CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 33364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 9692 /2 017 R.G. proposto da : E.S.A.C.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento rappresentata e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rijli (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difes a come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - c ontroricorrente – Oggetto: accertamento– prova-presunzioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Calabria,sez. stac c ata di [OSCURATO:PERSONA] n. 3268 / 0 8 / 16 depositata in data21/11/16, non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente , in fallimento , impugnava l'avviso di accertamentoavente per oggetto maggiori imposte IRPEG ed IVA perl'anno d'imposta 1998 con il quale l'Ufficio riteneva inesistenti fattureemesse da vari soggetti, e utilizzate dalla E.S.A.C., con ciò rideterminando i tributi dovuti e richiedendo interessi e sanzionidi legge; - la CTP [OSCURATO:PERSONA] annullava l’atto impugnato ritenendo sprovvistidel requisito di gravità gli elementi indiziari segnalati nelPVC redatto dalla Guardia di finanza e riportati nell'avviso di accertamento; - appellava l' U fficio; - con la pronuncia gravata, il giudice dell'appello ha ritenuto di accoglierel'impugnazione erariale per le ragioni indicate dai punti numero 1 a numero 7 della parte motiva della sentenza, costituenticircostanze ignorante dai primi giudici e tali da indurlo a ritenere che le operazioni sottintese alle fatture oggetto di rilievofossero effettivamente inesistenti; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a duemotivi di doglianza; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Consideratoche: - il primo motivo censura la pronuncia gravata per violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e quindi denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 per avere il giudice di seconde cure riformato la sentenza di primo grado limitandosi a trascrivere le circostanze indizianti offertedall'Ufficio e validandone l’asserita portata probante con estrinsecazionimeramente tautologiche inidonee a far cogliere la ratiodecidendi; - il motivo è infondato; - invero, sia pure in modo schematico, la CTR ha reso manifeste le ragioniposte alla base del decidere; - costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologod. Lgs. n. 546 del 1992,art.36 , comma 2, n. 4 (in materiadi processo tributario), omette di esporre concisamente imotivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimentoe sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; - invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento",quale "elemento essenziale di ogni decisione di caratteregiurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in dirittocostituisce una violazione di legge di particolare gravità" e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti". Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tuttoprive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersiritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass.n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla primapiù grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dalgiudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass.n. 4448 del 2014),venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. 22949 del2018; n. 19215 del 15 giugno 2022 , in ultimo Cass. Sez. Un.n.8053 del 2014 ) ; - nel presente caso, si a pure in sintesi, la CTR ha dato conto, specialmente nell’ult ima pagina della motivazione, della sussistenza di elementi indiziari idonei a ritenere provata, nell’assenzadi prova idonea del contrario da parte della società contribuente, l’inesistenza delle operazioni oggetto di contestazione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - il secondo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 deld.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere la sentenza impugnata fatto malgoverno del principio in tema di riparto dell'onereprobatorio e delle disposizioni in materia di prova per presunzione, facendo assurgere senza alcun vaglio critico a rango di prova gli scarni elementi indiziari offerti dall'ufficio, validandoun procedimento inferenziale basato sull’inammissibile praesumptiode praesumptio ; - anche tale motivo è infondato; - ritiene la Corte (in argomento si veda Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020)che l'art. 2729 c.c. ammetta solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisceil punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la "gravità"va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata,è possibile desumere da quello noto; la "concordanza" richiedeche il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non sempre necessario,concorso di più elementi presuntivi; - orbene, gli elementi qui dedotti e provati dall’Ufficio, analiticamente riportati e descritti nell’ultima pagina della pronuncia impugnata (si tratta ben sette circostanze di fatto) Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 risultano in concreto effettivamente rispondenti sia al requisito della gravità perché indicano una indiscutibile inferenza probabilistica confermativa della tesi dell’[OSCURATO:PERSONA],sia al requisito della precisione; - essi infatti dirigono non verso inferenze probabilistiche plurime maverso la sola inferenza assunta dal giudice di merito; inoltre, quanto al requisito della concordanza, ne sono egualmente muniti perché l’unico elemento probatorio dissonante rispetto alla presunzione è costituito dalla sola circostanza consistente nell’assenza di personale con qualifica di autista, valutata dalla CTP come legittimante il ricorso a lavoratori irregolari per le prestazionidi trasporto, dalle quali discendeva secondo il giudice diprimo grado l’esistenza delle prestazioni oggetto di rilievo; - è poi pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica che esclusivamente le compete, il controllodella corretta applicazione dei principi contenuti nell'art.2729c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice dimerito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagliartt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto qualefonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo dilegittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazionedella prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso delmateriale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6 - 5, n. 10973/2017, Cass.,sez. 5, n. 1715/2007); - infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto itre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione econcordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a queirequisiti, o viceversa neghi tale natura a elementi che invece Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 ne sono muniti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la normadell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilodell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008); - in ordine all'utilizzo degli indizi, sono proprio e solo la gravità, precisionee concordanza degli stessi a permettere di acquisire unaprova presuntiva che è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla Amministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007), e a far scattare l’onerein capo al contribuente di dar prova del contrario; - quando invece manca tale convergenza qualificante è allora necessariodisporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimentologico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, inun giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perchéè necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nelquale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro invicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass., sent. n.12002/2017; Cass., ord. n. 5374/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 37404 del 2021). Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logichedi ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzionesemplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio dirittodel contribuente a fornire la prova contraria; - ciò posto, appare chiaro che la CTR, nel caso che si occupa, non poteva limitarsi a svalutare l’imponente contenuto indiziario di cui si è detto, che ha quindi correttamente ritenuto grave, preciso, concordante; essa ha quindi correttamente valutati, preso atto della sussistenza del triplice sopra detto carattere deglielementi indiziari in atti, ciascuno di tali elementi indiziari sia singolarmente, sia nel loro insieme, complessivamente, ponendolia confronto con quanto dedotto e provato dalla società contribuente; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.000,00,oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art