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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16270/2026

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resentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -1796 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 263/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 03/05/2021 R.G.N. 454/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNulimoe ro registro generale 21145/2021Numero sezionale 1796/2026del 14/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] PINSuAmeProI dAi .ra c colta generale 16270/2026Data pubblicazione 26/05/20261.

Con sentenza n. 33/2020, il Tribunale di Vercelli ha accoltol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso l’avviso diaddebito n. 42120180000308032, notificato dall’INPS per ilrecupero di contributi previdenziali e sanzioni, per complessivieuro 25.810,23, relativi al periodo dicembre 2015 - settembre2017.2.

L’ente previdenziale aveva contestato alla società l’indebitafruizione delle agevolazioni triennali previste dall’art. 1, comma118, della legge n. 190 del 2014, assumendo che, nel corso dellafruizione degli sgravi, si fossero verificate irregolarità contributivenon sanate nel termine concesso con l’invito alla regolarizzazioneai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007.

La societàaveva dedotto che non si trattava di omesso pagamento dicontributi, ma di erronea determinazione dei medesimi, limitata aun periodo di sei mesi e riferita ai soli lavoratori in mobilità assunti,Zanetta e [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Tribunale ha ritenuto l’irregolarità priva di rilievo ai finidella permanenza del beneficio, valorizzando la buona fede dellasocietà e il regolare versamento dei contributi, e ha, quindi,annullato l’avviso di addebito.4.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 263/2021, haconfermato la decisione di primo grado, respingendo l’appellodell’INPS.

Ha ritenuto, in particolare, che gli sgravi non potesseroessere revocati ex post una volta fruiti in un periodo assistito daapparente regolarità contributiva, ancorché successivamentefosse emersa un’irregolarità poi sanata; ha, inoltre, affermato chel’assenza del DURC, in mancanza di espressa previsione normativadi segno contrario, poteva incidere solo sul periodo di irregolarità,senza caducare retroattivamente i periodi precedeNnutmeemro reegnisttreo generale 21145/2021Numero sezionale 1796/2026connotati da regolarità contributiva.Numero di raccolta generale 16270/20265.

Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorsoD atap peubrb licazione 26/05/2026cassazione, affidato a un unico motivo.6.

La società ha resistito con controricorso, ulteriormenteillustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni dalla decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo l’INPS denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006, degliartt. 5 e 7 del d.m. 24 ottobre 2007, nonché dell’art. 8, comma 2,della legge n. 223 del 1991, censurando la sentenza impugnataper avere escluso che l’irregolarità contributiva sopravvenuta, nontempestivamente rimossa, potesse incidere sulla permanenza deldiritto agli sgravi contributivi.In particolare, l’Istituto deduce che la Corte d’appello, pur avendoaccertato che la società non aveva regolarizzato entro quindicigiorni la propria posizione contributiva, a seguito dell’invito del 2gennaio 2018 relativo al pagamento di diversi pregressi avvisi diaddebito rimasti insoluti, e pur avendo dato atto del conseguenterilascio di DURC negativo in data 29 gennaio 2018, ha tuttaviaescluso la legittimità del recupero degli sgravi già fruiti.2.

La Corte territoriale, invero, ha escluso la legittimità delrecupero degli sgravi già fruiti, pur non condividendo la tesi chel’errore fosse imputabile a un comportamento equivoco dell’INPS.Ha rilevato che gravava sulla società l’onere di conoscere ladisciplina applicabile e che l’erronea fruizione del beneficio non eradi per sé giustificabile; ha tuttavia ritenuto che tale errore nonpotesse comportare la caducazione retroattiva dei benefici giàgoduti in periodi ritenuti regolari, in difetto di una espressaprevisione normativa di segno contrario e che, l’assenza Nduemle rDo rUegRistCro generale 21145/2021Numero sezionale 1796/2026potesse incidere soltanto per il periodo di irregolarità, senzaNumero di raccolta generale 16270/2026travolgere i benefici fruiti in precedenza, richiamando a conDfaotar ptuobb licazione 26/05/2026anche il d.m. 30 gennaio 2015.

L’INPS assume che taleimpostazione contrasti con il principio secondo cui la regolaritàcontributiva costituisce requisito legale, costitutivo e continuativo,per la fruizione dei benefici contributivi e che la mancataregolarizzazione nel termine assegnato determina la perdita delbeneficio nei limiti del periodo e delle posizioni lavorativeinteressate dall’irregolarità.3.

Il ricorso è fondato.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilitàprospettata dal controricorrente.

Il ricorso, infatti, non deduce unvizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., ma prospetta una violazione di legge, che conservapieno ingresso anche in presenza di doppia conforme.

Né sussistenovità della questione concernente le agevolazioni riferite allavoratore Zanetta, già compresa nel thema decidendum delgiudizio di appello.4.

Ai fini della disamina della censura, si osserva che, ai sensidell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, i beneficinormativi e contributivi previsti dalla legislazione in materia dilavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso deldocumento unico di regolarità contributiva; il successivo comma1176 demanda alla disciplina attuativa la definizione delle modalitàdi rilascio del DURC e delle ipotesi ostative.

Il d.m. 24 ottobre2007, applicabile ratione temporis, richiede, agli artt. 5 e 7, lacorrettezza degli adempimenti periodici, la corrispondenza traversamenti effettuati e importi dovuti e l’assenza di inadempienzein atto, consentendo la regolarizzazione solo entro il termine diquindici giorni dall’invito dell’ente previdenziale.5.

La giurisprudenza di questa Corte ha costaNnutmeemro reegnisttreo generale 21145/2021Numero sezionale 1796/2026affermato che la regolarità contributiva costituisce requisito legaleNumero di raccolta generale 16270/2026di carattere costitutivo e continuativo per la fruizione degli sDgatraa pvubib licazione 26/05/2026e che la sua mancanza, anche se derivante da inadempimentidichiarativi o da irregolarità non tempestivamente sanate,impedisce il mantenimento del beneficio.

È stato, in particolare,chiarito che la regolarizzazione tardiva non è idonea a sanare expost la perdita del diritto agli sgravi, poiché la speciale proceduradi cui all’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 ha natura eccezionale epresuppone il tempestivo adempimento nel termine assegnato;inoltre, l’omessa o incompleta segnalazione dell’irregolarità daparte dell’INPS non rende inesigibili le differenze contributive,potendo rilevare, al più, sul diverso piano risarcitorio (Cass. nn.27107 e 27108 del 2018; Cass. n. 24854 del 2022; Cass. n. 2678del 2026).6.

Nella specie, la stessa sentenza impugnata muove dalpresupposto che, nel corso della fruizione degli sgravi, si fosseverificata un’irregolarità contributiva, poi rimossa soltanto oltre iltermine previsto per la regolarizzazione.

Una volta accertato taledato, non era consentito attribuire rilievo decisivo né alla buonafede della società né al carattere asseritamente limitatodell’errore, poiché il requisito della regolarità contributiva devesussistere senza soluzione di continuità per l’intero periodo digodimento del beneficio.7.

La Corte territoriale ha, dunque, errato nel ritenere chel’emersione successiva dell’irregolarità potesse incidere soltantoper il futuro o limitatamente ai singoli periodi immediatamenteinteressati, senza verificare se, alla luce del quadro normativoapplicabile e del contenuto dell’avviso di addebito, il recuperooperato dall’INPS fosse coerente con il periodo e con le posizionilavorative effettivamente coinvolte dalla perdita del requisito.Numero registro generale 21145/2021Tale accertamento, che involge il concreto perimetro dNuemlelaro sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 16270/2026pretesa azionata e i limiti del recupero in rapporto ai periodi diData pubblicazione 26/05/2026irregolarità dedotti in giudizio, richiede ulteriori verifiche di fatto,non esperibili in questa sede.8.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, laquale, che alla luce dei principi esposti procederà ad un nuovoesame della controversia.Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Roma, così deciso all’esito dell’adunanza camerale del 14 aprile2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -1796 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 263/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 03/05/2021 R.G.N. 454/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNulimoe ro registro generale 21145/2021Numero sezionale 1796/2026del 14/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] PINSuAmeProI dAi .ra c colta generale 16270/2026Data pubblicazione 26/05/20261. Con sentenza n. 33/2020, il Tribunale di Vercelli ha accoltol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso l’avviso diaddebito n. 42120180000308032, notificato dall’INPS per ilrecupero di contributi previdenziali e sanzioni, per complessivieuro 25.810,23, relativi al periodo dicembre 2015 - settembre2017.2. L’ente previdenziale aveva contestato alla società l’indebitafruizione delle agevolazioni triennali previste dall’art. 1, comma118, della legge n. 190 del 2014, assumendo che, nel corso dellafruizione degli sgravi, si fossero verificate irregolarità contributivenon sanate nel termine concesso con l’invito alla regolarizzazioneai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007. La societàaveva dedotto che non si trattava di omesso pagamento dicontributi, ma di erronea determinazione dei medesimi, limitata aun periodo di sei mesi e riferita ai soli lavoratori in mobilità assunti,Zanetta e [OSCURATO:PERSONA].3. Il Tribunale ha ritenuto l’irregolarità priva di rilievo ai finidella permanenza del beneficio, valorizzando la buona fede dellasocietà e il regolare versamento dei contributi, e ha, quindi,annullato l’avviso di addebito.4. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 263/2021, haconfermato la decisione di primo grado, respingendo l’appellodell’INPS. Ha ritenuto, in particolare, che gli sgravi non potesseroessere revocati ex post una volta fruiti in un periodo assistito daapparente regolarità contributiva, ancorché successivamentefosse emersa un’irregolarità poi sanata; ha, inoltre, affermato chel’assenza del DURC, in mancanza di espressa previsione normativadi segno contrario, poteva incidere solo sul periodo di irregolarità,senza caducare retroattivamente i periodi precedeNnutmeemro reegnisttreo generale 21145/2021Numero sezionale 1796/2026connotati da regolarità contributiva.Numero di raccolta generale 16270/20265. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorsoD atap peubrb licazione 26/05/2026cassazione, affidato a un unico motivo.6. La società ha resistito con controricorso, ulteriormenteillustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni dalla decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’INPS denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006, degliartt. 5 e 7 del d.m. 24 ottobre 2007, nonché dell’art. 8, comma 2,della legge n. 223 del 1991, censurando la sentenza impugnataper avere escluso che l’irregolarità contributiva sopravvenuta, nontempestivamente rimossa, potesse incidere sulla permanenza deldiritto agli sgravi contributivi.In particolare, l’Istituto deduce che la Corte d’appello, pur avendoaccertato che la società non aveva regolarizzato entro quindicigiorni la propria posizione contributiva, a seguito dell’invito del 2gennaio 2018 relativo al pagamento di diversi pregressi avvisi diaddebito rimasti insoluti, e pur avendo dato atto del conseguenterilascio di DURC negativo in data 29 gennaio 2018, ha tuttaviaescluso la legittimità del recupero degli sgravi già fruiti.2. La Corte territoriale, invero, ha escluso la legittimità delrecupero degli sgravi già fruiti, pur non condividendo la tesi chel’errore fosse imputabile a un comportamento equivoco dell’INPS.Ha rilevato che gravava sulla società l’onere di conoscere ladisciplina applicabile e che l’erronea fruizione del beneficio non eradi per sé giustificabile; ha tuttavia ritenuto che tale errore nonpotesse comportare la caducazione retroattiva dei benefici giàgoduti in periodi ritenuti regolari, in difetto di una espressaprevisione normativa di segno contrario e che, l’assenza Nduemle rDo rUegRistCro generale 21145/2021Numero sezionale 1796/2026potesse incidere soltanto per il periodo di irregolarità, senzaNumero di raccolta generale 16270/2026travolgere i benefici fruiti in precedenza, richiamando a conDfaotar ptuobb licazione 26/05/2026anche il d.m. 30 gennaio 2015. L’INPS assume che taleimpostazione contrasti con il principio secondo cui la regolaritàcontributiva costituisce requisito legale, costitutivo e continuativo,per la fruizione dei benefici contributivi e che la mancataregolarizzazione nel termine assegnato determina la perdita delbeneficio nei limiti del periodo e delle posizioni lavorativeinteressate dall’irregolarità.3. Il ricorso è fondato.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilitàprospettata dal controricorrente. Il ricorso, infatti, non deduce unvizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., ma prospetta una violazione di legge, che conservapieno ingresso anche in presenza di doppia conforme. Né sussistenovità della questione concernente le agevolazioni riferite allavoratore Zanetta, già compresa nel thema decidendum delgiudizio di appello.4. Ai fini della disamina della censura, si osserva che, ai sensidell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, i beneficinormativi e contributivi previsti dalla legislazione in materia dilavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso deldocumento unico di regolarità contributiva; il successivo comma1176 demanda alla disciplina attuativa la definizione delle modalitàdi rilascio del DURC e delle ipotesi ostative. Il d.m. 24 ottobre2007, applicabile ratione temporis, richiede, agli artt. 5 e 7, lacorrettezza degli adempimenti periodici, la corrispondenza traversamenti effettuati e importi dovuti e l’assenza di inadempienzein atto, consentendo la regolarizzazione solo entro il termine diquindici giorni dall’invito dell’ente previdenziale.5. La giurisprudenza di questa Corte ha costaNnutmeemro reegnisttreo generale 21145/2021Numero sezionale 1796/2026affermato che la regolarità contributiva costituisce requisito legaleNumero di raccolta generale 16270/2026di carattere costitutivo e continuativo per la fruizione degli sDgatraa pvubib licazione 26/05/2026e che la sua mancanza, anche se derivante da inadempimentidichiarativi o da irregolarità non tempestivamente sanate,impedisce il mantenimento del beneficio. È stato, in particolare,chiarito che la regolarizzazione tardiva non è idonea a sanare expost la perdita del diritto agli sgravi, poiché la speciale proceduradi cui all’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 ha natura eccezionale epresuppone il tempestivo adempimento nel termine assegnato;inoltre, l’omessa o incompleta segnalazione dell’irregolarità daparte dell’INPS non rende inesigibili le differenze contributive,potendo rilevare, al più, sul diverso piano risarcitorio (Cass. nn.27107 e 27108 del 2018; Cass. n. 24854 del 2022; Cass. n. 2678del 2026).6. Nella specie, la stessa sentenza impugnata muove dalpresupposto che, nel corso della fruizione degli sgravi, si fosseverificata un’irregolarità contributiva, poi rimossa soltanto oltre iltermine previsto per la regolarizzazione. Una volta accertato taledato, non era consentito attribuire rilievo decisivo né alla buonafede della società né al carattere asseritamente limitatodell’errore, poiché il requisito della regolarità contributiva devesussistere senza soluzione di continuità per l’intero periodo digodimento del beneficio.7. La Corte territoriale ha, dunque, errato nel ritenere chel’emersione successiva dell’irregolarità potesse incidere soltantoper il futuro o limitatamente ai singoli periodi immediatamenteinteressati, senza verificare se, alla luce del quadro normativoapplicabile e del contenuto dell’avviso di addebito, il recuperooperato dall’INPS fosse coerente con il periodo e con le posizionilavorative effettivamente coinvolte dalla perdita del requisito.Numero registro generale 21145/2021Tale accertamento, che involge il concreto perimetro dNuemlelaro sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 16270/2026pretesa azionata e i limiti del recupero in rapporto ai periodi diData pubblicazione 26/05/2026irregolarità dedotti in giudizio, richiede ulteriori verifiche di fatto,non esperibili in questa sede.8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, laquale, che alla luce dei principi esposti procederà ad un nuovoesame della controversia.Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Roma, così deciso all’esito dell’adunanza camerale del 14 aprile2026La Presidente
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