all'accertamento del dolo generico della condotta delittuosa nella declinazione normativa individuata, la motivaziope della sentenza ha tracciato in modo altrettanto logico e puntuale gli indicatori idonei alla rappresentazione e alla volizione dell'imputato delle ricadute delle mancanze sopra descritte, escludendo pertanto che le stesse potessero inconsapevolmente derivare da mera trascuratezza o da impreviste e non controllabili sopravvenienze, secondo quanto ancora dedotto nel secondo motivo del ricorso. La Corte di appello, esponendo il proprio convincimento al riguardo, ha ricostruito la storia imprenditoriale del ricorrente, svolgendo appropriati apprezzamenti rappresentativi della sua piena consapevolezza degli obblighi ai quali era venuto meno ed evidenziando, al contempo, la significatività del momento in cui essi erano stati disattesi, cioè quando, non riuscendosi più a pagare i creditori, logicamente risultavano tanto più avvertiti, nel continuare la gestione, gli ampi e reiterati vuoti della contabilità ricostruttiva del patrimonio e del movimento degli affari. 5. Anche sotto tale aspetto i rilievi difensivi, esposti nel secondo motivo, oppongono mere valutazioni che neppure si confrontano con l'intero contenuto delle confutazioni di merito. Seguendo tale approccio, la difesa evoca nuovamente l'argomento delle difficoltà economiche che avrebbero dovuto del tutto precludere l'ausilio di un esperto contabile in tutto il periodo considerato, ma non di continuare a svolgere l'attività imprenditoriale, in ogni caso con la consapevolezza del genere e degli effetti delle mancanze in quel periodo, secondo quanto ragionevolmente illustrato nella motivazione sulla base di più ampi apprezzamenti che richiamano la significatività del passivo accumulato ed altre operazioni quantomeno opache. Le censure, inoltre, introducono mere asserzioni che vorrebbero rileggere il significato dei comportamenti attribuiti al ricorrente rispetto alla propria disponibilità e alla consegna delle scritture contabili, secondo quanto del pari ragionevolmente illustrato dai giudici di merito. Nel prosieguo la difesa richiama ancora una volta le ricadute da essa attribuite alla controversia con la ABETE s.r.I., asserendo che così sarebbe stata proposta una lettura a discolpa, mentre si tratterebbe comunque degli stessi fattori e condizioni di difficoltà economica ragionevolmente apprezzati in senso contrario nella motivazione della sentenza. Sicché, né con riferimento a tale argomentato, né relativamente agli altri che il motivo continua a richiamare, in termini puramente confutativi e privi di adeguato confronto con le risposte di merito nella loro interezza, la motivazione può ritenersi carente o illogica con riguardo all'accertamento del dolo del reato secondo i criteri indicati in sede di legittimità. 6. Infine, parimenti infondato si rivela il terzo motivo, poiché introduce apprezzamenti di merito per opporsi alla nuova commisurazione delle pene accessorie, in termini ampiamenti ridotti rispetto al primo grado e rimasta adeguatamente motivata alla stregua del richiamo dei paramenti previsti dall'art. 133 cod. pen., in piena sintonia con la ricostruzione oggettiva e soggettiva dei fatti in sede di. appello e senza che possano operare rigidi automatismi rispetto alla commisurazione della pena principale come precedentemente intervenuta in primo grado 7. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri