CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Bisogno,unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MarisaNumero registro generale 1180/2020Numero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 21987/2026Data pubblicazione 26/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 578/2019 depositatail 30/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalrelatore [OSCURATO:PERSONA].In epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 220/2012 di riforma delcondominio, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di diverse unità immobiliari, con-venne il Condominio del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Sa-lerno per la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 21 marzo2003 con cui erano state approvate nuove tabelle millesimali. [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda e dichiarò la nullità della delibera, ritenendonecessaria l'unanimità dei consensi per la modifica delle tabelle, allegate aun regolamento di natura contrattuale.La Corte di appello di Salerno ha rigettato il gravame del Condominio,che ha quindi proposto ricorso in cassazione con sei motivi, illustrati damemoria. Resistono con due distinti controricorsi e due memorie CarolinaCaputo e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025.In quella sede, in via preliminare, il Collegio ha rilevato che nei confrontidei condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimastiintimati, non era attestato in atti il regolare perfezionamento ex art. 140c.p.c. della notificazione del ricorso per cassazione, intrapresa attraverso ilservizio postale. In particolare, vi era attestazione della irreperibilità (rela-tiva) all’indirizzo di ognuno dei tre destinatari menzionati, ma non era statoprodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenentela comunicazione di avvenuto deposito del plico. Si era reso necessario,pertanto, assegnare al ricorrente un termine di sessanta giorni dalla comu-nicazione della ordinanza di rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ri-corso, affinché egli depositasse i tre rispettivi avvisi di ricevimento dellaNumero registro generale 1180/2020Numero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 21987/2026Data pubblicazione 26/06/2026raccomandata di avvenuto deposito oppure rinnovasse la notificazione ai trepredetti destinatari. In prossimità della presente adunanza camerale, leparti hanno di nuovo depositato memorie, ma quella di [OSCURATO:PERSONA] ètardiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - In via preliminare, il Collegio constata l’adempimento da parte delricorrente degli oneri di rinnovazione della notifica imposti con la precedenteordinanza interlocutoria, previa ratifica del provvedimento di rimessione intermini concesso il 16 gennaio 2026 dal Presidente titolare della SecondaSezione Civile con riferimento alla rinnovazione della notifica nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 21 maggio 2018).In relazione a ciò, sono generici i rilievi critici mossi in memoria dalla con-troricorrente [OSCURATO:PERSONA].Viceversa, sono fondati i rilievi di quest’ultima, relativi: (a) alla notifica-zione del ricorso all’intimata [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], cherisulta eseguita nel gennaio 2020 in via del Centenario n. 53, con esito diirreperibilità, mentre dal certificato storico (allegato alla predetta memoria)risulta che la destinataria risiedeva in via del Centenario n. 36 e che è poideceduta (come risulta dalla cancellazione anagrafica del 24 gennaio 2023);(b) all’esistenza - accanto a [OSCURATO:PERSONA], già destinatario della rinnovazione- di un secondo figlio del condomino [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 15 aprile2016), cioè [OSCURATO:PERSONA] (non «[OSCURATO:PERSONA]»), residente in Svizzera(v. stato di famiglia allegato alla predetta memoria), nei confronti del qualenon risulta notificato il ricorso per cassazione.2. - Si rende pertanto inevitabile assegnare un ulteriore termine per di-sporre la notificazione del ricorso nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinviando il ricorso a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte assegna al ricorrente un termine di sessanta giorni dalla comu-nicazione della presente ordinanza di rinvio a nuovo ruolo, affinché egliNumero registro generale 1180/2020Numero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 21987/2026Data pubblicazione 26/06/2026effettui la notificazione del ricorso nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/06/2026.Il Presidente