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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 23604/2026

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i appello di Bari, emessa in data 05/06/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 05/06/2025 la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 26/05/2023 dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina commesso il 19/05/2019.2.

Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione dilegge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 20 bis cod. pen. e L. 698/81.

La difesa osserva che la Corte di merito,con la sentenza impugnata, ha rigettato la richiesta pena sostitutiva delladetenzione domiciliare, ritenendo erroneamente superati il limite di penadetentiva di quattro anni entro il quale è ammessa l’applicazione della penasostitutiva, cumulando la pena inflitta con il procedimento oggetto di giudizio conprecedente condanna (del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di3.000,00 di multa, proc. n. 164725 r.g.

GIP), per la quale il ricorrente era statoammesso alla medesima pena sostitutiva della detenzione domiciliare ed avevasempre rispettato le relative prescrizioni.

In particolare, la difesa deduce che: aifini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essereapplicate le pene sostitutive, deve farsi esclusivo riferimento alla pena detentivainflitta nell'ambito del giudizio pendente, occorrendo che la pena irrogata nonsuperi il limite dei quattro anni di cui all’art. 53 comma 1, L.689/81 e che la penadetentiva, così come aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il concorsoformale o la continuazione dei reati, risulti irrogata in misura complessiva nonsuperiore a quattro anni (art. 53 comma 3, L.689/81); il riferimento fatto dallaCorte di merito al superamento del limite dei quattro anni di pena detentiva,all'esito del cumulo materiale delle pene inflitte, ha valenza solo nella fasedell'esecuzione delle pene sostitutive, che è disciplinato dall'articolo 70 l. 689/81;infine, non rileva la circostanza dedotta dalla Corte di merito secondo la quale larichiesta di pena sostitutiva “non è stata formulata nel rispetto di tutti gliadempimenti previsti dal protocollo di intesa siglato il 30.04.2024”, atteso che leprassi locali e i protocolli d'intesa non possono introdurre cause di inammissibilitànon previste dal codice di rito e che, comunque, il giudice di merito puòautonomamente chiedere la documentazione e le informazioni che ritienenecessari ai sensi dell'art 545 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

La sentenza impugnata ha rigettato l’istanza di sostituzione della penadetentiva con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare sul presuppostoche il cumulo con precedente condanna, per la quale era stato ammesso analogobeneficio, avrebbe superato la soglia dei quattro anni previsti dall’art. 47 ter L.354/75.

Tale valutazione implica un’erronea sovrapposizione tra la disciplinaprevista per la detenzione domiciliare, quale pena sostituiva, con quellaomonima, quale misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 47 terdell’ordinamento penitenziario (p.5 sentenza impugnata).

Invero, le penesostitutive, pur accomunate alle misure alternative alla detenzione previstedall'ordinamento penitenziario dalla finalità di offrire una opportunità dirisocializzazione diversa dalla tradizionale pena detentiva (Sez. 1, n. 13133 del07/12/2023, dep. 2024, De, Rv. 286129 - 01), mantengono presupposti e ambitiapplicativi differenti.L’art. 53, L. n. 689 del 1981, nell'attuale formulazione, stabilisce che, ai finidella determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essereapplicate le pene sostitutive, oltre alla verifica dell’assenza del reato nell’elencodei delitti ostativi di cui all’art. 4 bis L. 354/75, si tiene conto della penaaumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

In tal modo il legislatore, superando ilprecedente regime, ha inteso fare riferimento alla pena finale complessivarisultante a seguito degli aumenti determinati per il concorso formale o per lacontinuazione.

Il giudice potrà, dunque, sostituire la pena detentiva solo se, dopoaver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazionedei reati, la pena detentiva complessiva risulti irrogata in misura non superiore aquattro anni.

La sede di applicazione di tale disciplina è quella del giudizio dicognizione.1.1.2.

Diverso è l'ambito di applicazione dell'art. 70, L. n. 689 del 1981, ilquale disciplina la differente ipotesi del cumulo in sede esecutiva di pene irrogatecon più sentenze di condanna definitive, le quali hanno già disposto l'applicazionedi sanzioni sostitutive.

In tal caso è previsto che, se più reati importano penesostitutive, anche diverse, e il cumulo delle pene sostituite non eccede quattroanni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limitidell'art. 53 l. cit. per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità.

Trattasidi disciplina che rileva solo in sede esecutiva e che regola la concorrenza dei titoliesecutivi, attribuendo rilevanza alla pena già espiata, essendo ispiratadall'intento di mantenere ferma l'esecuzione delle pene sostitutive già applicatecon sentenze irrevocabili.

Essa, pertanto, non riguarda il differente fenomeno delreato continuato ritenuto in sede di cognizione, ove il giudice infligge un'unicapena detentiva contestualmente sostituita ex art. 53 l. cit.; in questo caso, per ladeterminazione dei limiti massimi per la sostituzione, si deve tenere conto dellepene contenute in sentenze già irrevocabili per le quali si ritenga sussistente lacontinuazione dei reati.In tal senso si è di recente pronunciata questa Corte (Sez. 6, n. 42982 del17/09/2024, Calafiore, Rv. 287265 – 01), affermando che, ai fini delladeterminazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzionisostitutive brevi, stabiliti dall'art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689, ove siaritenuto il vincolo della continuazione dei reati sub iudice con reati già giudicati,deve tenersi conto della pena detentiva come rideterminata all'esito degliaumenti operati in forza dell'art. 81 cod. pen. (in motivazione, la Corte haprecisato che la diversa disciplina dettata dall'art. 70, legge cit., laddoveconsente, se il cumulo delle pene sostituite non ecceda quattro anni, di applicarele singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall'art. 53legge cit., riguarda il cumulo in executivis di pene irrogate con sentenze diverse).2.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente al giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva invocata dalladifesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Bari, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione cheevidentemente postula considerazioni di merito.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della sanzione sostitutivacon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diBariCosì è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Bari, emessa in data 05/06/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 05/06/2025 la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 26/05/2023 dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina commesso il 19/05/2019.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione dilegge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 20 bis cod. pen. e L. 698/81. La difesa osserva che la Corte di merito,con la sentenza impugnata, ha rigettato la richiesta pena sostitutiva delladetenzione domiciliare, ritenendo erroneamente superati il limite di penadetentiva di quattro anni entro il quale è ammessa l’applicazione della penasostitutiva, cumulando la pena inflitta con il procedimento oggetto di giudizio conprecedente condanna (del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di3.000,00 di multa, proc. n. 164725 r.g. GIP), per la quale il ricorrente era statoammesso alla medesima pena sostitutiva della detenzione domiciliare ed avevasempre rispettato le relative prescrizioni. In particolare, la difesa deduce che: aifini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essereapplicate le pene sostitutive, deve farsi esclusivo riferimento alla pena detentivainflitta nell'ambito del giudizio pendente, occorrendo che la pena irrogata nonsuperi il limite dei quattro anni di cui all’art. 53 comma 1, L.689/81 e che la penadetentiva, così come aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il concorsoformale o la continuazione dei reati, risulti irrogata in misura complessiva nonsuperiore a quattro anni (art. 53 comma 3, L.689/81); il riferimento fatto dallaCorte di merito al superamento del limite dei quattro anni di pena detentiva,all'esito del cumulo materiale delle pene inflitte, ha valenza solo nella fasedell'esecuzione delle pene sostitutive, che è disciplinato dall'articolo 70 l. 689/81;infine, non rileva la circostanza dedotta dalla Corte di merito secondo la quale larichiesta di pena sostitutiva “non è stata formulata nel rispetto di tutti gliadempimenti previsti dal protocollo di intesa siglato il 30.04.2024”, atteso che leprassi locali e i protocolli d'intesa non possono introdurre cause di inammissibilitànon previste dal codice di rito e che, comunque, il giudice di merito puòautonomamente chiedere la documentazione e le informazioni che ritienenecessari ai sensi dell'art 545 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. La sentenza impugnata ha rigettato l’istanza di sostituzione della penadetentiva con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare sul presuppostoche il cumulo con precedente condanna, per la quale era stato ammesso analogobeneficio, avrebbe superato la soglia dei quattro anni previsti dall’art. 47 ter L.354/75. Tale valutazione implica un’erronea sovrapposizione tra la disciplinaprevista per la detenzione domiciliare, quale pena sostituiva, con quellaomonima, quale misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 47 terdell’ordinamento penitenziario (p.5 sentenza impugnata). Invero, le penesostitutive, pur accomunate alle misure alternative alla detenzione previstedall'ordinamento penitenziario dalla finalità di offrire una opportunità dirisocializzazione diversa dalla tradizionale pena detentiva (Sez. 1, n. 13133 del07/12/2023, dep. 2024, De, Rv. 286129 - 01), mantengono presupposti e ambitiapplicativi differenti.L’art. 53, L. n. 689 del 1981, nell'attuale formulazione, stabilisce che, ai finidella determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essereapplicate le pene sostitutive, oltre alla verifica dell’assenza del reato nell’elencodei delitti ostativi di cui all’art. 4 bis L. 354/75, si tiene conto della penaaumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. In tal modo il legislatore, superando ilprecedente regime, ha inteso fare riferimento alla pena finale complessivarisultante a seguito degli aumenti determinati per il concorso formale o per lacontinuazione. Il giudice potrà, dunque, sostituire la pena detentiva solo se, dopoaver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazionedei reati, la pena detentiva complessiva risulti irrogata in misura non superiore aquattro anni. La sede di applicazione di tale disciplina è quella del giudizio dicognizione.1.1.2. Diverso è l'ambito di applicazione dell'art. 70, L. n. 689 del 1981, ilquale disciplina la differente ipotesi del cumulo in sede esecutiva di pene irrogatecon più sentenze di condanna definitive, le quali hanno già disposto l'applicazionedi sanzioni sostitutive. In tal caso è previsto che, se più reati importano penesostitutive, anche diverse, e il cumulo delle pene sostituite non eccede quattroanni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limitidell'art. 53 l. cit. per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità. Trattasidi disciplina che rileva solo in sede esecutiva e che regola la concorrenza dei titoliesecutivi, attribuendo rilevanza alla pena già espiata, essendo ispiratadall'intento di mantenere ferma l'esecuzione delle pene sostitutive già applicatecon sentenze irrevocabili. Essa, pertanto, non riguarda il differente fenomeno delreato continuato ritenuto in sede di cognizione, ove il giudice infligge un'unicapena detentiva contestualmente sostituita ex art. 53 l. cit.; in questo caso, per ladeterminazione dei limiti massimi per la sostituzione, si deve tenere conto dellepene contenute in sentenze già irrevocabili per le quali si ritenga sussistente lacontinuazione dei reati.In tal senso si è di recente pronunciata questa Corte (Sez. 6, n. 42982 del17/09/2024, Calafiore, Rv. 287265 – 01), affermando che, ai fini delladeterminazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzionisostitutive brevi, stabiliti dall'art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689, ove siaritenuto il vincolo della continuazione dei reati sub iudice con reati già giudicati,deve tenersi conto della pena detentiva come rideterminata all'esito degliaumenti operati in forza dell'art. 81 cod. pen. (in motivazione, la Corte haprecisato che la diversa disciplina dettata dall'art. 70, legge cit., laddoveconsente, se il cumulo delle pene sostituite non ecceda quattro anni, di applicarele singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall'art. 53legge cit., riguarda il cumulo in executivis di pene irrogate con sentenze diverse).2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente al giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva invocata dalladifesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Bari, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione cheevidentemente postula considerazioni di merito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della sanzione sostitutivacon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diBariCosì è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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