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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00779/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13005-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2282/8/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 23/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione con il quale si accertava la decadenza dal regime di tassazione agevolata delle imposte di cui alla legge n. 604 del 1954 a favore della piccola proprietà contadina; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso del contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate rilevando che alla data di scadenza del quinquennio il contribuente coltivava direttamente il fondo essendo cessati i contratti di affitto precedentemente stipulati.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 9180 depositata in cancelleria il 2 aprile 2019 veniva disposta la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 604 del Ric. 2018 n. 13005 sez.

MT - ud. 20-10-2021 -2- 1954, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che la temporanea interruzione della coltivazione diretta da parte dell'acquirente prima del decorso di cinque anni - mediante degli affitti del terreno - non fosse circostanza idonea ad integrare una causa di decadenza.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Grosseto dell'Agenzia delle entrate in data 29 luglio 2021 aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6.

Va dunque accolta la richiesta di estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass.nn. 28800 e 28274 del 2021).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].E.[OSCURATO:PERSONA] ........... ............. .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13005-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2282/8/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 23/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione con il quale si accertava la decadenza dal regime di tassazione agevolata delle imposte di cui alla legge n. 604 del 1954 a favore della piccola proprietà contadina; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso del contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate rilevando che alla data di scadenza del quinquennio il contribuente coltivava direttamente il fondo essendo cessati i contratti di affitto precedentemente stipulati. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 9180 depositata in cancelleria il 2 aprile 2019 veniva disposta la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 604 del Ric. 2018 n. 13005 sez. MT - ud. 20-10-2021 -2- 1954, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che la temporanea interruzione della coltivazione diretta da parte dell'acquirente prima del decorso di cinque anni - mediante degli affitti del terreno - non fosse circostanza idonea ad integrare una causa di decadenza. L'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Grosseto dell'Agenzia delle entrate in data 29 luglio 2021 aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6. Va dunque accolta la richiesta di estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass.nn. 28800 e 28274 del 2021). P.Q.M. Dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].E.[OSCURATO:PERSONA] ........... ............. .
Sentenza Cassazione n. 00779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris