CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2025
Cassazione n. 01839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15648/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato L [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]’AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., -intimata- avverso l’ordinanza della C [OSCURATO:PERSONA] n. 15398/2025 depositata il 9.6.2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Palermo proponeva opposizione di terzo ex art. 404 comma primo c.p.c. avverso la sentenza n. 509/2015 della Corte d'Appello di Palermo, confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo. Tale sentenza, in accoglimento delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA]Belga SA (d'ora in poi per brevità Mondello), e nel contraddittorio con l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana (d'ora in poi per brevità l'[OSCURATO:PERSONA]), e con [OSCURATO:SOCIETA]., aderente alla posizione della Mondello, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di affitto di azienda concluso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra detta società e [OSCURATO:PERSONA], e condannato quest’ultimo a restituire l’azienda all’attrice e a pagare in suo favore l'indennità di occupazione senza titolo. L’opponente esponeva di essere pregiudicato dalla pronuncia impugnata, in quanto proprietario dell’area su cui sorgeva il bene aziendale principale, ovverosia un chiosco adibito a bar-gelateria, ubicato su un'area del demanio stradale (terreno sito in Palermo – Valdesi, viale [OSCURATO:PERSONA], foglio di mappa 11, compreso tra i pilieri 16 e 17), e sosteneva che il contratto di affitto doveva ritenersi nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto,perché avente a oggetto un'area demaniale pubblica. Con la sentenza n. 421/2021 la Corte d'Appello di Palermo affermava che la posizione proprietaria vantata dal Comune non fosse incompatibile con l’accertato diritto della società alla restituzione del bene, essendo tale diritto fondato sul contratto di affitto e non su una situazione proprietaria, e dichiarava anzitutto inammissibile l’opposizione. Dichiarava poi che l'opposizione proposta consisteva, in sostanza, in una domanda di rivendica e che, in relazione a tale domanda, altre sentenze della medesima Corte territoriale, passate in giudicato, avevano già accertato che l’area su cui insisteva l'azienda era di proprietà della società opposta. La Corte adita affermava, quindi, che il Comune non aveva assolto all’onere di provare che l’area fosse di sua proprietà, ma si era limitato a produrre una serie di atti da cui risultava che, al contrario, l’area, già parte del demanio dello Stato, era stata da quest’ultimo trasferita in proprietà alla società anonima belga “[OSCURATO:PERSONA] de Palerme”, dante causa della Mondello. La Corte distrettuale riteneva, infine, irrilevante la circostanza che al catasto l’area fosse intestata all’opponente, attesa l’insufficienza delle risultanze catastali rispetto all’assolvimento del rigoroso onere di prova della proprietà, gravante sul Comune rivendicante. Il Comune di Palermo proponeva ricorsoper cassazione e, n ella resistenza della società Mondello, mentre restavano intimati l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza n. 15398/2025 la Suprema Corte accoglieva, per quanto di ragione, il gravame, con rinvio alla Corte distrettuale in diversa composizione. In specie, affermava che la Corte d'Appello, ritenendo che il Comune vantasse una posizione non incompatibile con l’accertato diritto della Mondello alla restituzione del bene, si era posta in contrasto con l’orientamento di legittimità che riteneva utilizzabile il rimedio dell'opposizione di terzo ex art. 404 comma 1° c.p.c. anche per contrastare l'efficacia riflessa del giudicato. Richiamava in particolare due risalenti pronunce di legittimità secondo le quali, se il locatore di cosa altrui agiva contro il conduttore per conseguire, attraverso lo sfratto, la restituzione del bene, al proprietario -in quanto titolare del diritto di possedere e godere il bene medesimo in via esclusiva- era consentito proporre opposizione di terzo e spiegare intervento ad excludendum ; affermava l’estensibilità di siffatto orientamento anche alla fattispecie analoga dell’affitto di azienda. Inoltre, rilevava che la Corte territoriale non aveva dato conto di aver valutato documenti, di potenziale decisività ai fini della pronuncia, ovverosia il regolamento edilizio della Città di Palermo del 1889 incidente sull'interpretazione della concessione del 1911 tra il Comune di Palermo e la società anonima belga “[OSCURATO:PERSONA] de Palerme” e sui verbali di consegna del 1929 e 1930. 2.Avverso tale pronuncia la società Mondello ha proposto ricorso per revocazione ex artt.391-bis e 395, comma 1°, n. 4) c.p.c., affidato a due motivi. Hanno resistito, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Palermo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]è rimasta intimata. La Procura Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nell’imminenza dell’adunanza camerale, la società Mondello, [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Palermo hanno depositato memorie ex art. 380- bis.1 c.p.c. All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, ex art. 395, comma 1°, n. 4) c.p.c., con riferimento all'accoglimento da parte dell'ordinanza impugnata del primo motivo di ricorso, e la violazione di legge, per avere la C assazione applicato un precedente di legittimità del tutto inconferente, che aveva quale presupposto un fatto, ovverosia il diritto di proprietà dell’area in controversia in capo all’Amministrazione comunale, non risultante dagli atti del giudizio. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, ex art. 395, comma 1°, n. 4) c.p.c., con riferimento all'accoglimento da parte dell'ordinanza impugnata del terzo motivo di ricorso,e la violazione di legge, per essere la Corte entrata nel merito della proprietà dell'area in questione, affermando la potenziale decisività di documenti che non sarebbero stati esaminati dalla Corte palermitana. 3.Preliminarmente occorre dare atto che non può essere disposta in questa sede la richiesta estromissione dal giudizio del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza oggetto d'impugnazione senza esserne estromesso e quindi deve prendere parte anche al giudizio di revocazione. 4.I due motivi del ricorso per revocazione vanno esaminati congiuntamente, perché entrambi ipotizzano che l'ordinanza impugnata abbia dato per presupposta la proprietà in capo al Comune di Palermo dell'area oggetto del contratto di affitto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], concluso dalla Mondello con [OSCURATO:PERSONA], per il quale è stata pronunciata sentenza di risoluzione con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio in favore della Mondello, in contrasto con gli atti processuali, asseritamente dimostrativi della proprietà della ricorrente. Specificamente, con il primo motivo si assume che la C assazione abbia commesso il suddetto errore percettivo nell'accogliere il primo motivo di ricorso del Comune avverso la sentenza n. 421/2021 della Corte d'Appello di Palermo, inerente al capo con il quale la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo del suddetto ente pubblico per avere agito in veste di proprietario dell'area in questione, e quindi non titolare di un diritto autonomo e incompatibile rispetto a quanto risultante dalla sentenza opposta, che era stata conseguente all'esercizio di un'azione personale e non reale della Mondello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, si assume che la Cassazione abbia commesso il medesimo errore percettivo nell'accogliere il terzo motivo di ricorso del Comune, avverso la sentenza n. 421/2021 della Corte d'Appello di Palermo, inerente al capo con il quale essa, dopo averla dichiarata inammissibile, aveva anche rigettato nel merito l'opposizione di terzo del suddetto ente pubblico. La citata sentenza della Corte distrettuale, per un verso, aveva ritenuto che la proprietà della Mondello risultasse già dalla sentenza n.1136/2013 della Corte d'Appello di Palermo e dalle precedenti sentenze della medesima Corte n. 28/2005, n. 876/2009, n.2039/2009 e n. 2040/2009 e che il giudicato su di esse formatosi superasse il contrario dato catastale dell'intestazione dell'area in questione al Comune di Palermo;per altro verso, aveva interpretato l'atto di concessione dell'ente pubblico in favore della società anonima belga [OSCURATO:PERSONA] de Palerme (dante causa della Mondello) del 23.1.1911 e i verbali di consegna del 17.9.1929 e del 9.11.1929, conseguenti all'esecuzione dei lavori stradali eseguiti da quella società, come non attributivi della proprietà della stessa area al Comune di Palermo. Entrambi i motivi sono inammissibili, perché censurano non un errore di fatto percettivo qualificabile come errore revocatorio, ma una valutazione giuridica non condivisa in ordine ai limiti di ammissibilità dell'opposizione di terzo, e in ordine alle indicazioni fornite dalla Cassazione su elementi decisivi che non sono stati considerati dalla Corte distrettuale nel ritenere provata e opponibile al Comune di Palermo la proprietà dell'area in questione in capo alla Mondello; ciò, in termini che chiaramente esulano dal perimetro del giudizio di revocazione delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte delineato dagli articoli 391 bis comma 1° e 395 n. 4) c.p.c. L'errore revocatorio consiste, infatti, nella falsa percezione della realtà, obbiettivamente e immediatamente rilevabile dal raffronto tra la rappresentazione di un fatto univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto posta a base della decisione del giudice; tale raffronto deve dar luogo a un contrasto in termini di esclusione reciproca e non di semplice diversità tra l'una e l'altra (Cass. sez. un. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23306). L'art. 391 bis primo comma c.p.c. limita la revocazione delle sentenze e delle ordinanze della SupremaCorte a quelle affette da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c. Tale ultima disposizione contiene la definizione di errore "di fatto": questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Il contrasto rilevante è quindi quello tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice (Cass. 3.7.2023 n.20364). Inoltre, la revocazione delle sentenze e delle ordinanze della C assazione comporta l'accertamento di un errore che deve riguardare gli atti interni del relativo giudizio, ossia quelli che la Corte può e deve esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso e deve incidere unicamente sul provvedimento adottato dalla Corte medesima (Cass. 3.7.2023 n. 20364; Cass. sez. un. 27.11.2019 n. 31032; Cass. 14.4.2010 n. 8907; Cass. 28.6.2005 n. 13915). Tenendo conto del perimetro proprio del giudizio di revocazione, si osserva, relativamente al primo motivo di ricorso accolto dall'ordinanza impugnata, come l’ordinanza non abbia compiuto alcun accertamento di fatto in ordine all'effettiva esistenza in capo al Comune di Palermo della proprietà dell'area in questione; sul puntoha rimesso al giudice di rinvio la decisione, funzionale non a una rivendica, ma alla valutazione della fondatezza dell'eccezione, sollevata dall'ente pubblico con l'opposizione di terzo, di nullità del contratto di affitto concluso dalla Mondello con [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], comprensivo anche di tale area, per impossibilità giuridica dell'oggetto dovuta alla demanialitàdell'area. L’ordinanza impugnata, in realtà , si è limitata a dichiarare errato il principio che, in tema di legittimazione attiva alla proposizione dell'opposizione di terzo, era stato affermato dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 421/2021 per dichiarare in via preliminare inammissibile l'opposizione di terzo proposta dal Comune di Palermo; quindi, si è basata unicamente sulla situazione giuridica soggettiva - la proprietà dell'area in questione in quanto rientrante nel demanio stradale- per come prospettata dall'ente pubblico, senza compiere alcun accertamento sull’effettiva esistenzadella proprietà, estraneo al giudizio di legittimità, ma senza neppure presupporre tale effettiva esistenza. Era stato infatti affermato dalla Corte d'Appello di Palermo il principio che l'opposizione di terzo ex art. 404 comma 1° c.p.c. avverso una sentenza passata in giudicato conseguente all'esercizio di un'azione personale (nella specie l'azione di risoluzione di un contratto di affitto di azienda con conseguente condanna al rilascio del bene immobile ricompreso nell'azienda) e non reale, non potesse essere proposta dal soggetto affermatosi proprietario del bene immobile da rilasciare, perché asseritamente titolare di un diritto autonomo, ma non incompatibile con l'efficacia diretta del giudicato. L'ordinanza impugnata ha ritenuto erroneo tale principio, in quanto la sentenza passata in giudicato di risoluzione del contratto di affitto e conseguente condanna dell'affittuario [OSCURATO:PERSONA] alrilascio dell'area in questione a favore della Mondello, pur essendo frutto di un giudicato su un'azione personale e non reale, veniva ad interferire, con la sua efficacia riflessa, in modo incompatibile, con la proprietà demaniale affermata dal Comune di Palermo, come tale asseritamente titolare del diritto di possedere e godere l'area. Da quella sentenza quindi, se eseguita, sarebbe derivato il rischio che l'area stessa fosse nuovamente affittata, o locata, o addirittura venduta a terzi dalla Mondello, in pregiudizio dell'asserita proprietà comunale. Per supportare la decisione l'ordinanza impugnata ha anche richiamato, a pagina 5, due risalenti sentenze di questa Corte, che hanno riconosciuto la legittimazione all'opposizione di terzo e all'intervento autonomo ad excludendum al proprietario del bene immobile in relazione a fattispecie in cui il locatore di cosa altrui aveva agito per ottenere,tramite lo sfratto, la restituzione del bene immobile da parte del conduttore (Cass. 22.9.1978 n. 4255; Cass. n. 3251/1957). L'ordinanza ha poi ritenuto estensibile il principio così espresso per la locazione di cosa altrui anche all'affitto di azienda altrui, in quanto in base all'art. 1615 c.c.l'affitto di azienda altro non èche la locazione di un bene produttivo. Però, ilprincipio è stato affermato dall'ordinanza impugnata sempre e solo in relazione alla situazione giuridica soggettiva (proprietà demaniale stradale) prospettata dal Comune di Palermo ai fini della legittimazione attiva all'opposizione di terzo, che era stata negata dalla Corte distrettuale nella sentenza cassata nel dichiarare inammissibile l'opposizione di terzo dell'ente pubblico, e non per avere ritenuto già accertata l'allegata proprietà dell'area in questione in capo all'ente pubblico. Non avendo quindi l'ordinanza impugnata presupposto l'accertamento della proprietà dell'area in questione in capo al Comune di Palermo, risulta superfluo il raffronto in questa sede con la situazione proprietaria contraria, che secondo la ricorrente emergerebbe dagli atti giudiziali, e che dovrebbe dimostrare l'esistenza dell'errore di fatto percettivo. Ulteriormente la ricorrente si duole, con il primo motivo, che l'ordinanza impugnata abbia fatto riferimento a due precedenti vetusti di questa Corte, peraltro dettati in fattispecie di locazione di immobili a uso abitativo e non di affitto di azienda. Certamente è inammissibile il ricorso per revocazione per censurare le valutazioni giuridiche espresse dalla Suprema Corte , in quanto è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione)(Cass. ord. 1.12.2025 n. 31288; Cass. ord. 21.2.2020 n.4584; Cass. 29.12.2011 n. 29922). Peraltro, le due sentenze di questa Corte richiamate nell’ordinanza impugnata, ancorché risalenti, non per questo possono essere sminuite nella loro portata, specie quando i principi in esse espressi non siano superati da quadri normativi sopravvenuti incompatibili, o da contraria giurisprudenza di legittimità più recente (si veda sul punto,ugualmente in tema di sfratto e opposizione di terzo del soggetto che si affermi proprietario del bene da rilasciare,Cass. n. 11961 del 3.5.2024, con ampi richiami alla sentenza n. 1238 del 23.1.2015 delle Sezioni Unite, che ha spiegato come l'opposizione di terzo ex art. 404 comma 1° c.p.c. debba essere consentita per contrastare anche l'efficacia riflessa della sentenza pronunciata in giudizi introdotti con azioni personali, e non solo per contrastare l'efficacia diretta di una sentenza passata in giudicato). Relativamente al terzo motivo di ricorso accolto dall'ordinanza impugnata, invece, quest'ultima non ha affatto dato per già accertata la proprietà del Comune di Palermo sull'area in questione, sulla cui inesistenza si era soffermata la sentenza della Corte distrettuale cassata nella seconda parte della motivazione, pervenendo a un rigetto anche nel merito dell'opposizione di terzo. L'ordinanza impugnata si è limitata , alle pagine 5 e 6 , a riconoscere la violazione del principio del giudicato dell'art. 2909 c.c. da parte della sentenza della Corte distrettuale, cassata per avere attribuito efficacia di giudicato alle sentenze n. 1136/2013, n.28/2005, n. 876/2009, n.2039/2009 e n. 2040/2009 della Corte d'Appello di Palermo nei confronti del Comune di Palermo, che ai giudizi sfociati in quelle sentenze non aveva partecipato, e a riconoscere la parziale fondatezza del terzo motivo di ricorso dell'ente pubblico, nella parte in cui era stato formulato ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. L'ordinanza impugnata ha rimesso al giudice di rinvio la pronuncia sull'esistenza, o meno, della proprietà demaniale stradale del Comune di Palermo sull'area in questione, da effettuarsi escludendo pregressi vincoli di giudicato non opponibili, e interpretando la concessione del 23.1.1911 (del Comune di Palermo a favore della società anonima belga [OSCURATO:PERSONA] de Palerme, dante causa della Mondello) tenendo conto anche del regolamento edilizio comunale di Palermo del 1889 - ritualmente prodotto dall'ente pubblico e richiamato nella suddetta concessione - e in particolare dell'art. 109 del regolamento, espressamente indicato come solo potenzialmente decisivo per stabilire il valore dei verbali di consegna del 1929 e 1930, che la sentenza cassata aveva considerato neutri senza però valutare la portata della suddetta disposizione regolamentare; il tutto, in termininon solo estranei al perimetro del giudizio di revocazione , ma neppure scalfiti dalle critiche della ricorrente. Per il resto, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, accogliendo il secondo motivo di ricorso, avrebbe trasformato un giudizio di opposizione di terzo in un giudizio di rivendica ex art. 948 c.c. e, allo scopo,insiste su ll'indicazione , nell'oggetto di tale ordinanza, e poidel presente procedimento di revocazione, del termine “proprietà”. Va premesso che l'indicazione nell'oggetto del presente giudizio del termine “proprietà” èscaturita in via automatica dall'eguale indicazione di oggetto esistente nell'ordinanza impugnata. E' altresì evidente che l a qualificazione, eventualmente erronea, dell'oggetto nell'ordinanza impugnata, non rileva in alcun modo né a l fin e della qualificazione del contenuto dell'ordinanza impugnata né al fine di ritenere che il Collegio, nel pronunciare l’ordinanza medesima, sia incorso in un qualche errore revocatorio. Era stata la sentenza della Corte d'Appello che aveva qualificato l'azione del Comune di Palermo come azione di rivendica ex art. 948 c.c. (vedi pagina 2 dell'ordinanza impugnata), mentre l'ordinanza impugnata a pagina 5, attraverso il richiamo ai precedenti della Suprema Corte citati, ha ritenuto che il Comune di Palermo, nel proporre l'opposizione di terzo, avesse semplicemente chiesto di accertare il suo diritto di proprietà sull'area in questione nei confronti della Mondello e di [OSCURATO:PERSONA]; ciò evidentemente in quanto l'ente pubblico intendeva far valere la nullità del contratto di affitto di azienda concluso dalla Mondello con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impossibilità giuridica dell'oggetto, e scongiurare così il pregiudizio che al suo preteso diritto di proprietà sarebbe derivato dall'esecuzione della condanna diSchillaci al rilascio dell'area in questione a favore della società Mondello, ossia il pregiudizio derivante dall'efficacia riflessa della sentenza opposta. Valgono, comunque, anche per questo aspetto della seconda censura,così come per tutte le ulteriori argomentazioni della ricorrente, le considerazioni già svolte sull'inammissibilità del rimedio della revocazione per censurare valutazioni giuridiche non condivise dell'ordinanza impugnata. 5.In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e in favore dei controricorrenti, tenendo conto della diversa attività svolta. In considerazione dell’esito del giudizio, si atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Palermo e di [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per spese ed € 7.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori ex lege , ciascuno, e in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicili