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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1980

Cassazione n. 46149/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1980 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'intervenuta prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 18/10/2019, è manifestamente infondato, sicché il termine di prescrizione prorogato è quello del 14 aprile 2023 e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, è manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che le doglianze, con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre te al pagamento delle spese processuali e dellímma di euro tremila a favore della Cassa elle ammende.

Così deciso il '13 luglio 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1980 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'intervenuta prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 18/10/2019, è manifestamente infondato, sicché il termine di prescrizione prorogato è quello del 14 aprile 2023 e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, è manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che le doglianze, con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre te al pagamento delle spese processuali e dellímma di euro tremila a favore della Cassa elle ammende. Così deciso il '13 luglio 2022 Il Consigliere estensor
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