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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 22611/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, adito ex artt. 322 cod. proc. pen., che dichiarava inammissibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo del complesso aziendale afferente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dei beni strumentali all'esercizio dell'attività.2.

Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 322, 324, 546, 591 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], già amministratore delegato della società [OSCURATO:SOCIETA]. il cui compendio aziendale è stato sottoposto a sequestro, in ragione del ritenuto difetto di legittimazione per essere lo stesso [OSCURATO:PERSONA] privo di poteri gestori della società in quanto sottoposto a misura interdittiva contestualmente applicata dal primo giudice, e dunque non legittimato alla restituzione.

La decisione risulta in evidente contrasto con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto la legittimazione dell'indagato il quale, pur non avendo diritto alla restituzione delle cose sequestrate, vanti comunque un interesse concreto e attuale, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione.

Nel caso in esame, la sussistenza dell'interesse era implicitamente ma chiaramente desumibile dalla contestuale applicazione della misura interdittiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che la revoca del sequestro preventivo comporterebbe la caducazione della misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

2. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto l'odierno ricorrente non legittimato ad impugnare evidenziando che, a seguito dell'applicazione della misura interdittiva, [OSCURATO:PERSONA], già amministratore delegato della società oggetto di sequestro, non aveva più la rappresentanza formale della società e che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non poteva configurarsi una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso.

Su tali basi, il Tribunale ha concluso per l'assenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, da individuarsi, quanto alle misure cautelari reali, in relazione al risultato tipizzato dall'ordinamento, ovvero quello della restituzione del bene, nel caso di specie non sussistente.

A conferma di tale conclusione, il Tribunale ha rilevato che analoga impugnazione era stata già proposta dal legale rappresentate della società [OSCURATO:PERSONA] e deciso dal Tribunale del riesame. 2Ora, è vero che il principio di diritto affermato nell'ordinanza va precisato alla luce delle indicazioni ricavabili dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 27/02/2026, Calvarese, Rv. 289319) secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, pur non implicante il diritto alla restituzione del bene.

Tuttavia, va rilevato che né in sede di riesame né con l'odierno ricorso risulta prospettato l'interesse che costituisce requisito necessario di ammissibilità di ogni impugnazione.

Sul punto, le Sezioni Unite, nella pronuncia richiamata, hanno ribadito che tale interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento.

Del tutto eccentrico risulta, sul punto, l'assunto del ricorrente, secondo cui la revoca del sequestro, disposto contestualmente alla misura interdittiva, determinerebbe automaticamente la caducazione di quest'ultima, rimanendo la tesi degli effetti "derivati" di un eventuale annullamento del sequestro sulla misura interdittiva priva di ogni fondamento giuridico, avuto riguardo alla autonomia dei provvedimenti applicativi, rispettivamente della misura reale e della misura personale, basate, peraltro, su presupposti differenti.

Né è sufficiente evocare un implicito interesse ricollegato alla qualità di indagato, dovendo, di contro, l'interesse essere "concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare" e "specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene" (cfr. Sez.

U, Calvarese, cit.).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, adito ex artt. 322 cod. proc. pen., che dichiarava inammissibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo del complesso aziendale afferente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dei beni strumentali all'esercizio dell'attività.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 322, 324, 546, 591 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], già amministratore delegato della società [OSCURATO:SOCIETA]. il cui compendio aziendale è stato sottoposto a sequestro, in ragione del ritenuto difetto di legittimazione per essere lo stesso [OSCURATO:PERSONA] privo di poteri gestori della società in quanto sottoposto a misura interdittiva contestualmente applicata dal primo giudice, e dunque non legittimato alla restituzione. La decisione risulta in evidente contrasto con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto la legittimazione dell'indagato il quale, pur non avendo diritto alla restituzione delle cose sequestrate, vanti comunque un interesse concreto e attuale, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione. Nel caso in esame, la sussistenza dell'interesse era implicitamente ma chiaramente desumibile dalla contestuale applicazione della misura interdittiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che la revoca del sequestro preventivo comporterebbe la caducazione della misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 2. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto l'odierno ricorrente non legittimato ad impugnare evidenziando che, a seguito dell'applicazione della misura interdittiva, [OSCURATO:PERSONA], già amministratore delegato della società oggetto di sequestro, non aveva più la rappresentanza formale della società e che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non poteva configurarsi una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso. Su tali basi, il Tribunale ha concluso per l'assenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, da individuarsi, quanto alle misure cautelari reali, in relazione al risultato tipizzato dall'ordinamento, ovvero quello della restituzione del bene, nel caso di specie non sussistente. A conferma di tale conclusione, il Tribunale ha rilevato che analoga impugnazione era stata già proposta dal legale rappresentate della società [OSCURATO:PERSONA] e deciso dal Tribunale del riesame. 2Ora, è vero che il principio di diritto affermato nell'ordinanza va precisato alla luce delle indicazioni ricavabili dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 27/02/2026, Calvarese, Rv. 289319) secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, pur non implicante il diritto alla restituzione del bene. Tuttavia, va rilevato che né in sede di riesame né con l'odierno ricorso risulta prospettato l'interesse che costituisce requisito necessario di ammissibilità di ogni impugnazione. Sul punto, le Sezioni Unite, nella pronuncia richiamata, hanno ribadito che tale interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento. Del tutto eccentrico risulta, sul punto, l'assunto del ricorrente, secondo cui la revoca del sequestro, disposto contestualmente alla misura interdittiva, determinerebbe automaticamente la caducazione di quest'ultima, rimanendo la tesi degli effetti "derivati" di un eventuale annullamento del sequestro sulla misura interdittiva priva di ogni fondamento giuridico, avuto riguardo alla autonomia dei provvedimenti applicativi, rispettivamente della misura reale e della misura personale, basate, peraltro, su presupposti differenti. Né è sufficiente evocare un implicito interesse ricollegato alla qualità di indagato, dovendo, di contro, l'interesse essere "concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare" e "specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene" (cfr. Sez. U, Calvarese, cit.). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M
Decreto Cassazione n. 22611/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris