CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 novembre 1971
Cassazione n. 31435/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1971 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del Tribunale del riesame di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato il ricorso e confermato il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro operato d'urgenza ex art. 41 TULPS la polizia giudiziaria. Il Tribunale ha rilevato - per quel che in questa sede rileva - come, nel corso di una perquisizione eseguita d'urgenza in casa del ricorrente secondo la disciplina urr contenuta nel T.U. [OSCURATO:PERSONA], veniva recapitato un pacco che la Polizia giudiziaria apriva visto che il Coacci, dichiaratosi destinatario, si rifiutava di farlo. All'interno veniva rinvenuta, sulla base dei preliminari accertamenti, sostanza stupefacente che veniva sequestrata. Il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] veniva convalidato dal Pubblico Ministero in quanto il bene costituiva corpo del reato in ordine al quale si rendevano necessari accertamenti per accertarne l'esatta consistenza qualitativa e quantitativa. Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistenti le esigenze probatorie esplicitate nel provvedimento di convalida e ritenendo inconferenti i dedotti profili di illegittimità delle operazioni che avevano portato la polizia giudiziaria ad aprire il pacco e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen., rigettava il ricorso. 2. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 325 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La difesa rileva che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata da parte del Tribunale di Cagliari, la convalida del sequestro ella polizia giudiziaria di un plico era soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. che impongono agli operanti di non aprire il pacco di corrispondenza ma di trasmetterlo chiuso al Pubblico Ministero. Rivolge, inoltre, critiche a quella parte della decisione in cui, al fine di sostenere che la disciplina applicabile nel caso di specie sia quella ordinaria in materia di sequestro, cita giurisprudenza che invece si esprime in termini opposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dal Tribunale. 2. Deve preliminarmente essere ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione dei provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. che può involgere quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), perché sprovvisto dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 3. Essendo questo il perimetro entro il quale deve essere valutato il provvedimento impugnato, l'ordinanza del Tribunale della cautela risulta giuridicamente corretta nella parte in cui, avendo rilevato che il sequestro fosse caduto su beni costituenti corpo di reato per i quali, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 d.P.R. n. 309 del 1990, è prevista la confisca e, ritenuto sussistente il fumus commissi delicti ed adeguata la motivazione (aspetti non censurati dal ricorrente), ha osservato come nel caso di specie non operasse la disciplina prevista dagli artt. 254 e 353 cod. proc. pen.: il plico recapitato presso l'abitazione del ricorrente durante le operazioni di perquisizioni non costituisce oggetto di sequestro ricompreso nella disciplina delle citate norme che sono rivolte a disciplinare il sequestro di pacchi e plichi che, invece, implicano che l'attività di spedizione sia in corso o avviata mediante la consegna del plico a terzi per il recapito. 4. Pertinente risulta, allora, il riferimento della decisione a giurisprudenza di questa Corte che ha precisato che la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen., fa riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo, escludendo dal concetto di "corrispondenza" quei beni già pervenuti o non ancora recapitati a terzi per il recapito (Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262303; Sez. 6, n. 32507 del 12/07/2016, Loconte, non massimata). Il principio di diritto richiamato corrisponde a quanto enunciato da questa Corte nel suo più prestigioso consesso (S.U, n. 28977 del 19/04/2012, Pasqua, Rv. 252893), secondo cui le intrusioni investigative sulla "corrispondenza" sono regolate dall'art. 254 cod. proc. pen., quando hanno ad oggetto «il sequestro della corrispondenza presso gestori (anche privati) di servizi postali (...)», mentre, nessuna speciale ragione di tutela interferisce con l'adozione di un ordinario provvedimento di sequestro, da eseguire in qualsiasi luogo ove si trovino lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già da quest'ultimo ricevuti, in quanto simili cose non sono appunto "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso o alla quale il mittente abbia dato comunque impulso, consegnandola ad altri per il recapito. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi