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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34381/2026

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NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9457/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i motivi dei ricorsi proposti dai difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la sentenza impugnata, relativa a reato di evasione, ed esaminati gli atti; Ritenuto che le censure contenute i entrambi i ricorsi sono proposte per ragioni non consentite, in quanto riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e con apprezzamenti di merito sostenuti da logico apparato argomentativo, che resta sottratto al sindacato di legittimità; Considerato, invero, che le deduzioni sulla responsabilità fondate sull'assunto che l'imputato, sotto l'influenza dell'alcol, non abbia sentito gli operanti bussare e, solo ad colorandum, sulla assenza della autovettura a lui in uso nelle diverse ore in cui si è protratta l'assenza dal luogo di restrizione, sono state compiutamente disattese in relazione al carattere prolungato delle verifiche dei carabinieri operanti; Considerato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) sicchè nella specie, in disparte il profilo personologico, con rilievi esaustivi la Corte ha escluso che il fatto possa ritenersi di minima offensività, in relazione al protrarsi dell'assenza per una intera notte, con un mezzo di locomozione a disposizione tale consentire all'agente ampia facoltà di movimento e accesso in luoghi anche distanti rispetto a quello dove aveva l'obbligo di rimanere; Ritenuto che le doglianze con cui si censura, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], tanto l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, quanto il trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito 2adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di doglianze specificamente correlate alla sentenza impugnata, con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nia [OSCURATO:PERSONA] DEPO,[OSCURATO:PERSONA] C ,4\ N C , 2 4 SET 2026 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9457/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i motivi dei ricorsi proposti dai difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la sentenza impugnata, relativa a reato di evasione, ed esaminati gli atti; Ritenuto che le censure contenute i entrambi i ricorsi sono proposte per ragioni non consentite, in quanto riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e con apprezzamenti di merito sostenuti da logico apparato argomentativo, che resta sottratto al sindacato di legittimità; Considerato, invero, che le deduzioni sulla responsabilità fondate sull'assunto che l'imputato, sotto l'influenza dell'alcol, non abbia sentito gli operanti bussare e, solo ad colorandum, sulla assenza della autovettura a lui in uso nelle diverse ore in cui si è protratta l'assenza dal luogo di restrizione, sono state compiutamente disattese in relazione al carattere prolungato delle verifiche dei carabinieri operanti; Considerato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) sicchè nella specie, in disparte il profilo personologico, con rilievi esaustivi la Corte ha escluso che il fatto possa ritenersi di minima offensività, in relazione al protrarsi dell'assenza per una intera notte, con un mezzo di locomozione a disposizione tale consentire all'agente ampia facoltà di movimento e accesso in luoghi anche distanti rispetto a quello dove aveva l'obbligo di rimanere; Ritenuto che le doglianze con cui si censura, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], tanto l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, quanto il trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito 2adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di doglianze specificamente correlate alla sentenza impugnata, con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nia [OSCURATO:PERSONA] DEPO,[OSCURATO:PERSONA] C ,4\ N C , 2 4 SET 2026 3
Sentenza Cassazione n. 34381/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris