CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 33471/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caserta avverso la sentenza dell' 08 luglio 2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello ha confermato la condanna del Tribunale di Grosseto pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha presentato ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] rappresentando che il suo assistito era stato condannato nonostante fosse deceduto in data 26 maggio 2020, cioè prima che si celebrasse il giudizio di appello, come documentato con certificato di morte inviato a mezzo PEC alla Corte di appello in data 5 luglio 2022. Pertanto, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata essendo il reato estinto per morte del reo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato, ex art. 150 cod. pen., in assenza del soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva. Ne consegue che il giudice ha l'obbligo di accertare il presupposto essenziale del processo penale di cui l'esistenza in vita costituisce la principale condizione di procedibilità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541). 2.Nella specie, risulta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 26 maggio 2020, come da certificato di morte, cioè prima dell'emissione della sentenza in questa sede impugnata. Ne deriva che, alla luce della sopravvenienza della causa estintiva del reato dopo la condanna intervenuta in primo grado e in assenza di evidenza dell'innocenza dell'imputato, vi è l'obbligo di questa Corte, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 3, n. 15755 del 26 ottobre 2017, dep. 2018, S., non mass.) di provvedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto inidonea ad acquisire autorità di cosa giudicata stante la morte di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte del reo. Così deciso il 26 giugno 2023 La Consigliera esten