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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26716/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAURIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta meramente reiterativo di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutate, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha fatto riferimento all'abituale condotta alla luce delle plurime condanne per delitti della stessa specie (evasione e violazione delle misure della sorveglianza speciale) oltre che alla gravità del fatto per come delineato; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAURIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta meramente reiterativo di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutate, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha fatto riferimento all'abituale condotta alla luce delle plurime condanne per delitti della stessa specie (evasione e violazione delle misure della sorveglianza speciale) oltre che alla gravità del fatto per come delineato; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/
Sentenza Cassazione n. 26716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris