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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 07368/2023

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TIVO.

INADEM- [OSCURATO:PERSONA]- L'UTILIZZATORE. [OSCURATO:PERSONA]. sul ricorso n. 30412 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare dottoressa [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2295/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo in via principale che fosse condannata a restituire alla procedura l'importo corrispondente all'ammontare complessivo dei canoni riscossi, con i relativi interessi; in via subordinata, che fosse riconosciuto che la mancata vendita o allocazione dei beni in leasing costituiva inadempimento da parte della convenuta, cui conseguiva l'obbligo di risarcimento dei danni; ovvero, in via ulteriormente subordinata, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a corrispondere, a titolo di indebito arricchimento, una somma corrispondente alla relativa diminuzione patrimoniale; il tutto previa disapplicazione degli artt. 20 e 21 dei contratti conclusi tra le parti e di ogni clausola contraria alla previsione dell'art. 1526 cod. civ., in considerazione della natura traslativa dei contratti di leasing conclusi tra le parti.

A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che in data 6 settembre 2010 erano stati risolti, per inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] utilizzatrice, quattro contratti di leasing (uno dei quali immobiliare) e che quest'ultima, ammessa in un primo tempo alla procedura di concordato preventivo, era stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri con sentenza del 4 maggio 2011.

A seguito del fallimento, si erano intrecciate diverse vicende giudiziarie.

Da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una domanda di rivendicazione dei beni oggetto di leasing (accolta con provvedimento irrevocabile); da un'altra, la stessa società concedente aveva avanzato, in sede fallimentare, una domanda di insinuazione al passivo dei crediti ad essa asseritamente spettanti ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., domanda rigettata dal Giudice delegato con provvedimento confermato dal Tribunale di Velletri, la cui sentenza era passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione (ordinanza 13 febbraio 2017, n. 3750).

Nel frattempo, invece, il Fallimento aveva promosso il giudizio di cui si discute in questa sede.

Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte.

Il Tribunale rigettò tutte le domande.

2. La pronuncia è stata impugnata dal Fallimento soccombente e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18 settembre 2020, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che, per ammissione della stessa Curatela appellante, i beni e gli impianti oggetto dei contratti di leasing non erano stati mai restituiti alla concedente, nonostante l'esistenza di un provvedimento in tal senso pronunciato dal Tribunale di Velletri.

D'altra parte, la domanda di condanna della concedente alla restituzione delle rate riscosse, avanzata ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., mancava, secondo la Corte d'appello, «del suo presupposto principale», perché in caso di mancata restituzione «non è possibile nemmeno calcolare l'equo compenso dovuto dall'utilizzatore».

L'appellante aveva peraltro ammesso di non essere in condizione di procedere alla restituzione, ma aveva aggiunto di ritenersi liberato di tale obbligo perché in data 17 gennaio 2012 vi era stato un sopralluogo presso l'immobile oggetto del contratto, e in quella occasione il Curatore del fallimento aveva dato piena disponibilità, mentre era stata la [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare di voler soprassedere alla restituzione in attesa della definizione degli assetti contrattuali.

In relazione a questa vicenda, la sentenza ha rilevato che la disponibilità del Curatore alla riconsegna del bene, se può valere ad escludere la mora del medesimo, non poteva comunque liberare il [OSCURATO:PERSONA] dalla sua obbligazione, se non a seguito «dell'espletamento dell'intera procedura di cui agli artt. 1209-1216 cod. civ., unico mezzo idoneo a costituire in mora il creditore».

Doveva poi aggiungersi che la circostanza, risultante dagli atti di causa, per cui il bene immobile oggetto del leasing era stato occupato da un terzo (la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.) non poteva costituire una ragione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, perché il Fallimento «avrebbe dovuto adoperarsi per la liberazione dell'immobile al fine di adempiere alla propria obbligazione restitutoria».

Alla luce di siffatta ricostruzione, la Corte d'appello ha rigettato sia la domanda principale che quelle subordinate avanzate dal Fallimento appellante, perché tutte «condizionate dalla mancata riconsegna a carico dell'utilizzatore».

Ha osservato la Corte milanese, infine, che il [OSCURATO:PERSONA] non solo non aveva restituito i beni suindicati, ma aveva anche «perso qualsiasi facoltà contrattuale a seguito dell'affitto dell'azienda ivi esercitata alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.», come risultava dalla sentenza con la quale il Tribunale di Velletri aveva accertato, nel giudizio possessorio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], l'esistenza in capo a quest'ultima di un legittimo titolo di detenzione, costituito dal contratto di affitto di azienda stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] in data 30 marzo 2009, cioè prima della dichiarazione di fallimento.

Pur non potendo detta pronuncia fare stato anche nei confronti del Fallimento, risultava tuttavia che esso non aveva contestato in alcun modo l'esistenza del contratto di affitto, di talché la [OSCURATO:SOCIETA]. era da ritenere subentrata al Fallimento, a norma dell'art. 2558 cod. civ., nel contratto di leasing.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a sei motivi e affiancato da memoria.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che ragioni di ordine logico impongano l'esame del ricorso cominciando dal quarto motivo, sebbene il Fallimento ricorrente ponga la relativa censura come subordinata.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 e dell'art. 1591 cod. civ., anche in riferimento agli artt. 1207, 1209, 1216, 1458 e 2037 del codice civile.

Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che tale censura è da ritenere posta in via subordinata, per il caso che non vengano accolte quelle dei primi tre motivi.

La sentenza impugnata ha escluso di poter fare applicazione dell'art. 1526 cod. civ. perché il bene oggetto del contratto di leasing non era stato restituito, in tal modo creando una correlazione tra gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del leasing non prevista né dall'art. 1458 cod. civ. né da altre norme di legge.

Irrilevante sarebbe poi l'esigenza di determinare l'equo compenso ai sensi della norma citata, perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai chiesto che tale compenso le fosse riconosciuto.

A norma dell'art. 1591 cod. civ., applicabile al leasing traslativo, l'obbligazione del debitore di compensare il proprietario fino alla riconsegna del bene è subordinata, ad avviso del Fallimento ricorrente, alla sussistenza della mora del debitore, che nella specie non sarebbe esistente; la stessa sentenza impugnata, infatti, dando conto del fatto che era stata la [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare di volere soprassedere alla restituzione, aveva in sostanza negato che la Curatela fosse in mora.

Aggiunge il ricorrente che non è condivisibile il passaggio della motivazione relativo alla necessità di applicare le norme sulla mora del creditore, perché il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di ricevere la restituzione dell'immobile renderebbe irrilevante la mancata riconsegna da parte del Fallimento; il che, in ultima analisi, avrebbe dovuto convincere la Corte d'appello della necessità di accogliere la domanda di restituzione avanzata ai sensi dell'art. 1526 cod. civ. da parte dell'utilizzatore.

1.1. Al fine di esaminare in modo ordinato la complessa censura, è opportuno ricordare quali siano i punti fermi che la giurisprudenza di questa Corte è andata maturando nel corso del tempo.

Costituisce principio pacifico, già da molti anni consolidato, quello secondo cui nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Mentre l'equo compenso comprende, la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore (in tal senso v. già la sentenza 24 giugno 2002, n. 9161, confermata in seguito, tra le altre, dalle sentenze 27 settembre 2011, n. 19732, 20 febbraio 2015, n. 3381, 13 novembre 2018, n. 29020, e 15 gennaio 2020, n. 519, nonché dalle ordinanze 20 settembre 2017, n. 21895, 24 gennaio 2020, n. 1581, e 22 marzo 2022, n. 9210).

Come hanno di recente autorevolmente insegnato le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061), nell'assenza di una regolazione legislativa, l'applicazione, per via analogica, della disciplina dell'art. 1526 cod. civ. al contratto di leasing traslativo trae il suo fondamento dalla tradizionale distinzione tra quest'ultimo e il c.d. leasing di godimento, che si riflette anche sulla disciplina della risoluzione.

Mentre, infatti, nel leasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in conformità a quanto disposto dall'art. 1458, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nel leasing traslativo la risoluzione è soggetta, come si è detto, alle regole dell'art. 1526 cit.; norma, quest'ultima, che, come hanno evidenziato le Sezioni Unite nella suindieata sentenza, è finalizzata «all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso».

La restituzione della cosa da parte dell'utilizzatore inadempiente, quindi, esercita, nella logica dell'art. 1526 cod. civ., un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente.

Ferma restando, peraltro, l'ulteriore possibilità prevista dal secondo comma dell'art. 1526 cit., secondo cui - qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta (v. sul punto la citata sentenza delle Sezioni Unite, al punto

4.7.1. della motivazione).

Giova poi richiamare un ulteriore importante principio enunciato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2021, e cioè che la nuova regolamentazione del contratto di leasing introdotta dall'art. 1, commi 136- 140, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - riforma che ha fatto convergere in un unico tipo contrattuale le due forme del leasing traslativo e del leasing di godimento - non ha carattere retroattivo.

Il che viene a significare che essa non può trovare applicazione per i casi - come quello odierno - nei quali si sia già verificata la risoluzione del contratto in data precedente all'entrata in vigore della riforma.

Nella vicenda in esame, infatti, è pacifico che i contratti di leasing in contestazione si sono risolti in data 6 settembre 2010; per cui la consolidata giurisprudenza in precedenza richiamata è quella alla quale occorre fare riferimento per la risoluzione del caso.

1.2. Tutto ciò posto per un corretto inquadramento dei problemi, appare evidente che non è corretta l'affermazione della parte ricorrente secondo cui la Corte milanese avrebbe impropriamente richiamato la centralità della mancata restituzione del bene.

La sentenza impugnata, infatti, con una motivazione succinta ma tuttavia essenziale e corretta nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni, è partita dalle seguenti premesse in fatto, che non sono più discutibili in questa sede e che, tra l'altro, sono sostanzialmente non contestate: 1) i beni oggetto di leasing non erano stati restituiti; 2) su quegli stessi beni la società utilizzatrice aveva stipulato, mentre era ancora in bonis (in data 30 marzo 2009), un contratto di affitto di azienda con una società terza (la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.); 3) la società [OSCURATO:PERSONA], concedente, pur avendo ottenuto l'accoglimento della domanda di rivendicazione di quei beni con una sentenza irrevocabile (la circostanza è indicata dallo stesso Fallimento ricorrente, v. ricorso a p. 2), non era potuta rientrare in possesso degli stessi, tanto più che la domanda possessoria da essa promossa contro la società [OSCURATO:SOCIETA] affittuaria era stata rigettata, sia pure in primo grado, dal Tribunale di Velletri (il che, tra l'altro, è perfettamente coerente con l'esistenza di un contratto di affitto, costituente un legittimo titolo di detenzione da parte del terzo).

Da queste premesse in fatto la Corte d'appello ha tratto due conclusioni in diritto, ossia che doveva essere l'utilizzatrice, cioè la società [OSCURATO:PERSONA] poi fallita, ad attivarsi per consentire la restituzione dei beni, una volta intervenuta la risoluzione del contratto di leasing, e che essa, avendo affittato i beni ad un terzo, era ormai priva della legittimazione attiva.

1.3. Rileva la Corte che non sono condivisibili, per quanto già detto, i rilievi critici mossi alla sentenza nella parte in cui ha attribuito valenza centrale alla mancata restituzione dei beni.

Diventano poi del tutto secondarie le ulteriori considerazioni relativa alla vicenda dell'offerta non formale dei beni, dalla quale dovrebbe scaturire, secondo il [OSCURATO:PERSONA], l'irrilevanza della mancata restituzione.

Osserva il Collegio, infatti, che è corretta l'affermazione della Corte milanese secondo cui la riportata vicenda dell'incontro, avvenuto in data 17 gennaio 2012, tra il Curatore del fallimento e il tecnico incaricato della [OSCURATO:PERSONA], benché in astratto 'idonea ad essere qualificata come offerta non formale, potrebbe soltanto escludere la mora del debitore, ma non liberare la Curatela dall'obbligazione restitutoria, effetto raggiungibile solo Con la complessa procedura di cui agli artt. 1206 e ss. cod. civ. (in particolare, per la consegna degli immobili, v. l'art. 1216 cod. civ.). appena il caso di rilevare, tra l'altro, che nel momento in cui l'incontro ebbe luogo i beni erano già stati oggetto del contratto di affitto stipulato in un momento ben precedente con la società [OSCURATO:SOCIETA], per cui un'effettiva restituzione degli stessi alla società concedente era, in pratica, circostanza irrealizzabile.

In pratica, la società [OSCURATO:PERSONA] si era messa, di sua iniziativa, in condizioni di non poter adempiere all'obbligo di restituzione dei beni.

Ne consegue che tutte le contestazioni relative alla questione del difetto di legittimazione attiva e al mancato passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la domanda possessoria della [OSCURATO:PERSONA] perdono rilievo, attesa l'inconfutabilità del fatto che i beni non erano stati restituiti e che tale obbligazione gravava senza dubbio sull'odierna parte ricorrente.

Il che comporta l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.

2. Connesso in modo evidente al quarto è il quinto motivo di ricorso, nel quale si lamenta in via subordinata, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 156, secondo comma, e 161 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ritiene che, se la Corte d'appello «non avesse frainteso il senso e il significato della anteposizione della restituzione dei beni a quella dei canoni, avrebbe dovuto confrontarsi apertamente con il tema principale posto dall'atto di appello», cioè quello dell'applicazione dell'art. 1526 cod. civ. al contratto di leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento.

La motivazione realmente resa dalla sentenza su questo punto, limitata a «dieci parole», non avendo in alcun modo spiegato perché la mancata riconsegna potesse condizionare la vendita dei beni da parte della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe affetta da nullità per totale mancanza di motivazione.

Analoga considerazione è posta in relazione alla domanda di indebito arricchimento.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il motivo non è fondato, per le ragioni già in parte indicate a proposito del quarto, che occorre qui soltanto completare.

La censura si concentra sull'inciso della motivazione [«la domanda di condanna del concedente ai sensi dell'art. 1526 cod. civ. (a prescindere da ogni questione sulla sua applicabilità) difetta pertanto in radice del suo presupposto principale», p. 3 della sentenza] nel quale la Corte d'appello avrebbe liquidato, a dire del ricorrente senza alcuna motivazione, le domande subordinate di risarcimento del danno e di arricchimento senza causa.

Rileva la Corte, al contrario, che il breve inciso suindicato, lungi dall'essere una comoda via di fuga per eludere la risposta, è una parte integrante del ragionamento, in tutto coerente con il quadro complessivo della motivazione.

È palese, infatti, che, una volta verificata - secondo quanto si è detto a proposito del quarto motivo - la correttezza dell'affermazione per cui nel leasing traslativo la restituzione del bene costituisce, da parte dell'utilizzatore inadempiente, un prius indispensabile per poter avanzare la domanda di restituzione dei canoni, posto che solo in tal modo si potrà determinare l'equo compenso al quale avrà diritto il concedente, nessuno spazio poteva sussistere né per un risarcimento dei danni né per un'azione di ingiustificato arricchimento.

Ciò in quanto è stato proprio il comportamento complessivo della società [OSCURATO:PERSONA], prima e dopo la dichiarazione di fallimento, a determinare una situazione tale per cui alla risoluzione del leasing (per inadempimento della medesima) non ha potuto fare seguito il percorso che l'art. 1526 cod. civ. indica in modo chiaro.

Il tutto senza contare che la sentenza impugnata ha anche specificato (p. 4) che le domande poste dal Fallimento in via subordinata avevano «come presupposto rispettivamente un ritardo inescusabile della [OSCURATO:PERSONA] nella vendita sul mercato dei beni e un arricchimento senza causa, entrambe condizionate invece dalla mancata riconsegna a carico dell'utilizzatore».

D'altra parte, com'è stato chiarito dalla citata sentenza n. 2061 del 2021 delle Sezioni Unite, la necessità di evitare che il concedente possa ricavare dalla vendita del bene a prezzo di mercato un'utilità maggiore di quella che gli sarebbe derivata in caso di fisiologico sviluppo della vicenda contrattuale si colloca in un momento evidentemente successivo rispetto ad un caso come quello in esame.

Nel quale, si ripete, la mancata restituzione del bene non ha consentito neppure di ipotizzarne la vendita da parte del concedente.

Dal complesso di tali argomenti deriva l'infondatezza anche del quinto motivo di ricorso.

3. In connessione coi motivi quarto e quinto si deve adesso esaminare il sesto motivo di ricorso, nel quale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell'art. 2909 cod. civ. e degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza.

Ad avviso della parte ricorrente, la sentenza si fonda anche su un'ulteriore ratio decidendi, costituita dalla circostanza secondo cui la società [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe subentrata nel contratto di leasing, ai sensi dell'art.2558 cod. civ., grazie al contratto di affitto da essa concluso con la società [OSCURATO:PERSONA] prima che questa fallisse.

Un simile argomento dovrebbe cadere perché in contrasto col giudicato interno che sarebbe derivato «sulla titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei rapporti e delle posizioni contrattuali al momento della risoluzione dei contratti di leasing», con conseguente nullità della sentenza.

Richiamando, in particolare, la motivazione resa dal Tribunale di Milano in primo grado in questo giudizio, il Fallimento osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai messo in discussione che la qualità di contraente fosse in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], poi fallita, nel momento della risoluzione.

Tale affermazione non è stata oggetto di appello incidentale da parte della [OSCURATO:PERSONA]; ne deriva che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il Fallimento aveva ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA] i diritti derivanti dal contratto di leasing sarebbe fondata su di un accertamento compiuto dal Tribunale di Velletri in una sentenza priva dell'autorità di giudicato.

3.1. Osserva la Corte che questo motivo, il cui contenuto è da ritenere strettamente connesso con i due già esaminati, è inammissibile per un sostanziale difetto di rilevanza.

Alla luce delle considerazioni svolte a proposito dei motivi quarto e quinto, infatti, appare chiaro che l'argomentazione della Corte d'appello secondo cui il Fallimento oggi ricorrente sarebbe addirittura privo di legittimazione attiva in relazione alle domande oggetto di causa - per essere tale legittimazione transitata in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell'art.2558 cod. civ. - è un'affermazione di rincalzo, fornita ad abundantiam e comunque non necessaria ai fini del rigetto dell'appello.

La sentenza in esame, pur avendo compiuto tale affermazione, non ha dichiarato inammissibili le domande del [OSCURATO:PERSONA] per carenza di legittimazione attiva, ma le ha tutte rigettate nel merito sulla base delle considerazioni già esaminate a proposito dei motivi quarto e quinto.

Anche volendo ipotizzare, in via meramente teorica, una violazione del giudicato interno, si tratterebbe comunque di una violazione irrilevante, perché la questione dell'affitto di azienda da parte della società [OSCURATO:PERSONA] in bonis è stata utilizzata dalla Corte milanese per porre in luce il punto decisivo, e cioè, come si è detto, quello della mancata restituzione dei beni, proprio a seguito di quel contratto.

Ed è evidente che la scelta di affittare i beni è stata fatta dalla società [OSCURATO:PERSONA], la quale non può poi invocare tale circostanza pretendendo di sostenere l'irrilevanza della mancata restituzione.

Del tutto corretta, pertanto, è l'affermazione della sentenza impugnata là dove osserva che lo stesso Fallimento «avrebbe dovuto adoperarsi per la liberazione dell'immobile al fine di adempiere alla propria obbligazione restitutoria».

Il motivo, pertanto, è inammissibile.

4. Vanno esaminati, a questo punto, i motivi primo, secondo e terzo.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di esaminare il provvedimento del Tribunale di Velletri col quale era stata rigettata l'opposizione allo stato passivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], provvedimento passato in giudicato a seguito del rigetto del ricorso avvenuto con l'ordinanza n. 3750 del 2017 di questa Corte.

L'esistenza del giudicato era stata messa in evidenza nell'atto di appello e trascurata dalla Corte di merito.

Se quel provvedimento fosse stato tenuto in considerazione, la sentenza avrebbe verificato di non poter più mettere in discussione sia la titolarità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], delle relative posizioni contrattuali alla data della risoluzione del contratto di leasing sia l'applicabilità dell'art. 1526 cod. civ. alla fattispecie in esame.

Il Tribunale di Velletri, infatti, aveva stabilito - secondo il ricorrente con efficacia di giudicato - l'applicabilità della norma citata al caso in questione.6.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via gradata, dell'art. 111, sesto comma, Cost., nonché degli artt. 132, secondo comma, n. 4), 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 156, secondo comma, e 161 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza.

Il ricorrente rileva che la censura è in qualche misura ripetitiva di quella del primo motivo, ma da una diversa angolazione.

Se non fosse riconosciuto l'omesso esame, osserva il [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata per non essersi pronunciata sulla questione dell'esistenza del giudicato, che era stata posta tra i motivi di appello; qualora, invece, la censura fosse da ritenere esaminata e implicitamente rigettata, la relativa statuizione sarebbe nulla in quanto priva di motivazione.

7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 96, ultimo comma, della legge fallimentare.

Anche questa censura è in linea con le precedenti.

La parte ricorrente pone in luce che il giudicato esterno è assimilabile alla legge e costituisce un vincolo per le future decisioni.

Nel caso di specie, la decisione del Tribunale di Velletri passata in giudicato avrebbe accertato con efficacia vincolante sia il rigetto della domanda di ammissione al passivo da parte della [OSCURATO:PERSONA] che il diritto del [OSCURATO:PERSONA] «alla restituzione delle somme pagate in esecuzione dei contratti di leasing risolti prima della dichiarazione di insolvenza».

8. I tre motivi, benché tra loro differenti, devono essere esaminati congiuntamente, perché tutti centrati, anche se con diversità di prospettiva, sul medesimo problema e cioè quello della lesione del giudicato.

È da premettere che, come correttamente rileva il [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza n. 3750 del 2017 di questa Corte ha rigettato il ricorso a suo tempo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del decreto n.2138 del 2014, emesso dal Tribunale di Velletri il 18 giugno 2014, col quale era stata respinta l'opposizione allo stato passivo proposta da detta società avverso il rigetto della domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 1.494.521,02.

È pacifico, quindi, che la domanda di insinuazione al passivo avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata e che su tale rigetto si è perfezionato il giudicato. [OSCURATO:PERSONA] riporta nel corpo dei motivi una serie di passaggi del suindicato provvedimento del Tribunale di Velletri divenuto irrevocabile e deduce, come si è visto, che il giudicato dovrebbe fare stato al fine di riconoscere l'applicabilità dell'art. 1526 cit. e il conseguente suo diritto alla restituzione dei canoni versati.

In particolare, dalla lettura di alcuni passaggi trascritti nel ricorso risulta che il Tribunale di Velletri ha escluso l'insinuazione al passivo della Unicredit perché l'importo richiesto era superiore all'indennizzo spettante per l'utilizzazione dei beni.

Ritiene la Corte, però, che il richiamo al provvedimento citato non giovi all'accoglimento dei motivi qui in esame.

Ed invero dalla lettura dei passaggi della motivazione di quel decreto e, a maggior ragione, dalla lettura dell'ordinanza n. 3750 del 2017 di questa Corte risulta che la decisione di rigetto manteneva «fermo il pieno diritto della parte di ottenere la restituzione» (ord. cit., p. 3).

Ciò significa, molto semplicemente, che il passaggio in giudicato del decreto del Tribunale di Velletri, con la conseguente affermazione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1526 cod. civ., nulla toglie e nulla aggiunge a quanto si è già detto a proposito del quarto motivo di ricorso.

L'applicabilità (astratta) di detta norma implica soltanto, in concreto, che essa vada letta nella sua globalità, senza scinderne a piacimento il contenuto.

I motivi di ricorso qui in esame, in sostanza, pretenderebbero di far discendere dalla riconosciuta applicabilità dell'art. 1526 cod. civ. la sussistenza di un diritto accertato, in capo al Fallimento, alla restituzione dei canoni versati.

Conclusione, questa, palesemente insostenibile alla luce del fatto che i beni oggetto di leasing, come si è detto più volte, non sono stati restituiti; di talché è evidente come, mancando un presupposto fondamentale per l'applicazione dell'art. 1526 cit., il giudicato richiamato non possa in alcun modo condurre all'accoglimento del ricorso.

Non sussistono, quindi, né l'omesso esame del provvedimento del Tribunale di Velletri né l'omessa pronuncia né la violazione delle regole sul giudicato.

Può ben dirsi, in definitiva, che la Corte d'appello di Milano non aveva alcuna necessità di esaminare la questione del rigetto della domanda di insinuazione al passivo, perché sostanzialmente irrilevante ai fini del rigetto delle domande del Fallimento.

9. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del Fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TIVO. INADEM- [OSCURATO:PERSONA]- L'UTILIZZATORE. [OSCURATO:PERSONA]. sul ricorso n. 30412 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare dottoressa [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2295/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo in via principale che fosse condannata a restituire alla procedura l'importo corrispondente all'ammontare complessivo dei canoni riscossi, con i relativi interessi; in via subordinata, che fosse riconosciuto che la mancata vendita o allocazione dei beni in leasing costituiva inadempimento da parte della convenuta, cui conseguiva l'obbligo di risarcimento dei danni; ovvero, in via ulteriormente subordinata, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a corrispondere, a titolo di indebito arricchimento, una somma corrispondente alla relativa diminuzione patrimoniale; il tutto previa disapplicazione degli artt. 20 e 21 dei contratti conclusi tra le parti e di ogni clausola contraria alla previsione dell'art. 1526 cod. civ., in considerazione della natura traslativa dei contratti di leasing conclusi tra le parti. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che in data 6 settembre 2010 erano stati risolti, per inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] utilizzatrice, quattro contratti di leasing (uno dei quali immobiliare) e che quest'ultima, ammessa in un primo tempo alla procedura di concordato preventivo, era stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri con sentenza del 4 maggio 2011. A seguito del fallimento, si erano intrecciate diverse vicende giudiziarie. Da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una domanda di rivendicazione dei beni oggetto di leasing (accolta con provvedimento irrevocabile); da un'altra, la stessa società concedente aveva avanzato, in sede fallimentare, una domanda di insinuazione al passivo dei crediti ad essa asseritamente spettanti ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., domanda rigettata dal Giudice delegato con provvedimento confermato dal Tribunale di Velletri, la cui sentenza era passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione (ordinanza 13 febbraio 2017, n. 3750). Nel frattempo, invece, il Fallimento aveva promosso il giudizio di cui si discute in questa sede. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte. Il Tribunale rigettò tutte le domande. 2. La pronuncia è stata impugnata dal Fallimento soccombente e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18 settembre 2020, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che, per ammissione della stessa Curatela appellante, i beni e gli impianti oggetto dei contratti di leasing non erano stati mai restituiti alla concedente, nonostante l'esistenza di un provvedimento in tal senso pronunciato dal Tribunale di Velletri. D'altra parte, la domanda di condanna della concedente alla restituzione delle rate riscosse, avanzata ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., mancava, secondo la Corte d'appello, «del suo presupposto principale», perché in caso di mancata restituzione «non è possibile nemmeno calcolare l'equo compenso dovuto dall'utilizzatore». L'appellante aveva peraltro ammesso di non essere in condizione di procedere alla restituzione, ma aveva aggiunto di ritenersi liberato di tale obbligo perché in data 17 gennaio 2012 vi era stato un sopralluogo presso l'immobile oggetto del contratto, e in quella occasione il Curatore del fallimento aveva dato piena disponibilità, mentre era stata la [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare di voler soprassedere alla restituzione in attesa della definizione degli assetti contrattuali. In relazione a questa vicenda, la sentenza ha rilevato che la disponibilità del Curatore alla riconsegna del bene, se può valere ad escludere la mora del medesimo, non poteva comunque liberare il [OSCURATO:PERSONA] dalla sua obbligazione, se non a seguito «dell'espletamento dell'intera procedura di cui agli artt. 1209-1216 cod. civ., unico mezzo idoneo a costituire in mora il creditore». Doveva poi aggiungersi che la circostanza, risultante dagli atti di causa, per cui il bene immobile oggetto del leasing era stato occupato da un terzo (la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.) non poteva costituire una ragione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, perché il Fallimento «avrebbe dovuto adoperarsi per la liberazione dell'immobile al fine di adempiere alla propria obbligazione restitutoria». Alla luce di siffatta ricostruzione, la Corte d'appello ha rigettato sia la domanda principale che quelle subordinate avanzate dal Fallimento appellante, perché tutte «condizionate dalla mancata riconsegna a carico dell'utilizzatore». Ha osservato la Corte milanese, infine, che il [OSCURATO:PERSONA] non solo non aveva restituito i beni suindicati, ma aveva anche «perso qualsiasi facoltà contrattuale a seguito dell'affitto dell'azienda ivi esercitata alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.», come risultava dalla sentenza con la quale il Tribunale di Velletri aveva accertato, nel giudizio possessorio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], l'esistenza in capo a quest'ultima di un legittimo titolo di detenzione, costituito dal contratto di affitto di azienda stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] in data 30 marzo 2009, cioè prima della dichiarazione di fallimento. Pur non potendo detta pronuncia fare stato anche nei confronti del Fallimento, risultava tuttavia che esso non aveva contestato in alcun modo l'esistenza del contratto di affitto, di talché la [OSCURATO:SOCIETA]. era da ritenere subentrata al Fallimento, a norma dell'art. 2558 cod. civ., nel contratto di leasing. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a sei motivi e affiancato da memoria. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che ragioni di ordine logico impongano l'esame del ricorso cominciando dal quarto motivo, sebbene il Fallimento ricorrente ponga la relativa censura come subordinata. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 e dell'art. 1591 cod. civ., anche in riferimento agli artt. 1207, 1209, 1216, 1458 e 2037 del codice civile. Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che tale censura è da ritenere posta in via subordinata, per il caso che non vengano accolte quelle dei primi tre motivi. La sentenza impugnata ha escluso di poter fare applicazione dell'art. 1526 cod. civ. perché il bene oggetto del contratto di leasing non era stato restituito, in tal modo creando una correlazione tra gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del leasing non prevista né dall'art. 1458 cod. civ. né da altre norme di legge. Irrilevante sarebbe poi l'esigenza di determinare l'equo compenso ai sensi della norma citata, perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai chiesto che tale compenso le fosse riconosciuto. A norma dell'art. 1591 cod. civ., applicabile al leasing traslativo, l'obbligazione del debitore di compensare il proprietario fino alla riconsegna del bene è subordinata, ad avviso del Fallimento ricorrente, alla sussistenza della mora del debitore, che nella specie non sarebbe esistente; la stessa sentenza impugnata, infatti, dando conto del fatto che era stata la [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare di volere soprassedere alla restituzione, aveva in sostanza negato che la Curatela fosse in mora. Aggiunge il ricorrente che non è condivisibile il passaggio della motivazione relativo alla necessità di applicare le norme sulla mora del creditore, perché il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di ricevere la restituzione dell'immobile renderebbe irrilevante la mancata riconsegna da parte del Fallimento; il che, in ultima analisi, avrebbe dovuto convincere la Corte d'appello della necessità di accogliere la domanda di restituzione avanzata ai sensi dell'art. 1526 cod. civ. da parte dell'utilizzatore. 1.1. Al fine di esaminare in modo ordinato la complessa censura, è opportuno ricordare quali siano i punti fermi che la giurisprudenza di questa Corte è andata maturando nel corso del tempo. Costituisce principio pacifico, già da molti anni consolidato, quello secondo cui nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Mentre l'equo compenso comprende, la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore (in tal senso v. già la sentenza 24 giugno 2002, n. 9161, confermata in seguito, tra le altre, dalle sentenze 27 settembre 2011, n. 19732, 20 febbraio 2015, n. 3381, 13 novembre 2018, n. 29020, e 15 gennaio 2020, n. 519, nonché dalle ordinanze 20 settembre 2017, n. 21895, 24 gennaio 2020, n. 1581, e 22 marzo 2022, n. 9210). Come hanno di recente autorevolmente insegnato le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061), nell'assenza di una regolazione legislativa, l'applicazione, per via analogica, della disciplina dell'art. 1526 cod. civ. al contratto di leasing traslativo trae il suo fondamento dalla tradizionale distinzione tra quest'ultimo e il c.d. leasing di godimento, che si riflette anche sulla disciplina della risoluzione. Mentre, infatti, nel leasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in conformità a quanto disposto dall'art. 1458, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nel leasing traslativo la risoluzione è soggetta, come si è detto, alle regole dell'art. 1526 cit.; norma, quest'ultima, che, come hanno evidenziato le Sezioni Unite nella suindieata sentenza, è finalizzata «all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso». La restituzione della cosa da parte dell'utilizzatore inadempiente, quindi, esercita, nella logica dell'art. 1526 cod. civ., un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente. Ferma restando, peraltro, l'ulteriore possibilità prevista dal secondo comma dell'art. 1526 cit., secondo cui - qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta (v. sul punto la citata sentenza delle Sezioni Unite, al punto 4.7.1. della motivazione). Giova poi richiamare un ulteriore importante principio enunciato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2021, e cioè che la nuova regolamentazione del contratto di leasing introdotta dall'art. 1, commi 136- 140, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - riforma che ha fatto convergere in un unico tipo contrattuale le due forme del leasing traslativo e del leasing di godimento - non ha carattere retroattivo. Il che viene a significare che essa non può trovare applicazione per i casi - come quello odierno - nei quali si sia già verificata la risoluzione del contratto in data precedente all'entrata in vigore della riforma. Nella vicenda in esame, infatti, è pacifico che i contratti di leasing in contestazione si sono risolti in data 6 settembre 2010; per cui la consolidata giurisprudenza in precedenza richiamata è quella alla quale occorre fare riferimento per la risoluzione del caso. 1.2. Tutto ciò posto per un corretto inquadramento dei problemi, appare evidente che non è corretta l'affermazione della parte ricorrente secondo cui la Corte milanese avrebbe impropriamente richiamato la centralità della mancata restituzione del bene. La sentenza impugnata, infatti, con una motivazione succinta ma tuttavia essenziale e corretta nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni, è partita dalle seguenti premesse in fatto, che non sono più discutibili in questa sede e che, tra l'altro, sono sostanzialmente non contestate: 1) i beni oggetto di leasing non erano stati restituiti; 2) su quegli stessi beni la società utilizzatrice aveva stipulato, mentre era ancora in bonis (in data 30 marzo 2009), un contratto di affitto di azienda con una società terza (la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.); 3) la società [OSCURATO:PERSONA], concedente, pur avendo ottenuto l'accoglimento della domanda di rivendicazione di quei beni con una sentenza irrevocabile (la circostanza è indicata dallo stesso Fallimento ricorrente, v. ricorso a p. 2), non era potuta rientrare in possesso degli stessi, tanto più che la domanda possessoria da essa promossa contro la società [OSCURATO:SOCIETA] affittuaria era stata rigettata, sia pure in primo grado, dal Tribunale di Velletri (il che, tra l'altro, è perfettamente coerente con l'esistenza di un contratto di affitto, costituente un legittimo titolo di detenzione da parte del terzo). Da queste premesse in fatto la Corte d'appello ha tratto due conclusioni in diritto, ossia che doveva essere l'utilizzatrice, cioè la società [OSCURATO:PERSONA] poi fallita, ad attivarsi per consentire la restituzione dei beni, una volta intervenuta la risoluzione del contratto di leasing, e che essa, avendo affittato i beni ad un terzo, era ormai priva della legittimazione attiva. 1.3. Rileva la Corte che non sono condivisibili, per quanto già detto, i rilievi critici mossi alla sentenza nella parte in cui ha attribuito valenza centrale alla mancata restituzione dei beni. Diventano poi del tutto secondarie le ulteriori considerazioni relativa alla vicenda dell'offerta non formale dei beni, dalla quale dovrebbe scaturire, secondo il [OSCURATO:PERSONA], l'irrilevanza della mancata restituzione. Osserva il Collegio, infatti, che è corretta l'affermazione della Corte milanese secondo cui la riportata vicenda dell'incontro, avvenuto in data 17 gennaio 2012, tra il Curatore del fallimento e il tecnico incaricato della [OSCURATO:PERSONA], benché in astratto 'idonea ad essere qualificata come offerta non formale, potrebbe soltanto escludere la mora del debitore, ma non liberare la Curatela dall'obbligazione restitutoria, effetto raggiungibile solo Con la complessa procedura di cui agli artt. 1206 e ss. cod. civ. (in particolare, per la consegna degli immobili, v. l'art. 1216 cod. civ.). appena il caso di rilevare, tra l'altro, che nel momento in cui l'incontro ebbe luogo i beni erano già stati oggetto del contratto di affitto stipulato in un momento ben precedente con la società [OSCURATO:SOCIETA], per cui un'effettiva restituzione degli stessi alla società concedente era, in pratica, circostanza irrealizzabile. In pratica, la società [OSCURATO:PERSONA] si era messa, di sua iniziativa, in condizioni di non poter adempiere all'obbligo di restituzione dei beni. Ne consegue che tutte le contestazioni relative alla questione del difetto di legittimazione attiva e al mancato passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la domanda possessoria della [OSCURATO:PERSONA] perdono rilievo, attesa l'inconfutabilità del fatto che i beni non erano stati restituiti e che tale obbligazione gravava senza dubbio sull'odierna parte ricorrente. Il che comporta l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 2. Connesso in modo evidente al quarto è il quinto motivo di ricorso, nel quale si lamenta in via subordinata, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 156, secondo comma, e 161 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ritiene che, se la Corte d'appello «non avesse frainteso il senso e il significato della anteposizione della restituzione dei beni a quella dei canoni, avrebbe dovuto confrontarsi apertamente con il tema principale posto dall'atto di appello», cioè quello dell'applicazione dell'art. 1526 cod. civ. al contratto di leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento. La motivazione realmente resa dalla sentenza su questo punto, limitata a «dieci parole», non avendo in alcun modo spiegato perché la mancata riconsegna potesse condizionare la vendita dei beni da parte della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe affetta da nullità per totale mancanza di motivazione. Analoga considerazione è posta in relazione alla domanda di indebito arricchimento. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il motivo non è fondato, per le ragioni già in parte indicate a proposito del quarto, che occorre qui soltanto completare. La censura si concentra sull'inciso della motivazione [«la domanda di condanna del concedente ai sensi dell'art. 1526 cod. civ. (a prescindere da ogni questione sulla sua applicabilità) difetta pertanto in radice del suo presupposto principale», p. 3 della sentenza] nel quale la Corte d'appello avrebbe liquidato, a dire del ricorrente senza alcuna motivazione, le domande subordinate di risarcimento del danno e di arricchimento senza causa. Rileva la Corte, al contrario, che il breve inciso suindicato, lungi dall'essere una comoda via di fuga per eludere la risposta, è una parte integrante del ragionamento, in tutto coerente con il quadro complessivo della motivazione. È palese, infatti, che, una volta verificata - secondo quanto si è detto a proposito del quarto motivo - la correttezza dell'affermazione per cui nel leasing traslativo la restituzione del bene costituisce, da parte dell'utilizzatore inadempiente, un prius indispensabile per poter avanzare la domanda di restituzione dei canoni, posto che solo in tal modo si potrà determinare l'equo compenso al quale avrà diritto il concedente, nessuno spazio poteva sussistere né per un risarcimento dei danni né per un'azione di ingiustificato arricchimento. Ciò in quanto è stato proprio il comportamento complessivo della società [OSCURATO:PERSONA], prima e dopo la dichiarazione di fallimento, a determinare una situazione tale per cui alla risoluzione del leasing (per inadempimento della medesima) non ha potuto fare seguito il percorso che l'art. 1526 cod. civ. indica in modo chiaro. Il tutto senza contare che la sentenza impugnata ha anche specificato (p. 4) che le domande poste dal Fallimento in via subordinata avevano «come presupposto rispettivamente un ritardo inescusabile della [OSCURATO:PERSONA] nella vendita sul mercato dei beni e un arricchimento senza causa, entrambe condizionate invece dalla mancata riconsegna a carico dell'utilizzatore». D'altra parte, com'è stato chiarito dalla citata sentenza n. 2061 del 2021 delle Sezioni Unite, la necessità di evitare che il concedente possa ricavare dalla vendita del bene a prezzo di mercato un'utilità maggiore di quella che gli sarebbe derivata in caso di fisiologico sviluppo della vicenda contrattuale si colloca in un momento evidentemente successivo rispetto ad un caso come quello in esame. Nel quale, si ripete, la mancata restituzione del bene non ha consentito neppure di ipotizzarne la vendita da parte del concedente. Dal complesso di tali argomenti deriva l'infondatezza anche del quinto motivo di ricorso. 3. In connessione coi motivi quarto e quinto si deve adesso esaminare il sesto motivo di ricorso, nel quale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell'art. 2909 cod. civ. e degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza. Ad avviso della parte ricorrente, la sentenza si fonda anche su un'ulteriore ratio decidendi, costituita dalla circostanza secondo cui la società [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe subentrata nel contratto di leasing, ai sensi dell'art.2558 cod. civ., grazie al contratto di affitto da essa concluso con la società [OSCURATO:PERSONA] prima che questa fallisse. Un simile argomento dovrebbe cadere perché in contrasto col giudicato interno che sarebbe derivato «sulla titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei rapporti e delle posizioni contrattuali al momento della risoluzione dei contratti di leasing», con conseguente nullità della sentenza. Richiamando, in particolare, la motivazione resa dal Tribunale di Milano in primo grado in questo giudizio, il Fallimento osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai messo in discussione che la qualità di contraente fosse in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], poi fallita, nel momento della risoluzione. Tale affermazione non è stata oggetto di appello incidentale da parte della [OSCURATO:PERSONA]; ne deriva che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il Fallimento aveva ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA] i diritti derivanti dal contratto di leasing sarebbe fondata su di un accertamento compiuto dal Tribunale di Velletri in una sentenza priva dell'autorità di giudicato. 3.1. Osserva la Corte che questo motivo, il cui contenuto è da ritenere strettamente connesso con i due già esaminati, è inammissibile per un sostanziale difetto di rilevanza. Alla luce delle considerazioni svolte a proposito dei motivi quarto e quinto, infatti, appare chiaro che l'argomentazione della Corte d'appello secondo cui il Fallimento oggi ricorrente sarebbe addirittura privo di legittimazione attiva in relazione alle domande oggetto di causa - per essere tale legittimazione transitata in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell'art.2558 cod. civ. - è un'affermazione di rincalzo, fornita ad abundantiam e comunque non necessaria ai fini del rigetto dell'appello. La sentenza in esame, pur avendo compiuto tale affermazione, non ha dichiarato inammissibili le domande del [OSCURATO:PERSONA] per carenza di legittimazione attiva, ma le ha tutte rigettate nel merito sulla base delle considerazioni già esaminate a proposito dei motivi quarto e quinto. Anche volendo ipotizzare, in via meramente teorica, una violazione del giudicato interno, si tratterebbe comunque di una violazione irrilevante, perché la questione dell'affitto di azienda da parte della società [OSCURATO:PERSONA] in bonis è stata utilizzata dalla Corte milanese per porre in luce il punto decisivo, e cioè, come si è detto, quello della mancata restituzione dei beni, proprio a seguito di quel contratto. Ed è evidente che la scelta di affittare i beni è stata fatta dalla società [OSCURATO:PERSONA], la quale non può poi invocare tale circostanza pretendendo di sostenere l'irrilevanza della mancata restituzione. Del tutto corretta, pertanto, è l'affermazione della sentenza impugnata là dove osserva che lo stesso Fallimento «avrebbe dovuto adoperarsi per la liberazione dell'immobile al fine di adempiere alla propria obbligazione restitutoria». Il motivo, pertanto, è inammissibile. 4. Vanno esaminati, a questo punto, i motivi primo, secondo e terzo. 5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di esaminare il provvedimento del Tribunale di Velletri col quale era stata rigettata l'opposizione allo stato passivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], provvedimento passato in giudicato a seguito del rigetto del ricorso avvenuto con l'ordinanza n. 3750 del 2017 di questa Corte. L'esistenza del giudicato era stata messa in evidenza nell'atto di appello e trascurata dalla Corte di merito. Se quel provvedimento fosse stato tenuto in considerazione, la sentenza avrebbe verificato di non poter più mettere in discussione sia la titolarità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], delle relative posizioni contrattuali alla data della risoluzione del contratto di leasing sia l'applicabilità dell'art. 1526 cod. civ. alla fattispecie in esame. Il Tribunale di Velletri, infatti, aveva stabilito - secondo il ricorrente con efficacia di giudicato - l'applicabilità della norma citata al caso in questione.6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via gradata, dell'art. 111, sesto comma, Cost., nonché degli artt. 132, secondo comma, n. 4), 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 156, secondo comma, e 161 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza. Il ricorrente rileva che la censura è in qualche misura ripetitiva di quella del primo motivo, ma da una diversa angolazione. Se non fosse riconosciuto l'omesso esame, osserva il [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata per non essersi pronunciata sulla questione dell'esistenza del giudicato, che era stata posta tra i motivi di appello; qualora, invece, la censura fosse da ritenere esaminata e implicitamente rigettata, la relativa statuizione sarebbe nulla in quanto priva di motivazione. 7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 96, ultimo comma, della legge fallimentare. Anche questa censura è in linea con le precedenti. La parte ricorrente pone in luce che il giudicato esterno è assimilabile alla legge e costituisce un vincolo per le future decisioni. Nel caso di specie, la decisione del Tribunale di Velletri passata in giudicato avrebbe accertato con efficacia vincolante sia il rigetto della domanda di ammissione al passivo da parte della [OSCURATO:PERSONA] che il diritto del [OSCURATO:PERSONA] «alla restituzione delle somme pagate in esecuzione dei contratti di leasing risolti prima della dichiarazione di insolvenza». 8. I tre motivi, benché tra loro differenti, devono essere esaminati congiuntamente, perché tutti centrati, anche se con diversità di prospettiva, sul medesimo problema e cioè quello della lesione del giudicato. È da premettere che, come correttamente rileva il [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza n. 3750 del 2017 di questa Corte ha rigettato il ricorso a suo tempo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del decreto n.2138 del 2014, emesso dal Tribunale di Velletri il 18 giugno 2014, col quale era stata respinta l'opposizione allo stato passivo proposta da detta società avverso il rigetto della domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 1.494.521,02. È pacifico, quindi, che la domanda di insinuazione al passivo avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata e che su tale rigetto si è perfezionato il giudicato. [OSCURATO:PERSONA] riporta nel corpo dei motivi una serie di passaggi del suindicato provvedimento del Tribunale di Velletri divenuto irrevocabile e deduce, come si è visto, che il giudicato dovrebbe fare stato al fine di riconoscere l'applicabilità dell'art. 1526 cit. e il conseguente suo diritto alla restituzione dei canoni versati. In particolare, dalla lettura di alcuni passaggi trascritti nel ricorso risulta che il Tribunale di Velletri ha escluso l'insinuazione al passivo della Unicredit perché l'importo richiesto era superiore all'indennizzo spettante per l'utilizzazione dei beni. Ritiene la Corte, però, che il richiamo al provvedimento citato non giovi all'accoglimento dei motivi qui in esame. Ed invero dalla lettura dei passaggi della motivazione di quel decreto e, a maggior ragione, dalla lettura dell'ordinanza n. 3750 del 2017 di questa Corte risulta che la decisione di rigetto manteneva «fermo il pieno diritto della parte di ottenere la restituzione» (ord. cit., p. 3). Ciò significa, molto semplicemente, che il passaggio in giudicato del decreto del Tribunale di Velletri, con la conseguente affermazione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1526 cod. civ., nulla toglie e nulla aggiunge a quanto si è già detto a proposito del quarto motivo di ricorso. L'applicabilità (astratta) di detta norma implica soltanto, in concreto, che essa vada letta nella sua globalità, senza scinderne a piacimento il contenuto. I motivi di ricorso qui in esame, in sostanza, pretenderebbero di far discendere dalla riconosciuta applicabilità dell'art. 1526 cod. civ. la sussistenza di un diritto accertato, in capo al Fallimento, alla restituzione dei canoni versati. Conclusione, questa, palesemente insostenibile alla luce del fatto che i beni oggetto di leasing, come si è detto più volte, non sono stati restituiti; di talché è evidente come, mancando un presupposto fondamentale per l'applicazione dell'art. 1526 cit., il giudicato richiamato non possa in alcun modo condurre all'accoglimento del ricorso. Non sussistono, quindi, né l'omesso esame del provvedimento del Tribunale di Velletri né l'omessa pronuncia né la violazione delle regole sul giudicato. Può ben dirsi, in definitiva, che la Corte d'appello di Milano non aveva alcuna necessità di esaminare la questione del rigetto della domanda di insinuazione al passivo, perché sostanzialmente irrilevante ai fini del rigetto delle domande del Fallimento. 9. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del Fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi d