Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:62
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]218/02
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/29/Euratom – Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti – Omessa trasposizione nell'intero territorio»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 gennaio 2004
Massime della sentenza
Ricorso per inadempimento – Esame sul merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 141 EA)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
29 gennaio 2004 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/29/Euratom - Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti - Omessa trasposizione nell'intero territorio»
Nella causa C-218/02,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata inizialmente dal sig. T.F. Cusack, quindi dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord,
rappresentato dal sig. K. Manji, in qualità di agente,
Convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo emanato
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio
1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), nell'intero suo territorio, ovvero
non avendole, in ogni caso, comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta
direttiva,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, A. [OSCURATO:PERSONA] e S. von
[OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte in data 12 giugno 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto,
ai sensi dell'art. 141, secondo comma, EA, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
del Nord, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1; in prosieguo:
la «direttiva»), nell'intero suo territorio, ovvero non avendole, in ogni caso, comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno
agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] CEEA
2
A termini dell'art. 2, lett. b), EA, la Comunità deve, alle condizioni previste dal [OSCURATO:PERSONA] CEEA, «stabilire norme di sicurezza
uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione».
3
In tale ottica, l'art. 30, primo comma, EA prevede, in particolare, l'istituzione nella Comunità di «norme fondamentali relative
alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti».
4
Ai sensi del secondo comma del detto articolo, per «norme fondamentali» devono intendersi:
«a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,
b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,
c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori».
5
L'art. 31 EA definisce la procedura di elaborazione e di adozione delle dette norme fondamentali, mentre l'art. 32, primo
comma, EA prevede la possibilità che tali norme vengano rivedute o completate, a richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di uno Stato
membro, secondo la procedura di cui al precedente art. 31.
6
Infine, a termini dell'art. 33 EA:
«Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza
delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione
professionale.
[OSCURATO:PERSONA] formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia
negli [OSCURATO:PERSONA] membri.
A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata
in vigore del presente trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.
Le eventuali raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine
di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi».
La direttiva
7
La direttiva, emanata sulla base degli artt. 31 e 32 del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, ha ad oggetto la revisione delle norme fondamentali
esistenti, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di radioprotezione. Come emerge dal
tenore stesso del nono considerando, la detta direttiva dispone, segnatamente, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad assoggettare
determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione
ovvero a proibirle. A termini del quattordicesimo considerando della direttiva medesima, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tra l'altro
invitati a rafforzare i legami di mutua cooperazione nonché di cooperazione con i paesi terzi al fine di prepararsi ad eventuali
situazioni di urgenza radiologica e di essere in grado di gestire più facilmente situazioni di tal genere nell'evenienza in
cui dovessero verificarsi.
8
Per quanto attiene all'attuazione della direttiva nell'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l'art. 55 della direttiva stessa così
dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 13 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] le principali disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata
dalla presente direttiva».
Procedimento precontenzioso
9
Con lettere datate, rispettivamente, 20 dicembre 1999 e 17 maggio 2000, le autorità britanniche comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA]
tre testi normativi diretti alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale, vale a dire le [OSCURATO:PERSONA] 1999 (England and Wales), le [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Scotland) [OSCURATO:PERSONA] 2000 e la
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Scotland) Direction 2000.
10
Considerato tuttavia, in esito all'analisi di tali testi normativi, che la direttiva non risultava pienamente trasposta entro
i termini prescritti, atteso che, da un lato, i provvedimenti di trasposizione comunicati non comprendevano tutte le disposizioni
della direttiva, in particolare l'art. 38 relativo, inter alia, al riconoscimento dell'idoneità dei servizi di dosimetria,
l'art. 42, relativo alla protezione del personale navigante, nonché gli artt. 48-53, relativi agli interventi in caso di situazioni
di emergenza radiologica o di esposizione prolungata, e atteso, d'altro canto, che tali provvedimenti non erano applicabili
all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord e a Gibilterra, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento previsto dall'art. 141 EA. Dopo aver invitato
il [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni in merito, la [OSCURATO:PERSONA] emanava, in data 9 febbraio 2001, un parere motivato con
cui invitava il detto Stato membro ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi
a decorrere dalla sua notifica.
11
Nel corso del procedimento precontenzioso le autorità britanniche comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] vari provvedimenti integrativi
di trasposizione della direttiva, tra i quali figuravano, in particolare, i provvedimenti relativi alla protezione del personale
navigante e alle situazioni di emergenza radiologica nonché quelle concernenti la trasposizione della direttiva in [OSCURATO:PERSONA]
del Nord, senza che peraltro alcuna di esse provvedesse alla trasposizione della direttiva medesima a Gibilterra. Nel giugno
del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, a tale riguardo, solamente di due progetti normativi, notificati dalle autorità britanniche
il 30 aprile 2001, vale a dire, da un lato, il progetto delle [OSCURATO:PERSONA] (2001) e, dall'altro, il progetto
delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (2001).
12
Ciò premesso, ritenendo che tali provvedimenti, non essendo applicabili all'intero territorio del [OSCURATO:PERSONA], realizzassero
solamente una trasposizione parziale della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso.
Sull'inadempimento
13
E' sufficiente rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non aveva
ancora provveduto all'emanazione dei provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva a Gibilterra.
14
Considerato che, secondo costante giurisprudenza, tale termine riveste carattere determinante ai fini dell'accertamento dell'esistenza
di un inadempimento (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa C-173/01, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto
7, e 15 maggio 2003, causa C-483/01, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag. I-4961, punto 22), si deve ritenere fondato il ricorso
proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].
15
Conseguentemente, si deve dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato, entro il termine prescritto, nell'intero suo
territorio le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima.
Sulle spese
16
A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alla domanda formulata dalla
[OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo emanato, entro il termine prescritto, nell'intero suo territorio
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio
1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai
sensi della direttiva medesima.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
*
Lingua processuale: l'inglese..