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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:62
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]218/02

[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/29/Euratom – Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti – Omessa trasposizione nell'intero territorio» Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 gennaio 2004 Massime della sentenza Ricorso per inadempimento – Esame sul merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 141 EA) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 29 gennaio 2004 ( * ) «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/29/Euratom - Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti - Omessa trasposizione nell'intero territorio» Nella causa C-218/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig.

T.F.

Cusack, quindi dal sig.

X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dal sig.

K. Manji, in qualità di agente, Convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), nell'intero suo territorio, ovvero non avendole, in ogni caso, comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai sigg.

C.W.A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, A. [OSCURATO:PERSONA] e S. von [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.

A. Tizzano cancelliere: sig.

R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte in data 12 giugno 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, EA, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), nell'intero suo territorio, ovvero non avendole, in ogni caso, comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva.

Contesto normativo

[OSCURATO:PERSONA] CEEA

2 A termini dell'art. 2, lett. b), EA, la Comunità deve, alle condizioni previste dal [OSCURATO:PERSONA] CEEA, «stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione». 3 In tale ottica, l'art. 30, primo comma, EA prevede, in particolare, l'istituzione nella Comunità di «norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti». 4 Ai sensi del secondo comma del detto articolo, per «norme fondamentali» devono intendersi: «a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,

b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,

c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori». 5 L'art. 31 EA definisce la procedura di elaborazione e di adozione delle dette norme fondamentali, mentre l'art. 32, primo comma, EA prevede la possibilità che tali norme vengano rivedute o completate, a richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di uno Stato membro, secondo la procedura di cui al precedente art. 31. 6 Infine, a termini dell'art. 33 EA: «Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale. [OSCURATO:PERSONA] formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli [OSCURATO:PERSONA] membri.

A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.

Le eventuali raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi».

La direttiva 7 La direttiva, emanata sulla base degli artt. 31 e 32 del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, ha ad oggetto la revisione delle norme fondamentali esistenti, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di radioprotezione.

Come emerge dal tenore stesso del nono considerando, la detta direttiva dispone, segnatamente, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione ovvero a proibirle.

A termini del quattordicesimo considerando della direttiva medesima, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tra l'altro invitati a rafforzare i legami di mutua cooperazione nonché di cooperazione con i paesi terzi al fine di prepararsi ad eventuali situazioni di urgenza radiologica e di essere in grado di gestire più facilmente situazioni di tal genere nell'evenienza in cui dovessero verificarsi. 8 Per quanto attiene all'attuazione della direttiva nell'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l'art. 55 della direttiva stessa così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 maggio 2000.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. (...)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] le principali disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva».

Procedimento precontenzioso 9 Con lettere datate, rispettivamente, 20 dicembre 1999 e 17 maggio 2000, le autorità britanniche comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] tre testi normativi diretti alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale, vale a dire le [OSCURATO:PERSONA] 1999 (England and Wales), le [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Scotland) [OSCURATO:PERSONA] 2000 e la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Scotland) Direction 2000. 10 Considerato tuttavia, in esito all'analisi di tali testi normativi, che la direttiva non risultava pienamente trasposta entro i termini prescritti, atteso che, da un lato, i provvedimenti di trasposizione comunicati non comprendevano tutte le disposizioni della direttiva, in particolare l'art. 38 relativo, inter alia, al riconoscimento dell'idoneità dei servizi di dosimetria, l'art. 42, relativo alla protezione del personale navigante, nonché gli artt. 48-53, relativi agli interventi in caso di situazioni di emergenza radiologica o di esposizione prolungata, e atteso, d'altro canto, che tali provvedimenti non erano applicabili all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord e a Gibilterra, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento previsto dall'art. 141 EA.

Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni in merito, la [OSCURATO:PERSONA] emanava, in data 9 febbraio 2001, un parere motivato con cui invitava il detto Stato membro ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. 11 Nel corso del procedimento precontenzioso le autorità britanniche comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] vari provvedimenti integrativi di trasposizione della direttiva, tra i quali figuravano, in particolare, i provvedimenti relativi alla protezione del personale navigante e alle situazioni di emergenza radiologica nonché quelle concernenti la trasposizione della direttiva in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, senza che peraltro alcuna di esse provvedesse alla trasposizione della direttiva medesima a Gibilterra.

Nel giugno del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, a tale riguardo, solamente di due progetti normativi, notificati dalle autorità britanniche il 30 aprile 2001, vale a dire, da un lato, il progetto delle [OSCURATO:PERSONA] (2001) e, dall'altro, il progetto delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (2001). 12 Ciò premesso, ritenendo che tali provvedimenti, non essendo applicabili all'intero territorio del [OSCURATO:PERSONA], realizzassero solamente una trasposizione parziale della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso.

Sull'inadempimento 13 E' sufficiente rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non aveva ancora provveduto all'emanazione dei provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva a Gibilterra. 14 Considerato che, secondo costante giurisprudenza, tale termine riveste carattere determinante ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un inadempimento (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa C-173/01, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag.

I-6129, punto 7, e 15 maggio 2003, causa C-483/01, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag.

I-4961, punto 22), si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 15 Conseguentemente, si deve dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato, entro il termine prescritto, nell'intero suo territorio le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima.

Sulle spese 16 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alla domanda formulata dalla

[OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo emanato, entro il termine prescritto, nell'intero suo territorio le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.

[OSCURATO:PERSONA]

von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 2004. Il cancelliere Il presidente R. Grass

V. Skouris * Lingua processuale: l'inglese..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]218/02 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/29/Euratom – Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti – Omessa trasposizione nell'intero territorio» Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 gennaio 2004 Massime della sentenza Ricorso per inadempimento – Esame sul merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 141 EA) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 29 gennaio 2004 ( * ) «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/29/Euratom - Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti - Omessa trasposizione nell'intero territorio» Nella causa C-218/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. T.F. Cusack, quindi dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dal sig. K. Manji, in qualità di agente, Convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), nell'intero suo territorio, ovvero non avendole, in ogni caso, comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, A. [OSCURATO:PERSONA] e S. von [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano cancelliere: sig. R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte in data 12 giugno 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, EA, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), nell'intero suo territorio, ovvero non avendole, in ogni caso, comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva. Contesto normativo [OSCURATO:PERSONA] CEEA 2 A termini dell'art. 2, lett. b), EA, la Comunità deve, alle condizioni previste dal [OSCURATO:PERSONA] CEEA, «stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione». 3 In tale ottica, l'art. 30, primo comma, EA prevede, in particolare, l'istituzione nella Comunità di «norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti». 4 Ai sensi del secondo comma del detto articolo, per «norme fondamentali» devono intendersi: «a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza, b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili, c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori». 5 L'art. 31 EA definisce la procedura di elaborazione e di adozione delle dette norme fondamentali, mentre l'art. 32, primo comma, EA prevede la possibilità che tali norme vengano rivedute o completate, a richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di uno Stato membro, secondo la procedura di cui al precedente art. 31. 6 Infine, a termini dell'art. 33 EA: «Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale. [OSCURATO:PERSONA] formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli [OSCURATO:PERSONA] membri. A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura. Le eventuali raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi». La direttiva 7 La direttiva, emanata sulla base degli artt. 31 e 32 del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, ha ad oggetto la revisione delle norme fondamentali esistenti, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di radioprotezione. Come emerge dal tenore stesso del nono considerando, la detta direttiva dispone, segnatamente, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione ovvero a proibirle. A termini del quattordicesimo considerando della direttiva medesima, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tra l'altro invitati a rafforzare i legami di mutua cooperazione nonché di cooperazione con i paesi terzi al fine di prepararsi ad eventuali situazioni di urgenza radiologica e di essere in grado di gestire più facilmente situazioni di tal genere nell'evenienza in cui dovessero verificarsi. 8 Per quanto attiene all'attuazione della direttiva nell'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l'art. 55 della direttiva stessa così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. (...) 2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] le principali disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva». Procedimento precontenzioso 9 Con lettere datate, rispettivamente, 20 dicembre 1999 e 17 maggio 2000, le autorità britanniche comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] tre testi normativi diretti alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale, vale a dire le [OSCURATO:PERSONA] 1999 (England and Wales), le [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Scotland) [OSCURATO:PERSONA] 2000 e la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Scotland) Direction 2000. 10 Considerato tuttavia, in esito all'analisi di tali testi normativi, che la direttiva non risultava pienamente trasposta entro i termini prescritti, atteso che, da un lato, i provvedimenti di trasposizione comunicati non comprendevano tutte le disposizioni della direttiva, in particolare l'art. 38 relativo, inter alia, al riconoscimento dell'idoneità dei servizi di dosimetria, l'art. 42, relativo alla protezione del personale navigante, nonché gli artt. 48-53, relativi agli interventi in caso di situazioni di emergenza radiologica o di esposizione prolungata, e atteso, d'altro canto, che tali provvedimenti non erano applicabili all'[OSCURATO:PERSONA] del Nord e a Gibilterra, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento previsto dall'art. 141 EA. Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni in merito, la [OSCURATO:PERSONA] emanava, in data 9 febbraio 2001, un parere motivato con cui invitava il detto Stato membro ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. 11 Nel corso del procedimento precontenzioso le autorità britanniche comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] vari provvedimenti integrativi di trasposizione della direttiva, tra i quali figuravano, in particolare, i provvedimenti relativi alla protezione del personale navigante e alle situazioni di emergenza radiologica nonché quelle concernenti la trasposizione della direttiva in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, senza che peraltro alcuna di esse provvedesse alla trasposizione della direttiva medesima a Gibilterra. Nel giugno del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, a tale riguardo, solamente di due progetti normativi, notificati dalle autorità britanniche il 30 aprile 2001, vale a dire, da un lato, il progetto delle [OSCURATO:PERSONA] (2001) e, dall'altro, il progetto delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (2001). 12 Ciò premesso, ritenendo che tali provvedimenti, non essendo applicabili all'intero territorio del [OSCURATO:PERSONA], realizzassero solamente una trasposizione parziale della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso. Sull'inadempimento 13 E' sufficiente rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non aveva ancora provveduto all'emanazione dei provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva a Gibilterra. 14 Considerato che, secondo costante giurisprudenza, tale termine riveste carattere determinante ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un inadempimento (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa C-173/01, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7, e 15 maggio 2003, causa C-483/01, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag. I-4961, punto 22), si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 15 Conseguentemente, si deve dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato, entro il termine prescritto, nell'intero suo territorio le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima. Sulle spese 16 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alla domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo emanato, entro il termine prescritto, nell'intero suo territorio le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 2004. Il cancelliere Il presidente R. Grass V. Skouris * Lingua processuale: l'inglese..
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris