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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19498/2022

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017 ORDINANZA sul ricorso 1635/2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G.

Belli n. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1029/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 29/08/2016;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1635/2017 Numero sezionale 1477/2022 Numero di raccolta generale 19498/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza non definitiva del

18.12.13. la Corte d’appello di Ancona, disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, nonché l’eccezione di prescrizione quinquennale, dichiarava coperto da giudicato quanto accertato nella sentenza impugnata in relazione all’occupazione ed all’utilizzazione da parte della PA del terreno di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. su cui era stata realizzata una parte di strada pubblica senza previa emissione di provvedimento amministrativo, disponendo con separata ordinanza l’ulteriore attività istruttoria con nomina di c.t.u. per determinare il risarcimento dei danni causati dall’occupazione illegittima del suddetto terreno.

Con sentenza definitiva del 29.8.16, la Corte territoriale, in riforma della sentenza impugnata, condannò l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 234.154,77 con rivalutazione istat dall’illecito fino alla stessa sentenza, oltre interessi, per lo stesso periodo, al tasso legale computati per il primo anno sulla somma originariamente dovuta, e per i successivi su quelli via via eventualmente rivalutati, nonché oltre agli interessi legali sull’importo così ottenuto dalla medesima sentenza al saldo.

Avverso entrambe le citate sentenza ricorre in cassazione l’[OSCURATO:SOCIETA]., con tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla sentenza non definitiva, avendo la Corte d’appello riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi “fino alla data F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1635/2017 Numero sezionale 1477/2022 Numero di raccolta generale 19498/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 della decisione” a decorrere “dall’illecito”, senza però indicare la data iniziale di calcolo, lamentando al riguardo che non si era tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse nella propria domanda limitato la richiesta di liquidazione di rivalutazione ed interessi indicando la data dell’8.10.03 nelle conclusioni formulate in appello- in conformità dell’atto di costituzione in mora effettuata con lett. racc., acquisita agli atti- come dies a quo del relativo calcolo.

Pertanto, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non avesse pronunciato nei limiti della domanda risarcitoria, non indicando quale data iniziale del suddetto calcolo quella dell’8.10.03.

Il secondo motivo, formulato in subordine al primo, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla sentenza definitiva, non avendo la Corte d’appello considerato, ai fini della decorrenza del calcolo di rivalutazione ed interessi, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato il terreno occupato l’8.8.03, alcuni anni dopo la realizzazione dell’opera (la variante stradale), sicché solo da tale data la stessa società avrebbe potuto subire danni derivanti dalla suddetta opera, e pertanto, solo da tale data sarebbe stato legittimo il calcolo di rivalutazione ed interessi.

Il terzo motivo, sempre in subordine rispetto al primo, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1470, 2043, c.c., 75 e 111, c.p.c., con riferimento alla sentenza non definitiva, per aver la Corte d’appello riconosciuto nella [OSCURATO:SOCIETA]. il successore a titolo particolare nel diritto di proprietà della Finisterre, impresa venditrice del terreno, soggetto che aveva subito in concreto l’occupazione del terreno e la successiva definitiva trasformazione del bene attraverso la realizzazione della variante stradale (impugnativa diretta anche ad evitare il formarsi del giudicato interno su tale accertamento relativo al diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di agire per il risarcimento in questione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1635/2017 Numero sezionale 1477/2022 Numero di raccolta generale 19498/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 anche per il danno subito dalla dante causa Finisterre), anche considerando che il trasferimento della proprietà del terreno occupato è avvenuto senza cessione del credito risarcitorio maturato dalla dante causa dall’occupazione (1996) alla stessa cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (8.8.03).

Il primo motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. richiese il risarcimento dei danni e la rivalutazione a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in conformità dell’atto di costituzione in mora spedito con lett. racc., data successiva all’acquisto del terreno, avvenuto nel mese di agosto dello stesso anno.

Pertanto, dagli atti emerge che la Corte d’appello ha effettivamente pronunciato ultra petita nell’indicare quale data di inizio del calcolo di rivalutazione ed interessi quella della consumazione dell’illecito.

Tale conclusione risulta avvalorata dal rilievo (oggetto del terzo motivo, formulato in subordine) per cui il diritto al risarcimento dei danni afferenti ad un immobile acquistato in un momento successivo alla produzione di una evento lesivo, non si trasferisce ipso facto con la cessione del bene, ma necessita di un’apposita pattuizione tra le parti (v.

Cass., SU, n. 2951/16: il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso.

E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario).

Il secondo e terzo motivo, per la relativa subordinazione logica, sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, va affermata la decorrenza della rivalutazione e degli interessi, sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, rivalutata anno per anno, dall’8.10.03.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1635/2017 Numero sezionale 1477/2022 Numero di raccolta generale 19498/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Avuto riguardo all’esito complessivo della causa, nel quale il motivo accolto in questa sede assume un rilievo affatto secondario, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, afferma la decorrenza della rivalutazione e degli interessi, da calcolare sulle somme rivalutate anno per anno – in relazione all’importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:SOCIETA].- dall’8 ottobre 2003, con gli interessi somma da rivalutare anno per anno.

