CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41623/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALMIdet-e-a~e-affeTrarttr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. e l'erronea condanna dell'imputato al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivi propongono censure non consentite. Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283023 - 01). Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge, considerato anche che uno dei capi di imputazione per i quali è intervenuto il patteggiamento ha ad oggetto una quantità non modesta di stupefacente (capo n. 4: 131 dosi medie singole di cocaina). Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato. Invero, da un lato, nei confronti dell'imputato è intervenuto il "patteggiamento allargato" (essendo la pena richiesta superiore a due anni di reclusione) e quindi la relativa sentenza comporta la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.). Dall'altro lato, la previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di mantenimento in carcere dell'imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico (Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. /7r7 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in da