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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26942/2026

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026 della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria datata 11 giugno 2026 a firma del difensoredell’imputato;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliariha confermato la sentenza in data 11 febbraio 2025 del Tribunale di Lanusei conla quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato inrelazione al reato di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 62 n. 7, 640, commi1 e 2-bis, cod. pen.) commesso nelle date del 4, 6 e 10 ottobre 2017.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. peravere la Corte territoriale travisato il motivo di gravame avendo la difesacontestato la mancata attivazione dei poteri di ufficio del Tribunale ai sensidell’art. 24, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla determinazione dellacompetenza territoriale a giudicare della vicenda dovendo tale competenzaradicarsi nel luogo in cui i vaglia postali furono incassati;2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato essendosi iGiudici di merito limitati a valutare gli accadimenti relativi alla riscossione di unosolo dei vaglia postali, essendo stato l’altro vaglia postale incassato da soggettidiversi dall’imputato;3.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione all’omessa decisione sulla richiesta di riconoscimento all’imputato delbeneficio della sospensione condizionale della pena;4.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuantigeneriche;5.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata applicazione all’imputato del disposto di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen.6.

Con la sopra menzionata memoria datata 11 giugno 2026 la difesadell’imputato ha ribadito l’illogicità della motivazione della sentenza impugnataapprofondendo gli argomenti già oggetto del ricorso principale con particolareriguardo agli incassi dei vaglia postali.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è inammissibile essendopacificamente tardiva la deduzione dell’incompetenza territoriale non ricorrendole condizioni richiamate nel ricorso di cui all’art. 24, comma 1, cod. proc. pen.che, il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell’imputatodenunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali daimporre diversa conclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, i giudici di meritohanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare,pagg. 3 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;considerato poi che il terzo motivo di ricorso relativo alla sospensionecondizionale della pena è inammissibile non essendo il beneficio concedibile perlegge alla luce delle precedenti condanne subite dall’imputato il che rendeirrilevante la mancata risposta sul punto da parte della Corte di appello;considerato altresì che il quarto ed il quinto motivo di ricorso sonomanifestamente infondati avendo la Corte di appello con motivazione adeguata erispondente ai principi di diritto che regolano la materia dato adeguata risposta(pag. 5) alle questioni riproposte in questa sede di legittimità;che, il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;che, infine, anche in relazione alla mancata applicazione del dispostodell’art. 131-bis cod. proc. pen. la Corte territoriale ha spiegato come l’entitàcospicua del danno cagionato alla persona offesa Ghironi è tale da non consentiredi ritenere un giudizio di particolare tenuità dell’offesa.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria datata 11 giugno 2026 a firma del difensoredell’imputato;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliariha confermato la sentenza in data 11 febbraio 2025 del Tribunale di Lanusei conla quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato inrelazione al reato di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 62 n. 7, 640, commi1 e 2-bis, cod. pen.) commesso nelle date del 4, 6 e 10 ottobre 2017.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. peravere la Corte territoriale travisato il motivo di gravame avendo la difesacontestato la mancata attivazione dei poteri di ufficio del Tribunale ai sensidell’art. 24, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla determinazione dellacompetenza territoriale a giudicare della vicenda dovendo tale competenzaradicarsi nel luogo in cui i vaglia postali furono incassati;2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato essendosi iGiudici di merito limitati a valutare gli accadimenti relativi alla riscossione di unosolo dei vaglia postali, essendo stato l’altro vaglia postale incassato da soggettidiversi dall’imputato;3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione all’omessa decisione sulla richiesta di riconoscimento all’imputato delbeneficio della sospensione condizionale della pena;4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuantigeneriche;5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata applicazione all’imputato del disposto di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen.6. Con la sopra menzionata memoria datata 11 giugno 2026 la difesadell’imputato ha ribadito l’illogicità della motivazione della sentenza impugnataapprofondendo gli argomenti già oggetto del ricorso principale con particolareriguardo agli incassi dei vaglia postali.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è inammissibile essendopacificamente tardiva la deduzione dell’incompetenza territoriale non ricorrendole condizioni richiamate nel ricorso di cui all’art. 24, comma 1, cod. proc. pen.che, il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell’imputatodenunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali daimporre diversa conclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, i giudici di meritohanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare,pagg. 3 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;considerato poi che il terzo motivo di ricorso relativo alla sospensionecondizionale della pena è inammissibile non essendo il beneficio concedibile perlegge alla luce delle precedenti condanne subite dall’imputato il che rendeirrilevante la mancata risposta sul punto da parte della Corte di appello;considerato altresì che il quarto ed il quinto motivo di ricorso sonomanifestamente infondati avendo la Corte di appello con motivazione adeguata erispondente ai principi di diritto che regolano la materia dato adeguata risposta(pag. 5) alle questioni riproposte in questa sede di legittimità;che, il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;che, infine, anche in relazione alla mancata applicazione del dispostodell’art. 131-bis cod. proc. pen. la Corte territoriale ha spiegato come l’entitàcospicua del danno cagionato alla persona offesa Ghironi è tale da non consentiredi ritenere un giudizio di particolare tenuità dell’offesa.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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