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 20 aprile 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 1635/2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli n. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1029/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 29/08/2016;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1635/2017 Numero sezionale 1477/2022 Numero di raccolta generale 19498/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza non definitiva del 18.12.13. la Corte d’appello di Ancona, disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, nonché l’eccezione di prescrizione quinquennale, dichiarava coperto da giudicato quanto accertato nella sentenza impugnata in relazione all’occupazione ed all’utilizzazione da parte della PA del terreno di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. su cui era stata realizzata una parte di strada pubblica senza previa emissione di provvedimento amministrativo, disponendo con separata ordinanza l’ulteriore attività istruttoria con nomina di c.t.u. per determinare il risarcimento dei danni causati dall’occupazione illegittima del suddetto terreno. Con sentenza definitiva del 29.8.16, la Corte territoriale, in riforma della sentenza impugnata, condannò l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 234.154,77 con rivalutazione istat dall’illecito fino alla stessa sentenza, oltre interessi, per lo stesso periodo, al tasso legale computati per il primo anno sulla somma originariamente dovuta, e per i successivi su quelli via via eventualmente rivalutati, nonché oltre agli interessi legali sull’importo così ottenuto dalla medesima sentenza al saldo. Avverso entrambe le citate sentenza ricorre in cassazione l’[OSCURATO:SOCIETA]., con tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla sentenza non definitiva, avendo la Corte d’appello riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi “fino alla data F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1635/2017 Numero sezionale 1477/2022 Numero di raccolta generale 19498/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 della decisione” a decorrere “dall’illecito”, senza però indicare la data iniziale di calcolo, lamentando al riguardo che non si era tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse nella propria domanda limitato la richiesta di liquidazione di rivalutazione ed interessi indicando la data dell’8.10.03 nelle conclusioni formulate in appello- in conformità dell’atto di costituzione in mora effettuata con lett. racc., acquisita agli atti- come dies a quo del relativo calcolo. Pertanto, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non avesse pronunciato nei limiti della domanda risarcitoria, non indicando quale data iniziale del suddetto calcolo quella dell’8.10.03. Il secondo motivo, formulato in subordine al primo, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla sentenza definitiva, non avendo la Corte d’appello considerato, ai fini della decorrenza del calcolo di rivalutazione ed interessi, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato il terreno occupato l’8.8.03, alcuni anni dopo la realizzazione dell’opera (la variante stradale), sicché solo da tale data la stessa società avrebbe potuto subire danni derivanti dalla suddetta opera, e pertanto, solo da tale data sarebbe stato legittimo il calcolo di rivalutazione ed interessi. Il terzo motivo, sempre in subordine rispetto al primo, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1470, 2043, c.c., 75 e 111, c.p.c., con riferimento alla sentenza non definitiva, per aver la Corte d’appello riconosciuto nella [OSCURATO:SOCIETA]. il successore a titolo particolare nel diritto di proprietà della Finisterre, impresa venditrice del terreno, soggetto che aveva subito in concreto l’occupazione del terreno e la successiva definitiva trasformazione del bene attraverso la realizzazione della variante stradale (impugnativa diretta anche ad evitare il formarsi del giudicato interno su tale accertamento relativo al diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di agire per il risarcimento in questione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . 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Pertanto, dagli atti emerge che la Corte d’appello ha effettivamente pronunciato ultra petita nell’indicare quale data di inizio del calcolo di rivalutazione ed interessi quella della consumazione dell’illecito. Tale conclusione risulta avvalorata dal rilievo (oggetto del terzo motivo, formulato in subordine) per cui il diritto al risarcimento dei danni afferenti ad un immobile acquistato in un momento successivo alla produzione di una evento lesivo, non si trasferisce ipso facto con la cessione del bene, ma necessita di un’apposita pattuizione tra le parti (v. Cass., SU, n. 2951/16: il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario). Il secondo e terzo motivo, per la relativa subordinazione logica, sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, va affermata la decorrenza della rivalutazione e degli interessi, sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, rivalutata anno per anno, dall’8.10.03.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1635/2017 Numero sezionale 1477/2022 Numero di raccolta generale 19498/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Avuto riguardo all’esito complessivo della causa, nel quale il motivo accolto in questa sede assume un rilievo affatto secondario, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, afferma la decorrenza della rivalutazione e degli interessi, da calcolare sulle somme rivalutate anno per anno – in relazione all’importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:SOCIETA].- dall’8 ottobre 2003, con gli interessi somma da rivalutare anno per anno. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 20 aprile 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R
Sentenza Cassazione n. 19498/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris