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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 01223/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/6/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.

2. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano a condotte illecite sussumibili nelle ipotesi di reato contestate in relazione ai quantitativi di sostanze stupefacenti detenuti, alle modalità della detenzione e, in generale, alle circostanze del fatto (gr. 350 di cocaina già suddivisi in 498 capsule; gr. 298,3 della medesima sostanza; gr. 52 di hashish oltre fogli, contenenti appunti manoscritti, nei quali erano riportati cifre e nominativi vari).

Al cospetto di tali evidenze e del consenso delle parti sulla qualificazione dei reati, non appare ravvisabile una situazione che induca a ritenere sussistente un radicale travisamento dei fatti. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/6/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. 2. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano a condotte illecite sussumibili nelle ipotesi di reato contestate in relazione ai quantitativi di sostanze stupefacenti detenuti, alle modalità della detenzione e, in generale, alle circostanze del fatto (gr. 350 di cocaina già suddivisi in 498 capsule; gr. 298,3 della medesima sostanza; gr. 52 di hashish oltre fogli, contenenti appunti manoscritti, nei quali erano riportati cifre e nominativi vari). Al cospetto di tali evidenze e del consenso delle parti sulla qualificazione dei reati, non appare ravvisabile una situazione che induca a ritenere sussistente un radicale travisamento dei fatti. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] T
Sentenza Cassazione n. 01223/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris