CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1976
Cassazione n. 15837/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1976 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5); considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla multa, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 4); che, invero, l'eventuale errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo illegale, nel suo complesso, la pena irrogata all'imputato (Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 28232); peraltro, la Corte di appello non ha affermato di voler determinare la pena nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 a