CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 16898/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando cori memoria del 12 marzo 2024) avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 2 e co. 2, 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/1942; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio inerente sia alla bancarotta patrimoniale sia a quella documentale, non sono consentiti in sede di legittimità, perché, oltre ad essere finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-8 del provvedimento impugnato), si fondano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la motivazione fornita dal giudice di merito) e sul rilievo di circostanze irrilevanti (la ricostruzione aliunde del patrimonio e del movimento degli affari); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2024 Il .nsigli- e tensore Il .Pres