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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19635/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 05/02/2019 della Corte di appello di Salerno che, rigettando il suo appello, ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione irrogata, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 05/02/2019 del GUP del Tribunale di Salerno per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 416, comma secondo, cod. pen., 3, legge n. 146 del 2006 (capo A), 110, cod. pen., 40 e 49, d.lgs. n. 504 del 1995, 3 legge n. 146 del 2006 (capo B), a lui ascritto per aver preso parte ad un'associazione per delinquere di carattere transnazionale finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti diretti alla sottrazione di ingenti quantitativi di oli minerali all'accertamento o al pagamento delle relative accise, nonché per aver sottratto al pagamento delle accise 19.000 litri di gasolio provenienti dall'estero. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen.

Lamenta, in particolare, il malgoverno degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere e dell'istituto del concorso di persone nel reato e dei principi affermati al riguardo da questa Corte di cassazione.

Nel caso di specie, afferma, non è emersa alcuna condotta di partecipazione al sodalizio ipotizzato al capo A, né la volontà di prendervi parte.

Dalle conversazioni telefoniche intercettate emergono soltanto contatti con partecipi dell'associazione, non la prova della consapevole adesione del ricorrente ad un accordo per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Anzi, dalla conversazione con il Pop emerge chiaramente la prova della propria estraneità al sodalizio. 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione illogica, carente e contraddittoria in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen.

Lamenta che la propria responsabilità per il reato associativo è stata illogicamente desunta dal fatto che nelle conversazioni intercettate si fa riferimento ai "fratelli" oppure "ai Montella", laddove i fratelli Mantella, Ernesto e Vincenzo, sono soci della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» che nel territorio viene solitamente indicata come "[OSCURATO:PERSONA]".

L'utilizzo del plurale, dunque, non è indicativo del fatto che ci si volesse riferire ad entrambi i fratelli, tanto più che la stessa Corte di appello, nell'indicare i ruoli assunti all'interno dell'organizzazione, fa riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA] la cui partecipazione al sodalizio non può essere utilizzata come prova della partecipazione del fratello.

L'invito rivolto al Pop a parlare con Ernesto prova la sua estraneità al reato di cui al capo A. La valorizzazione del solo rapporto di parentela dei due fratelli e del fatto di essere uniti in affari nella medesima società non può essere considerata sufficiente, né può esserlo il fatto di essere a conoscenza dei rapporti del fratello con altri sodali. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di cui al capo E) della rubrica nella parte in cui, per affermare la responsabilità del ricorrente, la sentenza fa riferimento alle conversazioni del fratello Enrico nelle quali non si fa riferimento né allo specifico reato-fine, né al ricorrente.

Le conversazioni intercettate fanno riferimento ad affari e carichi generici e futuri, non si menziona mai lo specifico episodio del luglio 2013.

Nè, ove ritenuta sussistente, può ritenersi che la responsabilità per il reato associativo determini di per sé quella per il reato-fine. 2.11 ricorso è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.0sserva, il Collegio: 3.1.1a condanna del ricorrente per entrambi i reati a lui ascritti si basa sugli elementi di prova (elencati alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata ed ulteriormente illustrati, nel loro contenuto e nella loro valenza evocativa della sua responsabilità penale, alle successive pagine) dei quali non viene dedotto il travisamento, bensì il solo malgoverno logico; 3.2.orbene, le deduzioni difensive danno per scontata la possibilità, per la Corte di cassazione, di accedere al fascicolo del dibattimento, di leggerne il contenuto e di maturare una propria opinione sul governo logico della prova da sovrapporre (o sostituire) a quella dei giudici di merito; 3.3.si tratta di operazione preclusa nella fase di legittimità; 3.4.oggetto di cognizione in questa sede non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato.

Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e"del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.); 3.5.ed infatti: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) è possibile dare lettura del contenuto della prova solo in caso di dedotto travisamento della stessa, vizio (nel caso in esame non dedotto) configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.6.I'intero ricorso sollecita una diversa (e diretta) valutazione del contenuto delle prove assunte nel corso del processo delle quali, però, come detto, non viene dedotto il travisamento; 3.7.peraltro, il primo motivo deduce il malgoverno della norma penale sostanziale (erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen.), contraddittoriamente lamentando, però, errori giuridici e logici nella ricostruzione stessa del fatto e nella interpretazione delle conversazioni intercettate; anche gli altri due motivi deducono l'erronea valutazione di tali conversazioni; 3.8.orbene, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche e/o ambientali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164).

E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).

Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389); 3.9.il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 05/02/2019 della Corte di appello di Salerno che, rigettando il suo appello, ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione irrogata, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 05/02/2019 del GUP del Tribunale di Salerno per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 416, comma secondo, cod. pen., 3, legge n. 146 del 2006 (capo A), 110, cod. pen., 40 e 49, d.lgs. n. 504 del 1995, 3 legge n. 146 del 2006 (capo B), a lui ascritto per aver preso parte ad un'associazione per delinquere di carattere transnazionale finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti diretti alla sottrazione di ingenti quantitativi di oli minerali all'accertamento o al pagamento delle relative accise, nonché per aver sottratto al pagamento delle accise 19.000 litri di gasolio provenienti dall'estero. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. Lamenta, in particolare, il malgoverno degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere e dell'istituto del concorso di persone nel reato e dei principi affermati al riguardo da questa Corte di cassazione. Nel caso di specie, afferma, non è emersa alcuna condotta di partecipazione al sodalizio ipotizzato al capo A, né la volontà di prendervi parte. Dalle conversazioni telefoniche intercettate emergono soltanto contatti con partecipi dell'associazione, non la prova della consapevole adesione del ricorrente ad un accordo per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Anzi, dalla conversazione con il Pop emerge chiaramente la prova della propria estraneità al sodalizio. 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione illogica, carente e contraddittoria in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. Lamenta che la propria responsabilità per il reato associativo è stata illogicamente desunta dal fatto che nelle conversazioni intercettate si fa riferimento ai "fratelli" oppure "ai Montella", laddove i fratelli Mantella, Ernesto e Vincenzo, sono soci della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» che nel territorio viene solitamente indicata come "[OSCURATO:PERSONA]". L'utilizzo del plurale, dunque, non è indicativo del fatto che ci si volesse riferire ad entrambi i fratelli, tanto più che la stessa Corte di appello, nell'indicare i ruoli assunti all'interno dell'organizzazione, fa riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA] la cui partecipazione al sodalizio non può essere utilizzata come prova della partecipazione del fratello. L'invito rivolto al Pop a parlare con Ernesto prova la sua estraneità al reato di cui al capo A. La valorizzazione del solo rapporto di parentela dei due fratelli e del fatto di essere uniti in affari nella medesima società non può essere considerata sufficiente, né può esserlo il fatto di essere a conoscenza dei rapporti del fratello con altri sodali. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di cui al capo E) della rubrica nella parte in cui, per affermare la responsabilità del ricorrente, la sentenza fa riferimento alle conversazioni del fratello Enrico nelle quali non si fa riferimento né allo specifico reato-fine, né al ricorrente. Le conversazioni intercettate fanno riferimento ad affari e carichi generici e futuri, non si menziona mai lo specifico episodio del luglio 2013. Nè, ove ritenuta sussistente, può ritenersi che la responsabilità per il reato associativo determini di per sé quella per il reato-fine. 2.11 ricorso è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.0sserva, il Collegio: 3.1.1a condanna del ricorrente per entrambi i reati a lui ascritti si basa sugli elementi di prova (elencati alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata ed ulteriormente illustrati, nel loro contenuto e nella loro valenza evocativa della sua responsabilità penale, alle successive pagine) dei quali non viene dedotto il travisamento, bensì il solo malgoverno logico; 3.2.orbene, le deduzioni difensive danno per scontata la possibilità, per la Corte di cassazione, di accedere al fascicolo del dibattimento, di leggerne il contenuto e di maturare una propria opinione sul governo logico della prova da sovrapporre (o sostituire) a quella dei giudici di merito; 3.3.si tratta di operazione preclusa nella fase di legittimità; 3.4.oggetto di cognizione in questa sede non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e"del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.); 3.5.ed infatti: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) è possibile dare lettura del contenuto della prova solo in caso di dedotto travisamento della stessa, vizio (nel caso in esame non dedotto) configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.6.I'intero ricorso sollecita una diversa (e diretta) valutazione del contenuto delle prove assunte nel corso del processo delle quali, però, come detto, non viene dedotto il travisamento; 3.7.peraltro, il primo motivo deduce il malgoverno della norma penale sostanziale (erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen.), contraddittoriamente lamentando, però, errori giuridici e logici nella ricostruzione stessa del fatto e nella interpretazione delle conversazioni intercettate; anche gli altri due motivi deducono l'erronea valutazione di tali conversazioni; 3.8.orbene, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche e/o ambientali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389); 3.9.il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 19635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris