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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07441/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze contro [OSCURATO:PERSONA] (Pakistan) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari svolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona sostituto Roberto PATSCOT, con le quali si èchiesto l’annullamento senza rinvio del l’ordinanza impugnat a limitatamente alla condanna dell’Erario alle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Romaha accolto la domanda presentata nell’interesse di ALI [OSCURATO:PERSONA],intesa a ottenere la liquidazione di un indennizzo a titolo di ingiusta detenzione, condannando l’Erario alle spese del giudizio, liquidatein euro mille.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere la Corte della riparazione condannato il Ministero alle spese di lite senza adottare alcuna giustificazione sul punto.

In particolare, si è rilevato che le spese non conseguono necessariamente all’accoglimento della domanda, nella specie avendo l’Amministrazione presentato una memoria, nella quale si era profusa proprio sul punto inerente alle spese di giudizio, avendo peraltro chiarito, nella stessa sede, di non sollevare contestazioni quanto alla spettanza del diritto azionato.

La Corte della riparazione, invece, non solo non avrebbe valutato le deduzioni svolte dall’Amministrazione, ma si sarebbe pronunciata senza motivazione quanto allespese processuali .

3. Il Procuratore generale, in persona del sostitut o Roberto PATSCOT , ha rassegnato conclusioni scritte,con le quali ha chiesto l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna dell’Erario alle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto.

2. il diritto vivente ha già da tempo chiarito che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – ch e si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice.

Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate(Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222264 –01; Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015, Rv. 263141 –01; n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357 – 02).

3. Nel caso all’esame, come correttamente evidenziato da parte rricorrente, la Corte della riparazione, oltre ad avere condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese senza giustificare in alcun modo tale statuizione, ha ignorato che la parte, nel costituirsi, non avevacontestato la pretesa azionata, essendosi limitata a dedurre relativamente al quantum, chiedendo che lo stesso fosse limitato al calcolo aritmetico, senza riconoscimento di somme superiori e deducendo, altresì, proprio in ordine al rimborso delle spese processuali, la non ricorrenza di un’ipotesi di soccombenza, stante la mancata contestazione della domanda di parte (cfr. memoria datata 13 gennaio 2025 allegata al ricorso).

La Corte della riparazione ha del tutto omesso di considerare il contenuto della memoriadifensiva dell’Avvocatura distrettuale, sostanzialmente adesivo rispetto all’andella pretesa indennitaria, decidendo sul quantum in sens o conforme alla richiesta dell’Amministrazione stessa (cioé liquidando una somma pari al calcolo aritmetico, in difetto di allegazioni atte a fondare un adeguamento in melius).

4. Pertanto, deve ravvisarsi in parte qua la dedotta violazione di legge, non versandosi in ipotesi di soccombenza, neppure ritenuta dalla Corte territoriale che si è limitata a una statuizione immotivata, senza considerare che l’instaurazione necessaria del contraddittorio non aveva determinato, nella specie,alcun contenzioso in ordine all’an, stanti le conclusioni rassegnate sul punto nella citata memoria,avendo il giudice accolto la richiesta dell’Avvocatura distrettuale con riferimento al quantum debeatur.

5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, non residuando alcun margine di discrezionalità in ordine al punto della decisione oggetto di impugnazione.

P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alpagamento delle spese processali, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze contro [OSCURATO:PERSONA] (Pakistan) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari svolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona sostituto Roberto PATSCOT, con le quali si èchiesto l’annullamento senza rinvio del l’ordinanza impugnat a limitatamente alla condanna dell’Erario alle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Romaha accolto la domanda presentata nell’interesse di ALI [OSCURATO:PERSONA],intesa a ottenere la liquidazione di un indennizzo a titolo di ingiusta detenzione, condannando l’Erario alle spese del giudizio, liquidatein euro mille. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere la Corte della riparazione condannato il Ministero alle spese di lite senza adottare alcuna giustificazione sul punto. In particolare, si è rilevato che le spese non conseguono necessariamente all’accoglimento della domanda, nella specie avendo l’Amministrazione presentato una memoria, nella quale si era profusa proprio sul punto inerente alle spese di giudizio, avendo peraltro chiarito, nella stessa sede, di non sollevare contestazioni quanto alla spettanza del diritto azionato. La Corte della riparazione, invece, non solo non avrebbe valutato le deduzioni svolte dall’Amministrazione, ma si sarebbe pronunciata senza motivazione quanto allespese processuali . 3. Il Procuratore generale, in persona del sostitut o Roberto PATSCOT , ha rassegnato conclusioni scritte,con le quali ha chiesto l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna dell’Erario alle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. il diritto vivente ha già da tempo chiarito che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – ch e si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate(Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222264 –01; Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015, Rv. 263141 –01; n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357 – 02). 3. Nel caso all’esame, come correttamente evidenziato da parte rricorrente, la Corte della riparazione, oltre ad avere condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese senza giustificare in alcun modo tale statuizione, ha ignorato che la parte, nel costituirsi, non avevacontestato la pretesa azionata, essendosi limitata a dedurre relativamente al quantum, chiedendo che lo stesso fosse limitato al calcolo aritmetico, senza riconoscimento di somme superiori e deducendo, altresì, proprio in ordine al rimborso delle spese processuali, la non ricorrenza di un’ipotesi di soccombenza, stante la mancata contestazione della domanda di parte (cfr. memoria datata 13 gennaio 2025 allegata al ricorso). La Corte della riparazione ha del tutto omesso di considerare il contenuto della memoriadifensiva dell’Avvocatura distrettuale, sostanzialmente adesivo rispetto all’andella pretesa indennitaria, decidendo sul quantum in sens o conforme alla richiesta dell’Amministrazione stessa (cioé liquidando una somma pari al calcolo aritmetico, in difetto di allegazioni atte a fondare un adeguamento in melius). 4. Pertanto, deve ravvisarsi in parte qua la dedotta violazione di legge, non versandosi in ipotesi di soccombenza, neppure ritenuta dalla Corte territoriale che si è limitata a una statuizione immotivata, senza considerare che l’instaurazione necessaria del contraddittorio non aveva determinato, nella specie,alcun contenzioso in ordine all’an, stanti le conclusioni rassegnate sul punto nella citata memoria,avendo il giudice accolto la richiesta dell’Avvocatura distrettuale con riferimento al quantum debeatur. 5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, non residuando alcun margine di discrezionalità in ordine al punto della decisione oggetto di impugnazione. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alpagamento delle spese processali, s
Sentenza Cassazione n. 07441/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris