Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 1959

Cassazione n. 37057/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1959 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22/02/2022, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, ritenuto che il fatto contestato ad [OSCURATO:PERSONA]:ara - il quale, consistente nell'appropriazione, da parte dell'imputata, nella qualità di amministratore di sostegno della sorella, di somme presenti su un libretto di risparmio intestato a quest'ultima, era stato qualificato nel capo d'imputazione come appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11), cod. pen. - andasse qualificato in una fattispecie di reato attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, visti gli artt. 33-quinquies e 33-septies cod. proc. pen., su richiesta del pubblico ministero, trasmetteva gli atti allo stesso «per le determinazioni di competenza».

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Cagliari, ha proposto ricorso per cassazione Angela GraWara, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità del provvedimento impugnato per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 33-quinquies,33-septies, comma 2, e 521 cod. proc. pen., degli artt. 24, secondo comma, «e 7» Cost., e dell'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, per avere il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica - il quale era stato correttamente investito, con citazione diretta a giudizio, della cognizione di un reato a esso attribuito - trasmesso gli atti al pubblico ministero, ravvisando un reato di "competenza" del tribunale in composizione collegiale, senza che tale reato fosse stato ritualmente previamente contestato, senza indicarlo e senza acquisire il parere delle difese dell'imputata e della costituita parte civile, così determinando un'indebita regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.

2. Anzitutto, si deve evidenziare come, in ossequio al principio generale iura novit curia, codificato dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., il giudice possa sempre dare al fatto sottoposto alla propria cognizione una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché «il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica».

Per quanto qui più direttamente interessa, l'art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che se, «in seguito ad una diversa definizione giuridica [...], il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

Tale disposizione si coordina con il disposto dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, «[f]uori dei casi previsti dal comma 1» - cioè dei casi in cui il «dibattimento di primo grado [sia stato] instaurato a seguito dell'udienza preliminare» -, «se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

Da tali due appena citate norme discende che il giudice, allorquando rilevi che la fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione deve essere sussunta sotto una diversa ipotesi criminosa che appartiene alla "competenza" del tribunale in composizione collegiale e per la quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, è tenuto, anche d'ufficio, a disporre, con ordinanza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinché questi provveda in conformità.

Tale normativa risponde, oltre che all'esigenza di assicurare l'assegnazione delle cause in conformità alle regole di riparto delle stesse predeterminate dalla legge, a un'evidente finalità di tutela dei diritti della difesa, che è quella, col comportare la regressione del procedimento alla fase delle indagini e poi, soprattutto, la celebrazione dell'udienza preliminare, di porre l'imputato nella condizione di usufruire delle possibilità processuali che si aprono per la difesa in tale fase dell'udienza preliminare (integrazione probatoria, scelta di un rito alternativo, opportunità di ottenere una sentenza di non luogo a procedere).

Pertanto, del tutto correttamente, alla luce di tale normativa, il giudice monocratico cagliaritano, avendo ritenuto che, a seguito della diversa qualificazione giuridica, in sede di giudizio, della contestata fattispecie concreta, il reato risultasse tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e, ancorché implicitamente, richiedesse la celebrazione dell'udienza preliminare, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Del resto, anche in relazione al giudizio abbreviato, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica, in sede, appunto, di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero, ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa in relazione alla quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare (Sez. 6, n. 3927 del 24/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266540-01; Sez. 1, n. 30827 del 27/06/2006, Falco, Rv. 234793-01).

3. L'anticipata conclusione della correttezza del provvedimento impugnato non è inficiata da quanto dedotto dalla ricorrente.

Anzitutto, quanto alla lamentata mancanza di una previa rituale contestazione, si deve osservare che il proprio difetto di attribuzione è stato ritenuto dal Tribunale di Cagliari in ragione non della diversità del fatto rispetto a come esso era stato descritto nel capo d'imputazione - ciò che, effettivamente, avrebbe richiesto la modifica dell'imputazione e la relativa contestazione da parte del pubblico ministero (art. 516, comma 1, cod. proc. pen.) - ma di una diversa qualificazione giuridica del fatto come descritto nel capo d'imputazione, diversa qualificazione che, invece, come si è visto, ben poteva essere operata dal giudice, senza previe contestazioni, sulla base del principio generale iura novit curia.

In secondo luogo, quanto alla lamentata mancata indicazione, nell'ordinanza impugnata, del reato riqualificato, si deve osservare che tale ordinanza fa espresso riferimento alla «richiesta del Pubblico Ministero» - che, del tutto verosimilmente, conteneva l'indicazione della ritenuta corretta qualificazione giuridica del fatto alla quale il giudice cagliaritano ha reputato di dare seguito («su richiesta del Pubblico Ministero») - sicché, in ordine a tale aspetto, il ricorso, cui non è allegata copia dei verbali delle udienze precedenti quella del 23 febbraio 2022 in cui è stata emessa l'ordinanza impugnata, dai quali sarebbe stato possibile desumere il contenuto della predetta richiesta e comprendere appieno la vicenda processuale, risulta non rispettare il principio di autosufficienza che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. (articolo inserito dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), impone al ricorrente l'onere di indicare gli atti dei quali sia necessaria l'allegazione al ricorso, delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 02/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01).

Infine, in terzo luogo, quanto alla lamentata mancata acquisizione, da parte del Tribunale di Cagliari, del parere delle difese dell'imputata e della costituita parte civile in ordine alla ritenuta diversa qualificazione giuridica, rammentato che, come si è già evidenziato, la finalità della normativa in applicazione della quale è stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero è quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di un'erronea valutazione addebitabile al pubblico ministero, e rilevato che, a seguito della menzionata richiesta del pubblico ministero di udienza di trasmissione degli atti al proprio ufficio, le suddette difese hanno in realtà avuto la possibilità di dispiegarsi pienamente in ordine alla stessa e alla riqualificazione del fatto che ne costituiva il fondamento, si deve osservare come, a seguito della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio per il reato riqualificato, dette prerogative avranno (nuovamente) la possibilità di essere esercitate.

Pertanto, si deve ribadire come l'ordinanza impugnata, in quanto adottata nell'esercizio di un potere previsto dalle ricordate disposizioni processuali e nel rispetto delle stesse, non sia riconducibile alla categoria dell'abnormità e non abbia determinato un'illegittima regressione del procedimento.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1959 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22/02/2022, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, ritenuto che il fatto contestato ad [OSCURATO:PERSONA]:ara - il quale, consistente nell'appropriazione, da parte dell'imputata, nella qualità di amministratore di sostegno della sorella, di somme presenti su un libretto di risparmio intestato a quest'ultima, era stato qualificato nel capo d'imputazione come appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11), cod. pen. - andasse qualificato in una fattispecie di reato attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, visti gli artt. 33-quinquies e 33-septies cod. proc. pen., su richiesta del pubblico ministero, trasmetteva gli atti allo stesso «per le determinazioni di competenza». 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Cagliari, ha proposto ricorso per cassazione Angela GraWara, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità del provvedimento impugnato per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 33-quinquies,33-septies, comma 2, e 521 cod. proc. pen., degli artt. 24, secondo comma, «e 7» Cost., e dell'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, per avere il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica - il quale era stato correttamente investito, con citazione diretta a giudizio, della cognizione di un reato a esso attribuito - trasmesso gli atti al pubblico ministero, ravvisando un reato di "competenza" del tribunale in composizione collegiale, senza che tale reato fosse stato ritualmente previamente contestato, senza indicarlo e senza acquisire il parere delle difese dell'imputata e della costituita parte civile, così determinando un'indebita regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Anzitutto, si deve evidenziare come, in ossequio al principio generale iura novit curia, codificato dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., il giudice possa sempre dare al fatto sottoposto alla propria cognizione una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché «il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica». Per quanto qui più direttamente interessa, l'art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che se, «in seguito ad una diversa definizione giuridica [...], il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero». Tale disposizione si coordina con il disposto dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, «[f]uori dei casi previsti dal comma 1» - cioè dei casi in cui il «dibattimento di primo grado [sia stato] instaurato a seguito dell'udienza preliminare» -, «se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero». Da tali due appena citate norme discende che il giudice, allorquando rilevi che la fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione deve essere sussunta sotto una diversa ipotesi criminosa che appartiene alla "competenza" del tribunale in composizione collegiale e per la quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, è tenuto, anche d'ufficio, a disporre, con ordinanza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinché questi provveda in conformità. Tale normativa risponde, oltre che all'esigenza di assicurare l'assegnazione delle cause in conformità alle regole di riparto delle stesse predeterminate dalla legge, a un'evidente finalità di tutela dei diritti della difesa, che è quella, col comportare la regressione del procedimento alla fase delle indagini e poi, soprattutto, la celebrazione dell'udienza preliminare, di porre l'imputato nella condizione di usufruire delle possibilità processuali che si aprono per la difesa in tale fase dell'udienza preliminare (integrazione probatoria, scelta di un rito alternativo, opportunità di ottenere una sentenza di non luogo a procedere). Pertanto, del tutto correttamente, alla luce di tale normativa, il giudice monocratico cagliaritano, avendo ritenuto che, a seguito della diversa qualificazione giuridica, in sede di giudizio, della contestata fattispecie concreta, il reato risultasse tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e, ancorché implicitamente, richiedesse la celebrazione dell'udienza preliminare, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Del resto, anche in relazione al giudizio abbreviato, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica, in sede, appunto, di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero, ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa in relazione alla quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare (Sez. 6, n. 3927 del 24/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266540-01; Sez. 1, n. 30827 del 27/06/2006, Falco, Rv. 234793-01). 3. L'anticipata conclusione della correttezza del provvedimento impugnato non è inficiata da quanto dedotto dalla ricorrente. Anzitutto, quanto alla lamentata mancanza di una previa rituale contestazione, si deve osservare che il proprio difetto di attribuzione è stato ritenuto dal Tribunale di Cagliari in ragione non della diversità del fatto rispetto a come esso era stato descritto nel capo d'imputazione - ciò che, effettivamente, avrebbe richiesto la modifica dell'imputazione e la relativa contestazione da parte del pubblico ministero (art. 516, comma 1, cod. proc. pen.) - ma di una diversa qualificazione giuridica del fatto come descritto nel capo d'imputazione, diversa qualificazione che, invece, come si è visto, ben poteva essere operata dal giudice, senza previe contestazioni, sulla base del principio generale iura novit curia. In secondo luogo, quanto alla lamentata mancata indicazione, nell'ordinanza impugnata, del reato riqualificato, si deve osservare che tale ordinanza fa espresso riferimento alla «richiesta del Pubblico Ministero» - che, del tutto verosimilmente, conteneva l'indicazione della ritenuta corretta qualificazione giuridica del fatto alla quale il giudice cagliaritano ha reputato di dare seguito («su richiesta del Pubblico Ministero») - sicché, in ordine a tale aspetto, il ricorso, cui non è allegata copia dei verbali delle udienze precedenti quella del 23 febbraio 2022 in cui è stata emessa l'ordinanza impugnata, dai quali sarebbe stato possibile desumere il contenuto della predetta richiesta e comprendere appieno la vicenda processuale, risulta non rispettare il principio di autosufficienza che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. (articolo inserito dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), impone al ricorrente l'onere di indicare gli atti dei quali sia necessaria l'allegazione al ricorso, delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 02/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01). Infine, in terzo luogo, quanto alla lamentata mancata acquisizione, da parte del Tribunale di Cagliari, del parere delle difese dell'imputata e della costituita parte civile in ordine alla ritenuta diversa qualificazione giuridica, rammentato che, come si è già evidenziato, la finalità della normativa in applicazione della quale è stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero è quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di un'erronea valutazione addebitabile al pubblico ministero, e rilevato che, a seguito della menzionata richiesta del pubblico ministero di udienza di trasmissione degli atti al proprio ufficio, le suddette difese hanno in realtà avuto la possibilità di dispiegarsi pienamente in ordine alla stessa e alla riqualificazione del fatto che ne costituiva il fondamento, si deve osservare come, a seguito della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio per il reato riqualificato, dette prerogative avranno (nuovamente) la possibilità di essere esercitate. Pertanto, si deve ribadire come l'ordinanza impugnata, in quanto adottata nell'esercizio di un potere previsto dalle ricordate disposizioni processuali e nel rispetto delle stesse, non sia riconducibile alla categoria dell'abnormità e non abbia determinato un'illegittima regressione del procedimento. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 37057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris