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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2023

Cassazione n. 43571/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2023, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare In carcere emessa a carico degli indagati il 21 gennaio 2023 dal Gip del Tribunale di Padova, in relazione I ai reati di cui agli artt. 416, 648-ter.1 cod. pen., oltre che a diverse fattispecie di cui agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen., la mancanza di attualità del pericolo di reiterazione dei reati, nonché l'illegittima condanna al pagamento delle spese processuali della fase del riesame, essendo stati accolti i motivi relativi alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b) , cod. proc. pen.

Quanto al pericolo di reiterazione, si contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. è in attività.

Tale dato sarebbe smentito: dalla visura della Camera di Commercio da cui risulta che la società ha smesso di fatturare a seguito della notizia dell'indagine pendente; dalle intercettazioni telefoniche, da cui si desume che è in atto la dismissione dell'impresa; dagli interrogatori di garanzia del ricorrente e del coindagato; dalle dichiarazioni della legale rappresentante.

Non si sarebbe considerato, inoltre, che le società utilizzate per le ipotizzate frodi carosello avevano emesso fatture al massimo fino al 30 luglio 2022, poiché entrambi gli indagati avevano desistito dalle supposte attività illecite, una volta conosciute le indagini a loro carico, come riconosciuto anche nell'ordinanza impugnata, alla pag.

11. Non potrebbero essere considerati a carico dell'indagato le conversazioni intrattenute con professionisti esteri, ai quali erano stati richiesti semplici pareri, peraltro non seguiti dalla creazione di società aventi scopo illecita.

Tali conversazioni riguardavano - ad avviso della difesa - il progetto di creazione di una società di noleggio di auto, quindi con oggetto sociale diverso rispetto a quello del presente procedimento; mentre i tentativi di vendita posti in essere riguarderebbero l'attività di dismissione.

Quanto alle esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, le stesse sono state ritenute insussistenti dal Tribunale, con la conseguenza che il ricorrente non avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese processuali, in presenza di un accoglimento parziale delle sue ragioni.

3. L'ordinanza è stata impugnata anche nell'interesse di I3orgato Mattia, con un unico motivo di doglianza, anche esso riferito al profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione.

Con argomentazioni parzialmente sovrapponibili a quelle del coindagato, si contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. è in attività, perché tale dato emergerebbe SIDIO da una visura camerale del 17 gennaio 2022 e non considererebbe la circostanza che la società aveva cessato di 2 A-C", fatturare.

Si sostiene, altresì, che l'indagato aveva dismesso ogni attività asseritamente illecita nel luglio 2022 e che le conversazioni intercettate non potevano essere interpretate come prodromi rispetto alla costituzione di nuove società da impiegare in frodi fiscali.

Si sarebbe dovuto inoltre considerare che l'indagato aveva reperito una nuova lecita occupazione e si era distaccato dalle attività pregresse, ammettendo gli addebiti e intraprendendo una collaborazione con l'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono sostanzialmente alla motivazione del provvedimento impugnato circa la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati - sono inammissibili.

I ricorrenti tentano di sovrapporre alla corretta e coerente ricostruzione dei dati istruttori operata dal Tribunale un percorso logico alternativo, i cui esiti si scontrano con l'evidenza delle risultanze processuali emerse dall'indagini.

Le confutazioni difensive sono, per di più, parziali e frammentarie e, dunque, del tutto inidonee, anche in via di mera prospettazione, a mettere in discussione la tenuta argomentativa del provvedimento.

Quest'ultimo fa leva, in particolare, sul ruolo di primo piano svolto dai ricorrenti nell'ambito dell'associazione per delinquere, capillarmente organizzata, con una ventina di società, diversi prestanome, una figura deputata al loro reclutamento, attività sovranazionali, evasioni fiscali plurime e di rilevantissima entità.

Il provvedimento contiene riferimenti sufficientemente dettagliati a fatture emesse e utilizzate nel corso dell'anno 2022 e si riferisce a conversazioni ed incontri per l'organizzazione di ulteriori attività illecite, specificando come - contrariamente a quanto dedotto dalle difese - i prevenuti hanno iniziato a porre in essere iniziative dirette a cedere le attività e i beni acquistati con i proventi delittuosi a prestanome delegati, cercando di coprire gli illeciti commessi e, dunque, manifestando con evidenza l'attualità del pericolo di reiterazione di reati.

Ciò emerge anche dalle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza, il cui contenuto è in parte trascurato e in parte letteralmente travisato dalle difese nei ricorsi per cassazione.

A tutto questo si aggiunge la presenza di numerosi conti all'estero gestiti dagli indagati, oltre alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da precedenti penali, mentre entrambi risultano imputati in un procedimento per bancarotta fraudolenta e reati fiscali.

Quanto alla supposta collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], l'a stessa è, fra l'altro, espressamente smentita - senza che vi sia sul punto alcuna specifica contestazione nel ricorso per cassazione - dalla circostanza che egli aveva occultato all'interno della stufa i cellulari rinvenuti dalla Guardia di Finanza durante la perquisizione presso la sua abitazione, contenenti dati rilevanti ai fini dell'indagine.

Del tutto correttamente dunque, sul piano logico, il provvedimento impugnato evidenzia la particolare spregiudicatezza dell'operato dei due soggetti, rispetto ai quali risulta insufficiente il presidio degli arresti domiciliari, per le ragioni dettagliatamente indicate alle pagg. 14 e 15, da cui emerge come gli stessi utilizzassero fraudolentemente proprio il domicilio per le loro attività illecite.

Quanto, infine, alla valenza dell'accoglimento parziale dei motivi di riesame di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della condanna alle spese processuali di fase, deve rilevarsi che il dispositivo dell'ordinanza impugnata è di rigetto e che, dunque, la soccombenza deve considerarsi totale, rimanendo irrilevante la circostanza che il Tribunale del riesame abbia ritenuto insussistenti due delle tre esigenze cautelari invocate con il provvedimento applicativo della misura.

Ai fini della condanna alle spese processuali, la soccombenza deve, infatti, essere valutata in relazione al dispositivo e non in relazione alla motivazione del provvedimento; perché il solo dispositivo fornisce la misura concreta dell'eventuale accoglirnento delle ragioni del ricorrente.

Va dunque ribadito che la condanna dell'indagato alle spese del procedimento di riesame di una misura cautelare va esclusa unicamente in caso di accoglimento della richiesta, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata, sia pure limitatamente ad uno o alcuni dei capi della contestazione, e non allorché l'accoglimento di un motivo non comporti una pronuncia di annullamento, pur parziale (ex multis, Sez. 3, n. 6745 del 10/01/2018, Rv. 272581).

Deve dunque farsi luogo a condanna alle spese nel caso - come quello di specie - in cui il Tribunale del riesame abbia escluso unicamente l'esistenza di una o più esigenze cautelari, ritenendone sussistenti altre.

2. In considerazione di quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2023, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare In carcere emessa a carico degli indagati il 21 gennaio 2023 dal Gip del Tribunale di Padova, in relazione I ai reati di cui agli artt. 416, 648-ter.1 cod. pen., oltre che a diverse fattispecie di cui agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen., la mancanza di attualità del pericolo di reiterazione dei reati, nonché l'illegittima condanna al pagamento delle spese processuali della fase del riesame, essendo stati accolti i motivi relativi alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b) , cod. proc. pen. Quanto al pericolo di reiterazione, si contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. è in attività. Tale dato sarebbe smentito: dalla visura della Camera di Commercio da cui risulta che la società ha smesso di fatturare a seguito della notizia dell'indagine pendente; dalle intercettazioni telefoniche, da cui si desume che è in atto la dismissione dell'impresa; dagli interrogatori di garanzia del ricorrente e del coindagato; dalle dichiarazioni della legale rappresentante. Non si sarebbe considerato, inoltre, che le società utilizzate per le ipotizzate frodi carosello avevano emesso fatture al massimo fino al 30 luglio 2022, poiché entrambi gli indagati avevano desistito dalle supposte attività illecite, una volta conosciute le indagini a loro carico, come riconosciuto anche nell'ordinanza impugnata, alla pag. 11. Non potrebbero essere considerati a carico dell'indagato le conversazioni intrattenute con professionisti esteri, ai quali erano stati richiesti semplici pareri, peraltro non seguiti dalla creazione di società aventi scopo illecita. Tali conversazioni riguardavano - ad avviso della difesa - il progetto di creazione di una società di noleggio di auto, quindi con oggetto sociale diverso rispetto a quello del presente procedimento; mentre i tentativi di vendita posti in essere riguarderebbero l'attività di dismissione. Quanto alle esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, le stesse sono state ritenute insussistenti dal Tribunale, con la conseguenza che il ricorrente non avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese processuali, in presenza di un accoglimento parziale delle sue ragioni. 3. L'ordinanza è stata impugnata anche nell'interesse di I3orgato Mattia, con un unico motivo di doglianza, anche esso riferito al profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione. Con argomentazioni parzialmente sovrapponibili a quelle del coindagato, si contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. è in attività, perché tale dato emergerebbe SIDIO da una visura camerale del 17 gennaio 2022 e non considererebbe la circostanza che la società aveva cessato di 2 A-C", fatturare. Si sostiene, altresì, che l'indagato aveva dismesso ogni attività asseritamente illecita nel luglio 2022 e che le conversazioni intercettate non potevano essere interpretate come prodromi rispetto alla costituzione di nuove società da impiegare in frodi fiscali. Si sarebbe dovuto inoltre considerare che l'indagato aveva reperito una nuova lecita occupazione e si era distaccato dalle attività pregresse, ammettendo gli addebiti e intraprendendo una collaborazione con l'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono sostanzialmente alla motivazione del provvedimento impugnato circa la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati - sono inammissibili. I ricorrenti tentano di sovrapporre alla corretta e coerente ricostruzione dei dati istruttori operata dal Tribunale un percorso logico alternativo, i cui esiti si scontrano con l'evidenza delle risultanze processuali emerse dall'indagini. Le confutazioni difensive sono, per di più, parziali e frammentarie e, dunque, del tutto inidonee, anche in via di mera prospettazione, a mettere in discussione la tenuta argomentativa del provvedimento. Quest'ultimo fa leva, in particolare, sul ruolo di primo piano svolto dai ricorrenti nell'ambito dell'associazione per delinquere, capillarmente organizzata, con una ventina di società, diversi prestanome, una figura deputata al loro reclutamento, attività sovranazionali, evasioni fiscali plurime e di rilevantissima entità. Il provvedimento contiene riferimenti sufficientemente dettagliati a fatture emesse e utilizzate nel corso dell'anno 2022 e si riferisce a conversazioni ed incontri per l'organizzazione di ulteriori attività illecite, specificando come - contrariamente a quanto dedotto dalle difese - i prevenuti hanno iniziato a porre in essere iniziative dirette a cedere le attività e i beni acquistati con i proventi delittuosi a prestanome delegati, cercando di coprire gli illeciti commessi e, dunque, manifestando con evidenza l'attualità del pericolo di reiterazione di reati. Ciò emerge anche dalle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza, il cui contenuto è in parte trascurato e in parte letteralmente travisato dalle difese nei ricorsi per cassazione. A tutto questo si aggiunge la presenza di numerosi conti all'estero gestiti dagli indagati, oltre alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da precedenti penali, mentre entrambi risultano imputati in un procedimento per bancarotta fraudolenta e reati fiscali. Quanto alla supposta collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], l'a stessa è, fra l'altro, espressamente smentita - senza che vi sia sul punto alcuna specifica contestazione nel ricorso per cassazione - dalla circostanza che egli aveva occultato all'interno della stufa i cellulari rinvenuti dalla Guardia di Finanza durante la perquisizione presso la sua abitazione, contenenti dati rilevanti ai fini dell'indagine. Del tutto correttamente dunque, sul piano logico, il provvedimento impugnato evidenzia la particolare spregiudicatezza dell'operato dei due soggetti, rispetto ai quali risulta insufficiente il presidio degli arresti domiciliari, per le ragioni dettagliatamente indicate alle pagg. 14 e 15, da cui emerge come gli stessi utilizzassero fraudolentemente proprio il domicilio per le loro attività illecite. Quanto, infine, alla valenza dell'accoglimento parziale dei motivi di riesame di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della condanna alle spese processuali di fase, deve rilevarsi che il dispositivo dell'ordinanza impugnata è di rigetto e che, dunque, la soccombenza deve considerarsi totale, rimanendo irrilevante la circostanza che il Tribunale del riesame abbia ritenuto insussistenti due delle tre esigenze cautelari invocate con il provvedimento applicativo della misura. Ai fini della condanna alle spese processuali, la soccombenza deve, infatti, essere valutata in relazione al dispositivo e non in relazione alla motivazione del provvedimento; perché il solo dispositivo fornisce la misura concreta dell'eventuale accoglirnento delle ragioni del ricorrente. Va dunque ribadito che la condanna dell'indagato alle spese del procedimento di riesame di una misura cautelare va esclusa unicamente in caso di accoglimento della richiesta, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata, sia pure limitatamente ad uno o alcuni dei capi della contestazione, e non allorché l'accoglimento di un motivo non comporti una pronuncia di annullamento, pur parziale (ex multis, Sez. 3, n. 6745 del 10/01/2018, Rv. 272581). Deve dunque farsi luogo a condanna alle spese nel caso - come quello di specie - in cui il Tribunale del riesame abbia escluso unicamente l'esistenza di una o più esigenze cautelari, ritenendone sussistenti altre. 2. In considerazione di quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancell