Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:128
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]303/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] der Angestellten
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Austria)]
«Parità di trattamento tra uomini e donne — Previdenza sociale — Pensione di vecchiaia anticipata per disoccupati — Età pensionabile
differente a seconda del sesso»
Massime della sentenza
1.
Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7 — Deroga consentita
con riferimento alle conseguenze che possano derivare, per altre prestazioni, dall’esistenza di età di pensionamento differenti
— Portata — Possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare o modificare, successivamente alla scadenza del termine di attuazione,
provvedimenti connessi a questa differenza di età — Limitazione alle sole discriminazioni connesse necessariamente e obiettivamente
alla differenza di età pensionabile
[Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]
2.
Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7 — Deroga consentita
con riferimento alle conseguenze che possano derivare, per altre prestazioni, dall’esistenza di età di pensionamento differenti
— Discriminazione in materia di pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione — Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 79/7, art. 7, n. 1, lett. a)]
1. Il mantenimento temporaneo, nella normativa di uno Stato membro, di un’età pensionabile differente a seconda del sesso può
richiedere la successiva emanazione, dopo lo scadere del termine di trasposizione della direttiva 79/7, relativa alla graduale
attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, di provvedimenti
inscindibili dal regime derogatorio previsto all’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva. Infatti, vietare a uno Stato membro
che ha fissato un’età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne di adottare o di modificare, dopo lo scadere del
termine di trasposizione, provvedimenti connessi a tale differenza di età equivarrebbe a vanificare l’effetto della deroga
prevista dal citato articolo.
Nel caso in cui, in applicazione della stessa disposizione della direttiva, uno Stato membro preveda, per la concessione delle
pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, un’età diversa per gli uomini e per le donne, l’ambito della deroga consentita, definito
con l’espressione «conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni», che compare alla detta norma, è limitato alle
discriminazioni esistenti negli altri regimi di prestazioni che siano necessariamente ed obiettivamente collegate a tale differenza
di età. Ciò avviene se le dette discriminazioni sono oggettivamente necessarie per evitare di compromettere l’equilibrio finanziario
del sistema previdenziale o per garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e quello delle altre prestazioni.
(v. punti 29-30)
2. La deroga al principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, prevista all’art. 7,
n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini
e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretata nel senso che essa si applica ad una prestazione quale
la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, per la quale è prevista un’età diversa a seconda del sesso, dato che
siffatta condizione, ai sensi della detta disposizione, può essere reputata una conseguenza che può derivare dalla previsione,
nella normativa nazionale, di una condizione relativa all’età diversa a seconda del sesso per la concessione delle pensioni
di vecchiaia.
Infatti, da un lato, l’età pensionabile stabilita per l’ottenimento della prestazione di cui trattasi e l’età pensionabile
ordinaria sono oggettivamente connesse, non solo perché la pensione di vecchiaia sostituisce la pensione di vecchiaia anticipata
per disoccupazione allorché gli interessati raggiungono l’età pensionabile ordinaria, ma anche perché l’età alla quale è consentito
richiedere tale prestazione è, tanto per gli uomini quanto per le donne, tre anni e mezzo prima dell’età pensionabile ordinaria.
D’altro lato, il regime della pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione ha lo scopo di anticipare il diritto alla
pensione di vecchiaia nei casi in cui, per ragioni di età, di malattia, di ridotta capacità lavorativa o altro, non è più
possibile, se non a prezzo di inevitabili difficoltà, che l’assicurato ritrovi lavoro per un certo periodo, cosicché la detta
prestazione è diretta a garantire un reddito alla persona che non possa più essere reintegrata nel mercato del lavoro prima
che essa abbia raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia. Ne consegue che l’introduzione di una discriminazione siffatta
può essere considerata obiettivamente necessaria per garantire la coerenza tra la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione
e la pensione di vecchiaia.
(v. punti 34-38 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
4 marzo 2004
(1)
«Parità di trattamento tra uomini e donne – Previdenza sociale – Pensione di vecchiaia anticipata per disoccupati – Età pensionabile differente a seconda del sesso»
Nel procedimento C-303/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'[OSCURATO:PERSONA]
(Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] der Angestellten,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE,
relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza
sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S. von [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per il sig. P. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. Winkler, Rechtsanwalt;
–
per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrel e dal sig. H. Kreppel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 23 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 26 agosto successivo, l'[OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della
direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento
tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva»).
2
Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] der
Angestellten (ente previdenziale dei lavoratori subordinati) relativa al rifiuto di quest'ultima di versargli una pensione
di vecchiaia anticipata per disoccupazione.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3
L'art. 1 della direttiva dispone quanto segue:
«Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione
sociale di cui all'articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale,
denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”».
4
L'art. 2 della direttiva così recita:
«La presente direttiva si applica alla popolazione attiva – compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività
si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro –, nonché ai lavoratori
pensionati o invalidi».
5
L'art. 3, n. 1, della direttiva, così dispone:
«La presente direttiva si applica:
a)
ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
(…)
–
vecchiaia,
(…)
–
disoccupazione;
(…)».
6
L’art. 4, n. 1, della direttiva vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, in particolare per quanto riguarda il calcolo
delle prestazioni.
7
L'art. 7 della direttiva stabilisce quanto segue:
«1.
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a)
la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono
derivarne per altre prestazioni;
(…)
2.
[OSCURATO:PERSONA] membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se, tenuto conto
dell’evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni in questione».
Normativa nazionale
8
L'art. 253 a dell'[OSCURATO:PERSONA] (legge generale sulle assicurazioni sociali; in prosieguo: l'«ASVG»),
intitolato «Pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione», nella versione risultante dal Sozialrechtsänderungsgesetz
2000 (BGBl. I 2000/92), in vigore dal 1° ottobre 2000, dispone quanto segue:
«(1) Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione è maturato dall'assicurato al compimento del 738°
mese di vita, dall'assicurata al compimento del 678° mese di vita, qualora:
1.
sia compiuto il periodo di attesa (art. 236);
2.
alla data di riferimento siano state acquisite almeno 180 mensilità contributive di assicurazione obbligatoria (…), e
3.
l'assicurato (o l'assicurata) soddisfi, alla data di riferimento (art. 223, n. 2), il presupposto di cui all'art. 253 b, n.
1, punto 4, ed abbia percepito per almeno 52 settimane nel corso dei 15 mesi precedenti la data di riferimento (art. 223,
n. 2) una prestazione pecuniaria dal fondo assicurativo per i disoccupati in ragione della durata del suo stato di disoccupazione
(…)
(…)».
9
Ai sensi dell'art. 253 a, n. 4, dell'ASVG, con il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria di cui all'art. 253 di tale
legge, vale a dire 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, la pensione è dovuta a titolo di pensione di vecchiaia.
10
L’art. 253 dell'ASVG, intitolato «Pensione di vecchiaia», dispone quanto segue:
«(1) Il diritto alla pensione di vecchiaia è maturato dall’assicurato al compimento del 65° anno di vita (età pensionabile
ordinaria) e dall’assicurata al compimento del 60° anno di vita (età pensionabile ordinaria), qualora sia compiuto il periodo
di attesa (art. 236).
(…)
(3) Le persone che hanno già diritto ad una pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione (art. 253 a) (…) non possono
presentare una domanda di pensione di vecchiaia quale quella prevista in applicazione del n. 1».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
11
Con decisione 5 dicembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] der Angestellten ha respinto l'istanza con la quale il sig.
[OSCURATO:PERSONA], nato il 14 febbraio 1944, chiedeva l'attribuzione di una pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione. Tale
rifiuto veniva motivato con il fatto che, ai sensi dell'art. 253 a dell'ASVG, il presupposto per l'ottenimento di detta prestazione,
per gli assicurati di sesso maschile, è il compimento del 738° mese di vita (61 anni e 6 mesi). Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
raggiunto tale età solo il 14 agosto 2005, il rischio vecchiaia coperto dall'assicurazione non risultava quindi ancora realizzato.
12
Con sentenza 1° agosto 2001, l'Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] (Austria), giudice di primo grado adito nella causa principale,
ha respinto il ricorso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la decisione 5 dicembre 2000 per ottenere la prestazione
richiesta dal 1° ottobre 2000. Sotto questo profilo, tale giudice ha condiviso la motivazione addotta dalla [OSCURATO:PERSONA]
der Angestellten nella detta decisione.
13
Con sentenza 29 gennaio 2002, l'[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza 1° agosto 2001. Esso ha ritenuto che la prestazione
richiesta rientrasse nella fattispecie derogatoria di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva e che, di conseguenza,
la differenza di età pensionabile tra uomini e donne non contrastasse con il diritto comunitario.
14
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del
giudice d'appello. [OSCURATO:PERSONA] der Angestellten, in qualità di convenuta, oppone all'istanza del sig.
[OSCURATO:PERSONA] che quest'ultimo, alla data di riferimento, aveva raggiunto l'età di 678 mesi (vale a dire 56 anni e 6 mesi). Dato
che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora compiuto il 738° mese (vale a dire 61 anni e 6 mesi), in applicazione dell'art. 253 a dell'ASVG
non sussisterebbe il diritto alla prestazione richiesta. Gli ulteriori presupposti non sono contestati. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene
che la differenza di età pensionabile tra uomini e donne è contraria al principio comunitario della parità di trattamento
e che, per beneficiare della prestazione richiesta, è sufficiente raggiungere l'età di 56 anni e 6 mesi.
15
Il giudice del rinvio spiega, da una parte, che la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, così come prevista
dall'art. 253 a dell'ASVG, ha lo scopo di anticipare il diritto alla pensione di vecchiaia nei casi in cui, per ragioni di
età, di malattia, di ridotta capacità lavorativa o altro, non è più possibile, se non a prezzo di inevitabili difficoltà,
che l'assicurato trovi lavoro per un certo periodo.
16
D'altra parte, egli indica che il sig. [OSCURATO:PERSONA] rientrerebbe nell'ambito di applicazione ratione personae della direttiva,
che il regime della pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione ricadrebbe nella sfera di applicazione ratione materiae
della detta direttiva e che esso, inoltre, avrebbe natura discriminatoria, dato che l'età minima richiesta per poter beneficiare
di siffatto regime è diversa per gli uomini e le donne. Secondo il giudice del rinvio è perciò decisivo stabilire se la deroga
al principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, di cui all'art. 7, n. 1, lett.
a), della direttiva, sia o meno applicabile alla pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, per la quale è previsto
un limite d'età differente per uomini e donne.
17
Al riguardo il giudice del rinvio considera che non è pacifico che il regime di pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione
costituisca una pensione di vecchiaia o di fine lavoro ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva. Infatti, alla
luce dell'obiettivo del detto regime, il diritto ad una prestazione pecuniaria erogata dal fondo assicurativo per i disoccupati
per 52 settimane rappresenterebbe un elemento essenziale ai fini della qualificazione della prestazione. [OSCURATO:PERSONA], lo stato di
disoccupazione dell'interessato sarebbe il criterio determinante della prestazione, rispetto al quale il raggiungimento di
un determinato limite d'età e la presenza delle condizioni relative ai periodi di acquisizione dei diritti avrebbero carattere
meramente integrativo.
18
Se si nega la qualificazione della pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione come pensione di vecchiaia, secondo
il giudice del rinvio si pone l'ulteriore questione se tale prestazione possa essere ricondotta al concetto di «altre prestazioni»
ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, prestazioni rispetto alle quali la fissazioni di una diversa età pensionabile
comporta talune conseguenze.
19
Al riguardo il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte, in virtù della quale la fissazione di un
limite di età diverso a seconda del sesso nella disciplina relativa a prestazioni diverse dalla pensione di vecchiaia e di
fine lavoro è legittima se detta discriminazione è oggettivamente necessaria per evitare di compromettere l'equilibrio finanziario
del sistema previdenziale o per garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e quello delle altre prestazioni
(sentenza 30 marzo 1993, causa C‑328/91, Thomas e a., Racc. pag. I-1247, punto 12, e 23 maggio 2000, causa C‑104/98, Buchner
e a., Racc. pag. I-3625, punto 26).
20
In questo contesto, per quanto riguarda la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, il giudice
del rinvio precisa che nel dicembre 2001 sono state versate in Austria 1 083 134 pensioni di vecchiaia, 123 220 pensioni di
vecchiaia anticipate per lungo periodo contributivo, 82 852 pensioni di vecchiaia anticipate per ridotta capacità lavorativa
ovvero per incapacità lavorativa (questa fattispecie pensionistica è stata abrogata dal legislatore a partire dal 30 giugno
2000) e 15 386 pensioni di vecchiaia anticipate per disoccupazione (2 860 pensioni a uomini e 12 526 pensioni a donne). Al
dicembre 2001, la percentuale delle pensioni di vecchiaia anticipate per disoccupazione rappresentava quindi appena l'1,2%
del totale delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni di vecchiaia anticipate. Inoltre, sempre nel dicembre 2001, sono state
versate, nel complesso, 381 228 pensioni per ridotta capacità lavorativa o per incapacità lavorativa.
21
Pertanto, secondo il giudice del rinvio, la soppressione della discriminazione controversa nella causa principale non dovrebbe
avere pesanti conseguenze sull'equilibrio finanziario complessivo del sistema previdenziale.
22
Per quanto riguarda la preservazione della coerenza tra la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione e la pensione
di vecchiaia di cui all'art. 253 ASVG, il giudice del rinvio osserva che tra queste due prestazioni esiste un primo nesso
in quanto quest'ultima si sostituisce alla prima allorché l'assicurato raggiunge l'età pensionabile di legge. Inoltre, sussisterebbe
un rapporto diretto tra l'età minima richiesta per poter ottenere la prestazione controversa e l'età pensionabile di legge,
in quanto l'età richiesta per gli uomini e per le donne è stata originariamente fissata a cinque anni prima del raggiungimento
dell'età pensionabile di legge e, poi, a seguito dell'innalzamento dell'età necessaria per poter accedere alla pensione di
vecchiaia anticipata, a tre anni e mezzo prima del raggiungimento di tale età pensionabile di legge.
23
Pertanto, l'[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la soluzione della controversa che gli è stata sottoposta dipenda dall'interpretazione
del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva (…) debba essere interpretata nel senso che essa è applicabile
ad una prestazione, quale la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, per la quale la normativa nazionale stabilisce
un'età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne».
Sulla questione pregiudiziale
24
Per risolvere la questione pregiudiziale occorre accertare, anzitutto, se una prestazione come quella in esame nella causa
principale vada considerata alla stregua di pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva. Se
così non fosse, occorrerebbe valutare se la condizione dell'età pensionabile diversa a seconda del sesso al fine della concessione
della detta prestazione possa essere considerata, ai sensi di tale disposizione, una conseguenza che può derivare dall’età
pensionabile fissata dalla normativa nazionale per ottenere la pensione di vecchiaia.
25
In primo luogo, basta constatare che, anche se la concessione della pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione è
subordinata ad una condizione relativa all'età, ciò non toglie che, in forza della normativa nazionale in questione, tale
prestazione sia concessa solamente alle persone le quali, nel corso dei 15 mesi precedenti la data di riferimento, hanno percepito
per almeno 52 settimane una prestazione pecuniaria dal fondo assicurativo per i disoccupati.
26
Ne consegue che tale prestazione non può costituire una pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), della
direttiva, il quale, secondo una giurisprudenza costante, è una disposizione derogatoria che, tenuto conto dell’importanza
fondamentale del principio della parità di trattamento, dev’essere interpretata restrittivamente (v., in particolare, citate
Thomas e a., punto 8, e Buchner, punto 21).
27
Occorre pertanto, in secondo luogo, accertare se la fissazione di un'età diversa a seconda del sesso come presupposto per
l’attribuzione della prestazione di cui trattasi nella causa principale possa essere considerata, ai sensi dell'art. 7, n.
1, lett. a), della direttiva, come una conseguenza derivante dall’età pensionabile fissata dalla normativa nazionale per la
pensione di vecchiaia.
28
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], il governo austriaco e la Commissione delle Comunità europee, allo stesso modo del giudice del rinvio, fanno
riferimento all'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), fornita dalla Corte nella citata sentenza Buchner e a. Conseguentemente,
il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione ritengono che l'età differente fissata per gli uomini e per le donne quale condizione per
la concessione di una pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione non sia una conseguenza della differenza d’età fissata
dalla normativa nazionale per l'erogazione delle pensioni di vecchiaia. La pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione
non rientrerebbe quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva. Per contro, il governo austriaco
sostiene che la detta prestazione ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione, dato che la discriminazione che
essa prevede è obiettivamente necessaria per garantire la coerenza tra la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione
e la pensione di vecchiaia.
29
A tal riguardo occorre constatare che, secondo costante giurisprudenza, il mantenimento temporaneo di un’età pensionabile
differente a seconda del sesso può richiedere la successiva emanazione, dopo lo scadere del termine di trasposizione della
direttiva, di provvedimenti inscindibili da tale regime derogatorio e la modifica di tali provvedimenti. Infatti, vietare
a uno Stato membro che ha fissato un'età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne di adottare o di modificare, dopo
lo scadere del termine di trasposizione, provvedimenti connessi a tale differenza di età equivarrebbe a vanificare l'effetto
della la deroga prevista all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva.
30
Nel caso in cui, a norma dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, uno Stato membro preveda, per la concessione delle
pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, un’età diversa per gli uomini e per le donne, l’ambito della deroga consentita, definito
con l’espressione «conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni», che compare alla detta norma, è limitato alle
discriminazioni esistenti negli altri regimi di prestazioni che siano necessariamente ed obiettivamente collegate a tale differenza
di età. Ciò avviene se le dette discriminazioni sono oggettivamente necessarie per evitare di compromettere l'equilibrio finanziario
del sistema previdenziale o per garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e quello delle altre prestazioni
(sentenza Buchner e a., cit., punti 23-26, e giurisprudenza citata).
31
Per quanto riguarda, innanzi tutto, la condizione relativa alla preservazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale,
da una parte, dall’ordinanza di rinvio risulta che la percentuale delle pensioni di vecchiaia anticipate per disoccupazione
versate nel dicembre 2001 rappresentava appena l'1,2% del totale delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni di vecchiaia
anticipate. Dall'altra, il governo austriaco non ha fatto valere davanti alla Corte alcun argomento relativo alla salvaguardia
dell'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale.
32
Occorre pertanto concludere che la soppressione della discriminazione in esame non può seriamente incidere sull’equilibrio
finanziario del sistema previdenziale.
33
Per quanto riguarda poi la preservazione della coerenza tra la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione e la pensione
di vecchiaia, è vero che, nella citata sentenza Buchner e a., la Corte ha stabilito che l'età differente a secondo del sesso
per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia anticipata per incapacità lavorativa non era obiettivamente necessaria
per garantire la coerenza tra la detta prestazione e la pensione di vecchiaia. Tuttavia, in base al regime in esame nella
causa che ha dato luogo alla detta sentenza, le donne avevano diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per incapacità
lavorativa a 55 anni, ossia cinque anni prima dell'età pensionabile ordinaria, mentre gli uomini beneficiano dello stesso
diritto a 57 anni, vale a dire otto anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
34
Per contro, nella causa in esame, l'età pensionabile stabilita per l'ottenimento della prestazione di cui alla causa principale
e l'età pensionabile ordinaria sono oggettivamente connesse, non solo perché la pensione di vecchiaia sostituisce la pensione
di vecchiaia anticipata per disoccupazione allorché gli interessati raggiungono l'età pensionabile ordinaria, ma anche perché
l'età alla quale è consentito richiedere tale prestazione è la stessa per gli uomini e per le donne, ossia tre anni e mezzo
prima dell'età pensionabile ordinaria (v., in questo senso, sentenza 30 gennaio 1997, causa C‑139/95, Balestra, Racc. pag.
I-549, punto 40).
35
Ai sensi della normativa nazionale in esame, infatti, da una parte, l'età ordinaria di accesso alla pensione è di 65 anni
per gli uomini e di 60 per le donne e, dall'altra, è possibile fruire della pensione anticipata per disoccupazione a 61 anni
e 6 mesi per gli uomini e a 56 anni e 6 mesi per le donne.
36
Dall'ordinanza di rinvio e dalle osservazioni del governo austriaco risulta inoltre che il regime della pensione di vecchiaia
anticipata per disoccupazione, così come previsto dall'art. 253 a dell'ASVG, ha lo scopo di anticipare il diritto alla pensione
di vecchiaia nei casi in cui, per ragioni di età, di malattia, di ridotta capacità lavorativa o altro, non è più possibile,
se non a prezzo di inevitabili difficoltà, che l'assicurato ritrovi lavoro per un certo periodo. La detta prestazione è pertanto
diretta a garantire un reddito alla persona che non possa più essere reintegrata nel mercato del lavoro prima che essa abbia
raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.
37
Di conseguenza, occorre dichiarare che l'introduzione della discriminazione di cui alla causa principale può essere considerata
obiettivamente necessaria per garantire la coerenza tra la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione e la pensione
di vecchiaia.
38
Alla luce di quanto precede, la questione posta dal giudice del rinvio va risolta dichiarando che la deroga prevista dall'art. 7,
n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretata nel senso che essa si applica ad una prestazione quale la pensione
di vecchiaia anticipata per disoccupazione, per la quale è prevista un'età diversa a seconda del sesso, dato che siffatta
condizione, ai sensi della detta disposizione, può essere reputata una conseguenza che può derivare dalla previsione, nella
normativa nazionale, di una condizione relativa all'età diversa a seconda del sesso per la concessione delle pensioni di vecchiaia.
Sulle spese
39
Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 23 luglio 2002, dichiara:
La deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale
attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretata
nel senso che essa si applica ad una prestazione quale la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, per la quale
è prevista un'età diversa a seconda del sesso, dato che siffatta condizione, ai sensi della detta disposizione, può essere
reputata una conseguenza che può derivare dalla previsione, nella normativa nazionale, di un'età diversa a seconda del sesso
per la concessione delle pensioni di vecchiaia.
[OSCURATO:PERSONA]
von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1
–
Lingua processuale: il tedesco.