CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31561/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].JAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione; Considerato che, con il primo motivo proposto, si duole dell'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato, poiché, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, il beneficio non poteva essere concesso, come ha correttamente ritenuto la decisione impugnata, in quanto l'imputato era stato già precedentemente condannato in via definitiva alla pena di due anni di reclusione; Considerato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute sin dal giudizio di primo grado e di qui in appello era stato proposto il differente motivo di grave, non reiterato in questa sede di legittimità, afferente il mancato riconoscimento in misura prevalente di dette circostanze attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis