CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 35208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10114/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati ,u P, sche dda, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. come da procura speciale posta in calce all' atto di rinuncia e al ricorso introduttivo Ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvoc:atura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. :1.2 Controricorrente avverso la sentenza n. 6/01/12 della CTR della Liguria, depositata il 29/02/2012, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022ndal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] - in data 4 novembre 2008 veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento per Irpef 2001, con il quale veniva recuperato a tassazione l'importo di euro 2.097,00 per rediti di fabbricati e di euro 638.673,00 quale plusvalenza da cessione di terreno suscettibile di edificazione edificatoria; - l'intera vicenda trae origine dall'acquisizione da parte di Maria fianchi, per successione testamentaria di un terreno edificabile; [OSCURATO:PERSONA] trasferì, in data 19 Febbraio 2001, per donazione, ai propri figli Luca e [OSCURATO:PERSONA], nella misura del 50% , ciascuno, detto terreno edificabile per euro 1.950.000. Tre giorni dopo, in data 22 febbraio 2001 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trasferirono, quale comproprietari al 50% ciascuno, il terreno alla società Alessandria 2000 per identico valore di euro 1.950.000,00. L'Ufficio ipotizzò un'operazione con evidente intento eleusivo, ex art. 37 bis d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600; - la contribuente, [OSCURATO:PERSONA], propose ricorso avverso il predetto avviso di accertamento innanzi alla Commissione provinciale di Genova che, con sentenza n. 127/14/10, rigettò il ricorso; - la contribuente propose appello e la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza in epigrafe, rigettò l'eccezione preliminare di omessa notifica dell'invito all'accertamento con adesione, ritenendo tale notifica ininfluente sulla validità dell'avviso di accertamento; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione affidato a tre motivi; - l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; - con atto depositato telematicamente in data 4/11/2022 la ricorrente, premesso di aver definito la propria pendenza tributaria mediante la presentazione di una domanda di adesione alla "rottamazione" relativa alla maggiore imposta accertata con l'atto oggetto di gravame nell'ambito del presente giudizio e l'integrale versamento del correlato dovuto, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cod. prov. civ., di rinunciare agli atti del giudizio per non averne più interesse. Ha depositato telematicamente comunicazione, a mezzo pec del 3/11.12022, dell'atto di rinuncia all'Agenzia delle entrate; - con l'atto di rinuncia - ritualmente formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dalla parte e comunque dai suoi difensori in questa sede, muniti dei relativi poteri - la contribuente ha espressamente palesato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della lite per intervenuta cd. rottamazione ter; - la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 28/05/2020, n. 10140); - le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti; - stante la rinuncia al ricorso, non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la rinuncia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo. Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 9 novembr