CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1978
Cassazione n. 41238/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/03/1978 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato e contraffazione di documenti di identità. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla erronea dichiarazione di assenza in appello e all'omessa notifica dell'estratto contumaciale. Inoltre il ricorrente ha lamentato vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al risarcimento del danno, alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Così come risulta dagli atti, l'imputato è stato dichiarato "assente" nel dibattimento di primo grado. All'udienza del 7 maggio 2019, svoltasi dinanzi alla Corte di Appello, in conseguenza del rilievo fatto dalla difesa, è stata disposta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, emessa in data 18 settembre 2017. Nel giudizio di appello, tuttavia, l'imputato è stato dichiarato assente, sicché appare del tutto superflua la disposizione della notifica dell'estratto contumaciale. Invero, il giudizio di primo grado e quello di appello si sono svolti in piena vigenza della normativa di cui alla legge 67/2014, per cui correttamente si è proceduto in assenza dell'imputato. Invece non è stato rinvenuto nel fascicolo il verbale di udienza preliminare cui fa riferimento il difensore e nel quale sarebbe stata dichiarata la contumacia dell'imputato (copia del verbale non risulta allegato neppure al ricorso). Peraltro, è da ritenersi che, in ragione della pena edittale prevista per i reati per cui si è proceduto, non si sia svolta l'udienza preliminare. Gli altri motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decjo iì Roma, il 8 giugno 2021 Il consig refisten