CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 30/03/2021, riformava parzialmente (riconoscendo la continuazione con altri delitti irrevocabilmente giudicati, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Vercelli, in data 03/12/2019, nei confronti dì KABASHI Lulzim, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata e porto abusivo di coltello a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il KABASHI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui le doglianze concernenti l'affermazione di responsabilità sono espresse in poche righe del tutto prive di qualsiasi effettivo confronto con la diffusa motivazione della Corte d'Appello, che ha ritenuto inattendibile la versione difensiva (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Manifestamente infondate sono le residue doglianze, essendo la pena base stata determinata nel minimo edittale e risultando gli aumenti per la continuazione del tutto congrui alla gravità delle condotte giudicate. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] VITTORIIb [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]