CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore VINCENZOSENATOREche ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza n. 12 del 19 settembre 2025, la Corte di assise di appellodi Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dalGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale Bologna ha assolto [OSCURATO:PERSONA] il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 697 cod. pen., limitatamenteai due pugnali del tipo “zanne del drago” lunghi 3 cm, al pugnale marca “Rambo”lungo 37 cm, al coltello a serramanico marca “Stailness” lungo 22 cm, nonché alcoltello a scatto “[OSCURATO:PERSONA]” lungo 25 cm (di cui al capo C delle imputazioni),confermando la condanna alla pena di anni dodici di reclusione in merito allaresidua parte dell’imputazione di cui al capo C), ossia in relazione all’illegaledetenzione del pugnale marca “Rambo”, modello “[OSCURATO:PERSONA] IV”, completodi fodero, lungo 30 cm e con lama di 17 cm e in ordine ai reati di omicidiovolontario ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e al porto ingiustificato di coltello aserramanico lungo 21 cm (capo B), in [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Bologna), il 13agosto 2023.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per iltramite per il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motividi ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce,ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge e la manifesta illogicitàdella motivazione in ordine alla esclusione della legittima difesa (art. 52 c.p.),anche putativa (art. 59 c.p.), sia dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.).In primo luogo, il ricorrente evidenzia l’illogica valutazione della sussistenzadel requisito del “pericolo attuale di un’offesa ingiusta”, di cui art. 52 cod. pen.La difesa deduce che la Corte di assise di appello ha negato la configurabilitàdi un effettivo pericolo, pur avendo riconosciuto che la vittima era pesantementealterata da alcool e droghe, aveva tenuto per ore un comportamento di minaccee ingiurie nei confronti del gruppo, aveva chiesto un coltello a un amico, avevainseguito [OSCURATO:PERSONA] impedendogli l’unica via di fuga che avrebbe consentito alun’arma impropria, qual è il bastone ricavato da un ramo, spogliato delle foglie,utilizzato a fini offensivi.Secondo il ricorrente, la Corte di assise di appello avrebbe minimizzato laportata intimidatoria di tali condotte, definendo il bastone un semplice “fuscelloassimilabile a un frustino”.Si rileva, inoltre, che la circostanza della sussistenza di una situazioneoggettivamente pericolosa troverebbe ulteriore dimostrazione nella condottaposta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] che decide di andare via e in quella degli amici cheassecondano l’idea dell’amico di andare via.La difesa deduce, poi, l’illogicità della motivazione in punto di requisito della“necessità della difesa” e del mancato commodus discessus, lì dove nellasentenza si è sostenuto che l’imputato avrebbe potuto cambiare direzione oprobatorio, in quanto le testimonianze mostrano che [OSCURATO:PERSONA] “tagliava la strada”bloccando l’unica via che permetteva al [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere l’auto eallontanarsi, sicché l’imputato si trovava nella classica alternativa tra reagire osubire.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e la manifestaillogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto comeomicidio volontario anziché preterintenzionale.In particolare, la difesa eccepisce che la Corte di assise di appello, conmotivazione illogica ed incompleta, ha travisato elementi di segno favorevole perla sussistenza del delitto preterintenzionale, quali: l’unicità del colpo, atteso chein un contesto concitato, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia sferrato un solo fendente non ècompatibile con la volontà di uccidere e comunque non è diretto a cagionare lamorte; il comportamento dell’imputato subito dopo il fatto, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] èstato trovato in lacrime, sconvolto, seduto a terra e ripetendo più volte “nonvolevo”, trattandosi dunque di indice dell’assenza di volontà omicida; la dinamicadel colpo; sul punto la difesa rileva che la Corte ha illogicamente respinto laricostruzione difensiva secondo cui il fendente era stato deviato dall’incrocio conil bastone brandito da [OSCURATO:PERSONA], richiamando la perpendicolarità della ferita, in talmodo limitandosi a contrapporre un dato anatomico statico a una dinamicacomplessa, senza spiegare perché tale deviazione sarebbe stata impossibile.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e vizi motivazionali inordine al diniego della circostanza attenuante della provocazione.Secondo la difesa, la Corte d’assise d’Appello ha errato nel ritenere che lareazione del [OSCURATO:PERSONA] fosse “esorbitante” rispetto all’offesa e, dall’altro, chel’imputato avrebbe addirittura ingaggiato una “contesa” con la vittima.La difesa contesta entrambe queste conclusioni, in quanto ai fini dellaconfigurabilità della circostanza attenuante della provocazione non è richiestauna stretta proporzionalità tra offesa e reazione, ma solo che non vi siaun’evidente sproporzione.La Corte avrebbe, quindi, applicato in modo errato tale principio perché havalutato il colpo inferto da [OSCURATO:PERSONA] isolandolo dal contesto, senza considerare lalunga sequenza di comportamenti provocatori, aggressivi e minacciosi, tenutidalla vittima per ore e consistiti in insulti e molestie, oltre che nell’averfabbricato un’arma, sia pure improvvisata e, infine, nell’inseguimento e neltentativo di aggressione.In un simile quadro di accumulo di tensione e paura, ad avviso della difesa,la reazione di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata slegata dal fatto ingiustodella vittima, ancor più considerando che l’imputato si stava allontanandoquando è stato invece inseguito, bloccato e aggredito.Pertanto, la motivazione della Corte di assise di appello risulterebbe viziataperché ha considerato solo la reazione finale, ignorando l’intero percorso diprovocazioni subite e fraintende il comportamento dell’imputato, il quale non hacercato lo scontro ma ha tentato di evitarlo.2.4 Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e lamanifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena.Sotto un primo profilo, la difesa rileva che nonostante l’assoluzione per ilreato di cui all’art. 697 cod. pen., limitatamente alla detenzione di alcune dellearmi - in quanto riproduttive di armi ornamentali non soggette all’ obbligo didenuncia - la Corte di assise di appello non ha ritenuto di ridurre la pena,residuando il reato in relazione alla sola detenzione del pugnale “Rambo” modelloSecondo la difesa sussisterebbe una manifesta illogicità lì dove la Corte haassolto l’imputato per insussistenza del fatto riguardo a plurimi oggetti e ciònondimeno ha mantenuto invariata la pena in relazione all’aumento per lacontinuazione, sul rilievo che la singolarità dell’arma nulla toglie al disvalore delfatto.Sotto un secondo profilo, la difesa ha dedotto la manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla non applicazione delle attenuanti generiche nellamassima estensione, aderendo alla valutazione del primo giudice che ha desuntola personalità a delinquere dell’imputato dalla sua passione per i coltelli.Inoltre, nel ricorso si deduce che la Corte di appello avrebbe illogicamentenegato la riduzione della pena nella massima estensione per l’applicazionegeneriche atteso che per le armi – di natura ornamentale – la medesima Corteha adottato una pronuncia assolutoria.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione di norme processuali stabilite a pena dinullità, di inammissibilità e decadenza.In particolare, la difesa censura la motivazione della sentenza di appellonella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di gravameconcernente il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata all’esamedel consulente tecnico della difesa.In particolare, rileva il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminariaveva respinto la richiesta ritenendo l’esame “non assolutamente necessario”,mentre l’attività istruttoria richiesta, riproposta in appello, sarebbe stata diimportanza decisiva per chiarire la natura delle armi oggetto del capo C)dell’imputazione, sia per contribuire alla ricostruzione della dinamicadell’omicidio.Secondo la difesa, la Corte di assise di appello, decidendo nel merito, senzaprocedere all’escussione del consulente ha implicitamente rigettato nuovamentela richiesta, in violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa.L’esame del consulente avrebbe infatti permesso un confronto diretto sullevalutazioni tecniche, tanto più che la stessa Corte di assise appello ha poiutilizzato la consulenza scritta del Minervini per giungere alla parziale assoluzionesul capo C) dando conto, quindi, della significatività del contributo tecnico delconsulente, in quanto centrale e decisivo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso, come da memoria scritta depositata in data 14 marzo 2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.Dalle sentenze di merito risulta che nel pomeriggio del 13 agosto 2023, nelparco “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – che sitrovava lì con cinque amici – aveva colpiva con un'unica coltellata, risultatamortale, [OSCURATO:PERSONA]. All’arrivo dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fu trovato seduto a pochimetri dal ferito, in lacrime e in evidente stato di shock e ammise,immediatamente, di averlo colpito, aggiungendo di non riuscire a spiegare ilmotivo del gesto, ripetendo altresì di “non aver voluto farlo”. La vittima morìcirca mezz’ora dopo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personalesanitario. Nelle vicinanze del luogo dell’accoltellamento venne sequestrato uncoltello a serramanico lungo 21 cm con lama tagliente e punta acuminata. Èrisultato accertato che, nel corso del pomeriggio del 13 agosto 2023, [OSCURATO:PERSONA] più volte infastidito e rivolto provocazioni al gruppo di amici alle quali,mentre gli amici erano riusciti a non rispondere rabbonendo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proseguito anche quando il gruppo decise di andar via dal parco, poiché, neldirigersi verso l’uscita, l’imputato aveva continuato a rispondere alle parole delTariq; questi lo aveva allora seguito in bicicletta e, dopo essere sceso dallabicicletta, si era avvicinato al ricorrente con in mano il ramo di un albero, alquale aveva in precedenza tolto foglie e rametti, quasi da renderlo un bastone; aquel punto, il [OSCURATO:PERSONA] anticipando il colpo del bastone, aveva colpito con lacoltellata [OSCURATO:PERSONA].2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente, argomentando diffusamente,deduce la violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza impugnata inordine alla esclusione della legittima difesa, anche putativa e dell’eccesso colposonell’esercizio della stessa, non è fondato.2.1. La sentenza impugnata, attraverso la puntuale ricostruzione fattuale diquanto verificatosi il 13 agosto 2023, dà conto della piena correttezza delleconclusioni raggiunte nel senso dell’esclusione della legittima difesa reale oputativa, atteso che gli elementi emersi dalle dichiarazioni dei testi Goggiani ePedrazzetti, dalla documentazione fotografica e dalle risultanze medico-legaliconvergono nel senso della insussistenza delle condizioni per ritenereconfigurabile la scriminante.Pur riconoscendo che la vittima aveva manifestato un comportamentomolesto e offensivo, la Corte rileva come il suo agire non ha mai assunto uncarattere tale da determinare un reale pericolo per l’incolumità del ricorrente.Nella sentenza si dà conto delle intemperanze di [OSCURATO:PERSONA], ma anche cheesse erano state contenute senza difficoltà per non poco tempo dagli stessiragazzi presenti, che avevano continuarono a rimanere sul posto senza percepireun rischio concreto per la loro sicurezza.In particolare, la Corte ha evidenziato che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avessetentato senza successo di procurarsi un coltello, così come l’aver sfrondato unramo dalle foglie per fare un bastone, con una capacità lesiva ritenuta quasiinesistente, non aveva trasformato la condotta della vittima in una minacciaLa descrizione di questo ramo - che, sulla base della visione delladocumentazione fotografica e del verbale di sequestro viene indicato come sottilee flessibile - dà conto delle ragioni per le quali la Corte di assise di appello haaffermato la totale sproporzione tra l’apparenza minacciosa attribuita dalla difesaalla condotta della vittima e la modesta offensività dell’oggetto, a fronte dellaquale le doglianze difensive si sono limitate a confutare genericamente la portataoffensiva senza alcun specifica allegazione a supporto.In ogni caso, deve rilevarsi che la capacità offensiva del ramo d’alberotrasformato in bastone risponde ad una valutazione del giudice di merito,chiamato ad esprimere un giudizio ancorato al punto di vista di un osservatorecomune che se non manifestamente illogica, non risulta sindacabile in sede dilegittimità.Anche la descrizione dei luoghi, nell’impianto argomentativo della sentenzaimpugnata, converge nel senso della esclusione della scriminante in quanto iGiudici di merito evidenziano che il parco era ampio, aperto e munito di piùaccessi, tale quindi da escludere che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fosse nell’impossibilità diallontanarsi, con la conseguenza che l’imputato avrebbe potuto sottrarsi alconfronto con [OSCURATO:PERSONA] semplicemente cambiando direzione o , comunque,arretrando di pochi passi.Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte per escludere la necessità didifendersi è rappresentato dal comportamento del ricorrente. Il ricorrente,infatti, aveva più volte reagito alle molestie della vittima, atteggiamento ritenutoincompatibile con il timore per la propria incolumità. Inoltre, benché gli amicipresenti gli avessero suggerito di allontanarsi o di richiedere l'intervento deiCarabinieri, egli aveva deciso di rimanere sul posto, contribuendo al protrarsi delconflitto reciproco. Nella sentenza, tale condotta, con ragionamento privo diillogicità, viene ritenuta dimostrativa non solo dell'assenza di un effettivopericolo, ma anche della mancanza della percezione soggettiva di trovarsi in unasituazione di pericolo.La Corte di assise di appello ha, altresì, evidenziato che il ricorrenteimpugnava un coltello a serramanico dotato di una lama di nove centimetri, cioèun’arma intrinsecamente idonea a provocare lesioni gravissime e che il fendenteinferto al torace di [OSCURATO:PERSONA] – profondo, frontale e diretto a una zona vitale – nonsolo aveva provocato la morte in tempi rapidissimi, ma era risultato espressionedella volontà di un colpo portato verso un punto del corpo che non può nonessere percepito come pericoloso.Anche la traiettoria perpendicolare e la penetrazione fino al cuore, sonostati congruamente valutati quali elementi di esclusione dell’ipotesi di unadeviazione dalla quale sarebbe derivato accidentalmente il colpo mortale; inrelazione a tale profilo la Corte ha rilevato la illogicità delle conclusioni delladifesa, anche alla luce delle testimonianze dei testi sopra indicati i quali hannoriferito che il ricorrente aveva schivato il colpo del bastone e affondando ilcoltello contro la vittima.Da tale puntuale ricostruzione fattuale, non inficiata dalle doglianzedifensive, risulta che la sentenza ha, correttamente escluso la legittima difesaessendo mancanti gli elementi strutturali della stessa, ovvero il requisito delpericolo attuale, della necessità della reazione e della proporzione tra offesa edifesa.In conclusione, la sentenza ha fornito una esaustiva spiegazione della nonconfigurabilità della esimente in conformità con i consolidati principi affermati daquesta Corte secondo cui l'esimente della legittima difesa è configurabile soloqualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propriaincolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la suareazione all'offesa mediante aggressione. (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017,Cali', Rv. 272080 – 01: principio affermato in relazione ad una fattispecieanaloga a quella in esame, in relazione alla quale la Corte ha escluso lasussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che avevareagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale delcorpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto).2.2. La correttezza del ragionamento indicato, condotto sulla ricostruzionefattuale come sopra evidenziata si riflette sulla esclusione della legittima difesaputativa, atteso che non è emerso alcun elemento alla luce del quale si potesseritenere che il ricorrente avesse erroneamente inteso la presenza di unasituazione di pericolo; sul punto, va infatti ricordato che la legittima difesaputativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza chenella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è suppostadall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti,determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto laconvinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta;sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non puòricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solotimore o dal solo stato d'animo dell'agente. (Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997,Micheli, Rv. 207376 - 01).Dalla ritenuta assenza dei presupposti della scriminante, come evidenziatonella sentenza, non può porsi il tema della configurabilità dell’eccesso colposo.3. Il secondo motivo, con il quale la difesa deduce l’erronea qualificazionegiuridica del fatto come omicidio volontario anziché preterintenzionale èinfondato.Le considerazioni già svolte in relazione al precedente motivo di ricorsorisultano decisive anche ai fini del vaglio della doglianza del ricorrente.Va, comunque, rilevato che la Corte di assise di appello ha specificamenteaffrontato la questione della configurabilità dell’omicidio preterintenzionale,escludendola mediante una motivazione immune da vizi logici e giuridici.In particolare, la sentenza impugnata ha puntualmente esaminato lededuzioni difensive fornendo adeguata risposta a ciascuna di esse attraverso unpercorso argomentativo coerente e pienamente aderente alle risultanzeprocessuali.In sentenza si è ulteriormente rimarcato come il compendio probatorio abbiaconsentito di accertare che l’imputato aveva inferto alla vittima un colpo dicoltello diretto al torace, utilizzando un coltello a serramanico della lunghezzacomplessiva di cm 21, con lama di cm 9, attingendo una zona senza dubbiovitale del corpo. Il fendente, penetrato nel torace tra la terza e la quarta costafino a raggiungere il cuore, è stato sferrato con modalità oggettivamente idoneea dimostrare la consapevole accettazione, anche come eventuale, dell’esitomortale dell’azione.Sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha logicamente ritenutodimostrata, quantomeno, l’accettazione del rischio concreto che dalla condottaposta in essere potesse derivare la morte della persona offesa, evidenziandoaltresì, con argomentazione del tutto plausibile, come l’unicità del colpo infertonon valga di per sé ad escludere tale conclusione, posto che anche un solofendente, per la sede attinta, la profondità della lesione e le caratteristichedell’arma utilizzata, può essere sintomatico della consapevole accettazionedell’evento letale.La Corte di assise di appello ha pertanto ritenuto raggiunta la prova del doloomicidiario, pur in mancanza di circostanze che evidenzino ictu oculi l'animusnecandi, attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali,nel caso di specie, il mezzo usato, la direzione e l'intensità del colpo, la distanzadella vittima, la parte del corpo attinta. (Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007, Marin,Rv. 237177 - 01).Muovendo pertanto dalla ritenuta compatibilità tra dolo d'impeto e doloeventuale (Sez. 1, n. 26316 del 18/04/2023, Leo, Rv. 284889 - 01) la sentenzaha, infine, correttamente evidenziato come gli argomenti difensivi non abbianoavuto portata scardinante la sussistenza del dolo omicidiario lì dove si è rilevatoche la polizia giudiziaria aveva rinvenuto il [OSCURATO:PERSONA] a breve distanza dalla vittima,piangente, mentre esclamava che “non voleva”.Si tratta di un profilo certamente rilevante che entrato nella valutazione deiGiudici della Corte di assise di appello non per escludere la volontarietàdell’omicidio, ma ai fini della intensità del dolo e pertanto nella determinazionedella pena.4. Anche il terzo motivo, con il quale si censura la mancata applicazionedella circostanza attenuante della provocazione, non è fondato.Come già evidenziato, la Corte di assise nella ricostruzione fattuale deglieventi, ha dato atto della circostanza che il ricorrente aveva più volte reagito allemolestie della vittima, risultando anche che costui aveva apostrofato la vittima“ubriacone” e “scimmia”, decidendo di rimanere sul posto nonostante gli amici loincitassero ad andare via, contribuendo al protrarsi del conflitto reciproco.Sulla base di tale risultanze istruttorie, la sentenza impugnata, in conformitàai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha, correttamente rilevatol’insussistenza dei presupposti della circostanza attenuante.Infatti, l’attenuante dell'aver reagito in stato d'ira determinato da fattoingiusto altrui ricorre esclusivamente quando sia 'identificabile in concreto' unadirezione univoca della azione contra ius, da un soggetto «verso» un altro e nonquando vi sia una reciprocità di rivendicazioni e offese (Sez. I n. 26298 del11.12.2003, dep. 2004, rv 228122, secondo cui la circostanza attenuante dellaprovocazione è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale dilegittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una oppostacondizione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffattasituazione di illiceità). Ne consegue che essa non è applicabile a favoredell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cuil'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedentecomportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciprocheprovocazioni (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, Alla, Rv. 286420 – 01).Correttamente, la Corte di assise di appello, ha poi, altresì escluso anche laconfigurabilità della provocazione “per accumulo” avendo il ricorrenteconsapevolmente alimentato la contesa, rispondendo alle offese con ingiurie,accettando lo scontro fisico e ponendosi volontariamente in una situazione diconflitto.Infatti, per la configurabilità dell'attenuante della provocazione nella formacd. "per accumulo", è necessario che sia provata l'esistenza di una relazionecausale tra un fatto ingiusto, in occasione di un ultimo episodio verificatosi in uncontesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, e lo stato d'ira che hamosso il reo alla reazione. (Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv.284549 - 01). Condizioni che la Corte di assise di appello, con motivazionecoerente con le risultanze fattuali, ha ritenuto non sussistenti nella fattispecie.5. Il quarto motivo, che attiene al trattamento sanzionatorio è, altresì,infondato, in relazione ad entrambi i profili dedotti.5.1. La Corte di assise di appello ha mantenuto invariata la pena stabilita dalGiudice di primo grado pur avendo assolto il ricorrente in relazione alladetenzione abusiva di quattro armi, su cinque originariamente oggetto dellaimputazione di cui all’art. 697 cod. pen.Va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ladetenzione illegale di più armi, in un unico contesto temporale e locale, integraun singolo reato e il numero delle armi può rilevare ai fini della determinazionedella pena. (In motivazione, la Corte ha affermato che, diversamente, ladetenzione delle armi in territori differenti configura più condotte di reato, inquanto il controllo sulla disponibilità delle stesse spetta alle diverse articolazionidell'autorità di pubblica sicurezza, in relazione al territorio di competenza) (Sez.5, n. 13303 del 13/02/2025, D., Rv. 287909 – 01; Sez. 1, n. 4353 del17/01/2006, P.g. in proc. Ciervo, Rv. 233437 – 01, in cui si è precisato che ladetenzione di più armi in un unico contesto non costituisce un reato continuato,ma un singolo reato ed il numero delle armi può avere rilevanza solo ai fini delladeterminazione della pena, come è anche desumibile dall'uso del pluraleindeterminativo nella norma incriminatrice di cui all'art. 2, l. 2 ottobre 1967, n.895).Tanto premesso, deve evidenziarsi che la Corte di assise di appello,richiamando i principi sopra riportati, ha ritenuto - nonostante quattro armisiano risultate di natura ornamentale e tali da non integrare la contravvenzioneessendo sottratte all’obbligo di denuncia - ciò nondimeno di mantenere invariatala pena, in ragione del disvalore dell’unico coltello integrante il reato.Non risultando violato il principio del divieto di reformatio in peius,deverilevarsi che la scelta della Corte di assise di appello di mantenere la medesimapena già inflitta in primo grado risulta espressione di un non sindacabileesercizio, non manifestamente illogico, della discrezionalità del Giudice di meritonella commisurazione della pena in ragione del disvalore del fatto e dellacapacità a delinquere che ne traspare5.2. Risulta infondata anche la doglianza con cui il ricorrente lamenta laviolazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non nella massima estensione. Sul punto, laCorte di assise di appello ha richiamato la motivazione della sentenza di primogrado, la quale aveva determinato la pena base in anni 21 di reclusione,riducendola in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche, di cinqueanni, anziché di sette anni.La Corte ha ritenuto di confermare la pena complessiva, valorizzando unavalutazione sostanzialmente negativa della personalità del ricorrente, desuntadalla detenzione delle numerose armi rinvenute, comprese quelle per le quali èstata pronunciata assoluzione, nonché di armi ad aria compressa e pistolegiocattolo.Con ragionamento non manifestamento illogico e coerente con la ritenutaaggressività manifestata nella condotta omicidiaria, la Corte di assise di appelloha valorizzato, in senso negativo, la particolare passione per le armi, che proprioin ragione del grave delitto commesso, può ragionevolmente supportare un nonpositivo apprezzamento della personalità dell’imputato, tale da aver determinatoi Giudice a non applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generichenella misura massima.6. È, infine, manifestamente infondato il quinto motivo di ricorso.Sul punto la Corte di assise di appello ha fornito una specifica e puntualemotivazione con la quale il ricorso non si è confrontato.Nella sentenza impugnata si è correttamente richiamato il principio ormaiconsolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui qualora l'imputato,a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad unaintegrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione diapertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza dellaCorte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalitàdell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire ilprocesso con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione dellaprova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivodi gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri diintegrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc.pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Bergmann, Rv. 279324 - 01). Ebbenenon risulta che tale richiesta sia stata avanzato dal ricorrente, né la difesa haprodotto specifiche allegazioni al riguardo.In ogni caso va, comunque, rilevato che nella sentenza impugnata vi èpuntuale risposta alla doglianza difensiva atteso che la Corte di assise di appelloha evidenziato come l’audizione non fosse prova decisiva; si è altresì aggiuntoche anche un’eventuale iniziativa d’ufficio non avrebbe trovato spazio, poichél’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. consente la rinnovazione dell’istruttoria soloquando si tratti di prove assolutamente decisive.E, peraltro, sulla non decisività della prova si rinviene congruaargomentazione nella sentenza impugnata che dà conto della esistenza dellaconsulenza agli atti e dell’avvenuta valutazione della stessa in sede diabbreviato, non evincendosi, piuttosto, alcuna specifica indicazione di decisivitàdell’audizione del consulente da parte della difesa, che nell’atto di ricorso si èlimitata a giustificarne la necessità ai fini della corretta qualificazione delle armidi cui al capo c) e per la ricostruzione della dinamica del fatto omicidiario; profiligenericamente indicati, non supportati da specifiche allegazioni al ricorso percassazione.7. In conclusione, dalle esposte considerazioni discende il rigetto di tutti imotivi di ricorso. Consegue alla pronuncia di rigetto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Non ricorrono le condizioni per accogliere larichiesta della parte civile di condanna dell’imputato alla rifusione delle speseprocessuali, in conformità al principio secondo cui nel giudizio di cassazione contrattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso dellespese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nelladiscussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta dicondanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione dinota spese. (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv.286581). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta la richiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle speseprocessuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]