CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 35597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo alla qualificazione ascritta al fatto, ai sensi dell'art. 73, comma 1, Tus in luogo di quella dettata dal comma 5 dello stesso articolo, rivendicata dalla difesa e coerentemente esclusa facendo compiuto riferimento a tutti i tratti costitutivi di tale ultima fattispecie e dando trainante rilevanza al sensibile rilievo da ascrivere nel caso al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta, destinato anche a dare forza logica al contesto complessivo nel quale ebbe a realizzarsi la condotta di trasporto illecito considerata nella specie in termini di corretta incompatibilità con l'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.