CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06352/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato. 2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto gli imputati deducendo vizi di motivazione in merito alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa. 3. Il ricorso é inammissibile in quanto i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. DEP!:777.7(.) ìN! CN