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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24426/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29751/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliato in Roma, Via mancini n.4, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17/A, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- Per la cassazione della sentenza n. 653/2020 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 7 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], medico odontoiatra presso il [OSCURATO:PERSONA] di Bari e docente presso la locale Università, in seguito a sospensione dal servizio da parte dei predetti enti e di sottoposizione a procedimento penale, intraprese dei giudizi dinanzi al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di stato) ed introdusse procedimenti cautelari dinanzi al Tribunale di Bari, sia in funzione di giudice civile che in funzione di giudice del lavoro.

Essendo titolare di polizza assicurativa per tutela legale, chiese alla propria società assicuratrice ([OSCURATO:SOCIETA].) il rimborso delle spese sostenute per la tutela dei suoi interessi in tali procedimenti, ottenendo la liquidazione della somma di Euro 20.000, importo ritenuto dalla compagnia assicurativa corrispondente al massimale di polizza.

Al fine di ottenere una liquidazione maggiore, convenne l’[OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale rigettò la domanda dell’Inchingolo, sui rilievi: che la polizza (art.3.18) escludeva il rimborso delle spese relative alle controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi di giustizia amministrativa; che non vi era prova dell’attività difensiva espletata nel processo penale, il quale, tra l’altro, era stato definito con decreto –non già con ordinanza – di archiviazione; e che, parimenti, mancava la prova dell’attività difensiva espletata nei giudizi cautelari dinanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice civile e di giudice del lavoro. 2.La decisione di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Bari, la quale, nel ribadire l’assenza di prova dell’attività difensiva espletata dai legali incaricati dall’Inghingolo sia nel procedimento penale che nei procedimenti cautelari dinanzi al giudice civile e del lavoro del Tribunale di Bari , ha altresì dichiarato inammissibile, ex art.345 cod. proc. civ., la documentazione depositata dall’assicurato nel giudizio di appello ed ha rigettato lo specifico motivo di gravame con cui l’Inghingolo aveva dedotto l’omessa contestazione, da parte della società assicurativa, delle circostanze di fatto relative all’espletamento di attività difensiva nell’ambito dei predetti procedimenti. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.Risponde con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Solo lasocietà controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, occorre dare atto che la comu nicazione di cancelleria alla parte ricorrente relativa all ’ a vviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio nella quale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ., è stato deciso il presente ricorso, è stata depositata in cancelleria poiché l’invio a mezzo p.e.c. all’indirizzo del difensore della parte ricorrente ( , indicato in ricorso) ha avuto l’esito di “mancata consegna ”, essendo stato il messaggio rifiutato dal sistema in presenza di “errore 5.2.1 – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – casella inibita alla ricezione”.

Nella specie, l’effettuazione di detta comunicazione mediante deposito in cancelleria è legittima, trovando applicazione il principio per cui, in caso di comunicazione a mezzo PEC di un atto del giudizio dalla cancelleria al difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare (Cass.20/09/2021, n. 25426). 2.Con il primo motivo viene denunciata illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 112, 115, 167 e 345 cod. proc. civ..

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità dei documenti da lui depositati in grado di appello (ma già esistenti all’epoca di deposito delle memorie istruttorie in primo grado), per un verso, evidenziando che non potesse aversi riguardo alla loro indispensabilità ai fini della decisione (giacché la facoltà di produrre ex novo documenti ritenuti dal collegio indispensabili ai fini della decisione era stata soppressa dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012); per altro verso, rilevando che le preclusioni e le decadenze della parte inerte non possono essere sanate con l’acquisizione officiosa dei mezzi di prova da parte del giudice d’appello.

Deduce, precisamente, l’Inghingolo, oltre all’inapplicabilità del citato art.54 del decreto-legge n. 83 del 2012 nel presente giudizio (iniziato prima della sua entrata in vigore), sia la circostanza che egli aveva depositato in primo grado una fattura rilasciatagli dal suo avvocato con riferimento alle spese sostenute nei procedimenti civili dinanzi al Tribunale di Bari, sia, principalmente, la circostanza che l’[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva contestato il fatto dell’avvenuto svolgimento di attività difensiva nei predetti giudizi, per modo che si era determinata, a sfavore della convenuta, la preclusione alla possibilità di svolgere una successiva contestazione; da questa preclusione era derivata l’implicazione che egli non avrebbe avuto bisogno di provare l’attività svolta e le spese sostenute, poiché i fatti posti a fondamento dell’azionato diritto al rimborso, in assenza di contestazione della società assicurativa, dovevano ritenersi provati. 3.Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 115 e 167 cod. proc . civ., nonché dell’art. 1362 cod. civ., e motivazione apparente ed illogica.

Il ricorrente ribadisce la mancata osservanza, da parte della società assicuratrice, dell’onere di specifica contestazione dei fatti da lui allegati.

Precisa che tale onere avrebbe dovuto essere tempestivamente osservato in sede di comparsa di riposta ex art. 167 cod. proc. civ., mentre sarebbe tardiva la contestazione operata nella seconda memoria di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..

Sostiene che nella comparsa di riposta sarebbe stato bensì contestato “l’ammontare delle spese” ma non anche “l’allegazione attorea dell’attività difensiva”.

Evidenzia che, anche con la contestazione della fattura, la convenuta aveva limitato l’osservanza dell’onere di contestazione alla circostanza delle spese sostenute, senza estenderla a quella dell’attività difensiva espletata. 4.Con il terzo motivo viene denunciata illogicità della motivazione e violazione dell’art. 1362 cod. civ..

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui,con espressione tautologica, avrebbe ritenuto generico l’atto d’appello senza spiegare le ragioni di tale giudizio.

5. I motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono in parte inammissibili e in parte infondati.

5.1. Sono inammissibili nella parte in cui deducono vizi di motivazione, omettendo di considerare che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez.

U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).

Nella fattispecie, non si profilano tali gravi lacune motivazionali, in quanto, al contrario, la Corte di merito ha specificamente dato atto delle ragioni per cui, da un lato, ha ritenuto assolto l’onere di contestazione e, dall’altro, ha ritenuto inammissibili, in quanto nuovi, i documenti offerti in deposito dall’attore solo in sede di appello, così confermando il giudizio di mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda.

5.2. I motivi in esame sono invece infondati nella parte in cui deducono violazione degli artt. 112, 167, 115 e 345 cod. proc. civ. (nonché degli artt. 1362, 2697 e 2728 cod. civ.). 5.2.a.In primo luogo, infatti, va condiviso il giudizio del giudice del merito circa l’osservanza, da parte della società convenuta, dell’onere di contestazione, il quale, stando al contenuto della comparsa di risposta, per come trascritta in controricorso, era stato tempestivamente assolto sia con riguardo alle spese sostenute che all’attività difensiva espletata: nella comparsa di risposta, infatti, non solo era stato contestato che fosse stata data la prova dell’ammontare delle spese legali di cui l’attore pretendeva il pagamento; ma era stato anche messo in dubbio l’effettivo svolgimento dell’attività difensiva, sul rilievo che esso avrebbe dovuto essere accertato dal giudice.

Dalla rituale osservanza dell’onere di contestazione da parte della convenuta discende l’impossibilità di considerare provati i fatti posti dall’attore a fondamento della domanda formulata in giudizio. 5.2.b.In secondo luogo, neppure appare censurabile il giudizio di inammissibilità della documentazione depositata in appello, formulato, oltre che sull’erroneo rilievo dell’inapplicabilità dell’art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012 ( norma, invece, correttamente ritenut a applicabile, nella fattispecie, dal giudice del merito, atteso che la sentenzadi primo grado era stata pronunciata nel 2016 ) , anche sulla base dell’autonoma ratio decidendi, perfettamente conforme a diritto, diretta ad escludere la possibilità di sopperire ex officioalle decadenze e preclusioni istruttorie della parte, con riguardo a documenti già proponibili nel giudizio di primo grado. 5.2.c.

In terzo luogo, infine, stante l’ inammissibilità della produzione documentale e il motivato giudizio di insufficienza probatoria emesso sulla fattura, non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito circa la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, formulato dal giudice di secondo grado in conformità alla valutazione già espressa dal giudice di prime cure.

6. In definitiva , il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] co Inghingolo va rigettato.7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 3.100,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29751/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliato in Roma, Via mancini n.4, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17/A, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- Per la cassazione della sentenza n. 653/2020 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 7 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], medico odontoiatra presso il [OSCURATO:PERSONA] di Bari e docente presso la locale Università, in seguito a sospensione dal servizio da parte dei predetti enti e di sottoposizione a procedimento penale, intraprese dei giudizi dinanzi al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di stato) ed introdusse procedimenti cautelari dinanzi al Tribunale di Bari, sia in funzione di giudice civile che in funzione di giudice del lavoro. Essendo titolare di polizza assicurativa per tutela legale, chiese alla propria società assicuratrice ([OSCURATO:SOCIETA].) il rimborso delle spese sostenute per la tutela dei suoi interessi in tali procedimenti, ottenendo la liquidazione della somma di Euro 20.000, importo ritenuto dalla compagnia assicurativa corrispondente al massimale di polizza. Al fine di ottenere una liquidazione maggiore, convenne l’[OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale rigettò la domanda dell’Inchingolo, sui rilievi: che la polizza (art.3.18) escludeva il rimborso delle spese relative alle controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi di giustizia amministrativa; che non vi era prova dell’attività difensiva espletata nel processo penale, il quale, tra l’altro, era stato definito con decreto –non già con ordinanza – di archiviazione; e che, parimenti, mancava la prova dell’attività difensiva espletata nei giudizi cautelari dinanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice civile e di giudice del lavoro. 2.La decisione di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Bari, la quale, nel ribadire l’assenza di prova dell’attività difensiva espletata dai legali incaricati dall’Inghingolo sia nel procedimento penale che nei procedimenti cautelari dinanzi al giudice civile e del lavoro del Tribunale di Bari , ha altresì dichiarato inammissibile, ex art.345 cod. proc. civ., la documentazione depositata dall’assicurato nel giudizio di appello ed ha rigettato lo specifico motivo di gravame con cui l’Inghingolo aveva dedotto l’omessa contestazione, da parte della società assicurativa, delle circostanze di fatto relative all’espletamento di attività difensiva nell’ambito dei predetti procedimenti. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.Risponde con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Solo lasocietà controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, occorre dare atto che la comu nicazione di cancelleria alla parte ricorrente relativa all ’ a vviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio nella quale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ., è stato deciso il presente ricorso, è stata depositata in cancelleria poiché l’invio a mezzo p.e.c. all’indirizzo del difensore della parte ricorrente ( , indicato in ricorso) ha avuto l’esito di “mancata consegna ”, essendo stato il messaggio rifiutato dal sistema in presenza di “errore 5.2.1 – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – casella inibita alla ricezione”. Nella specie, l’effettuazione di detta comunicazione mediante deposito in cancelleria è legittima, trovando applicazione il principio per cui, in caso di comunicazione a mezzo PEC di un atto del giudizio dalla cancelleria al difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare (Cass.20/09/2021, n. 25426). 2.Con il primo motivo viene denunciata illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 112, 115, 167 e 345 cod. proc. civ.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità dei documenti da lui depositati in grado di appello (ma già esistenti all’epoca di deposito delle memorie istruttorie in primo grado), per un verso, evidenziando che non potesse aversi riguardo alla loro indispensabilità ai fini della decisione (giacché la facoltà di produrre ex novo documenti ritenuti dal collegio indispensabili ai fini della decisione era stata soppressa dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012); per altro verso, rilevando che le preclusioni e le decadenze della parte inerte non possono essere sanate con l’acquisizione officiosa dei mezzi di prova da parte del giudice d’appello. Deduce, precisamente, l’Inghingolo, oltre all’inapplicabilità del citato art.54 del decreto-legge n. 83 del 2012 nel presente giudizio (iniziato prima della sua entrata in vigore), sia la circostanza che egli aveva depositato in primo grado una fattura rilasciatagli dal suo avvocato con riferimento alle spese sostenute nei procedimenti civili dinanzi al Tribunale di Bari, sia, principalmente, la circostanza che l’[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva contestato il fatto dell’avvenuto svolgimento di attività difensiva nei predetti giudizi, per modo che si era determinata, a sfavore della convenuta, la preclusione alla possibilità di svolgere una successiva contestazione; da questa preclusione era derivata l’implicazione che egli non avrebbe avuto bisogno di provare l’attività svolta e le spese sostenute, poiché i fatti posti a fondamento dell’azionato diritto al rimborso, in assenza di contestazione della società assicurativa, dovevano ritenersi provati. 3.Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 115 e 167 cod. proc . civ., nonché dell’art. 1362 cod. civ., e motivazione apparente ed illogica. Il ricorrente ribadisce la mancata osservanza, da parte della società assicuratrice, dell’onere di specifica contestazione dei fatti da lui allegati. Precisa che tale onere avrebbe dovuto essere tempestivamente osservato in sede di comparsa di riposta ex art. 167 cod. proc. civ., mentre sarebbe tardiva la contestazione operata nella seconda memoria di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.. Sostiene che nella comparsa di riposta sarebbe stato bensì contestato “l’ammontare delle spese” ma non anche “l’allegazione attorea dell’attività difensiva”. Evidenzia che, anche con la contestazione della fattura, la convenuta aveva limitato l’osservanza dell’onere di contestazione alla circostanza delle spese sostenute, senza estenderla a quella dell’attività difensiva espletata. 4.Con il terzo motivo viene denunciata illogicità della motivazione e violazione dell’art. 1362 cod. civ.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui,con espressione tautologica, avrebbe ritenuto generico l’atto d’appello senza spiegare le ragioni di tale giudizio. 5. I motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono in parte inammissibili e in parte infondati. 5.1. Sono inammissibili nella parte in cui deducono vizi di motivazione, omettendo di considerare che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nella fattispecie, non si profilano tali gravi lacune motivazionali, in quanto, al contrario, la Corte di merito ha specificamente dato atto delle ragioni per cui, da un lato, ha ritenuto assolto l’onere di contestazione e, dall’altro, ha ritenuto inammissibili, in quanto nuovi, i documenti offerti in deposito dall’attore solo in sede di appello, così confermando il giudizio di mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda. 5.2. I motivi in esame sono invece infondati nella parte in cui deducono violazione degli artt. 112, 167, 115 e 345 cod. proc. civ. (nonché degli artt. 1362, 2697 e 2728 cod. civ.). 5.2.a.In primo luogo, infatti, va condiviso il giudizio del giudice del merito circa l’osservanza, da parte della società convenuta, dell’onere di contestazione, il quale, stando al contenuto della comparsa di risposta, per come trascritta in controricorso, era stato tempestivamente assolto sia con riguardo alle spese sostenute che all’attività difensiva espletata: nella comparsa di risposta, infatti, non solo era stato contestato che fosse stata data la prova dell’ammontare delle spese legali di cui l’attore pretendeva il pagamento; ma era stato anche messo in dubbio l’effettivo svolgimento dell’attività difensiva, sul rilievo che esso avrebbe dovuto essere accertato dal giudice. Dalla rituale osservanza dell’onere di contestazione da parte della convenuta discende l’impossibilità di considerare provati i fatti posti dall’attore a fondamento della domanda formulata in giudizio. 5.2.b.In secondo luogo, neppure appare censurabile il giudizio di inammissibilità della documentazione depositata in appello, formulato, oltre che sull’erroneo rilievo dell’inapplicabilità dell’art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012 ( norma, invece, correttamente ritenut a applicabile, nella fattispecie, dal giudice del merito, atteso che la sentenzadi primo grado era stata pronunciata nel 2016 ) , anche sulla base dell’autonoma ratio decidendi, perfettamente conforme a diritto, diretta ad escludere la possibilità di sopperire ex officioalle decadenze e preclusioni istruttorie della parte, con riguardo a documenti già proponibili nel giudizio di primo grado. 5.2.c. In terzo luogo, infine, stante l’ inammissibilità della produzione documentale e il motivato giudizio di insufficienza probatoria emesso sulla fattura, non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito circa la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, formulato dal giudice di secondo grado in conformità alla valutazione già espressa dal giudice di prime cure. 6. In definitiva , il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] co Inghingolo va rigettato.7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 3.100,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
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