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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 1975

Cassazione n. 39544/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/01/1975 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela e presentato istanza per la liquidazione delle spese, essendo stato l'imputato ammesso al gratuito patrocinio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina 15/10/2021, che aveva riqualificato i reati di estorsione e tentata estorsione in quello previsto dall'art. 393 cod.pen., rideterminando la pena alla quale Grasso era stato condannato; Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione; in subordine lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 2.

Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso.

3. Il difensore del ricorrente presentava conclusioni scritte, con le quali insisteva per la pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela e presentava istanza per la liquidazione delle spese, essendo stato l'imputato ammesso al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che il reato previsto dall'art. 393 cod.pen. è procedibile a querela di parte, e che in data 21.10.2016 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; nella remissione vi è infatti un espresso riferimento alla querela presentata in data 15 luglio 2016, che è l'unica presente in atti.

Le spese devono essere poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen; deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione delle spese, posto che ai sensi dell'art..83, comma 2, del dPR n.115/2002, "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21/09/2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/01/1975 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela e presentato istanza per la liquidazione delle spese, essendo stato l'imputato ammesso al gratuito patrocinio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina 15/10/2021, che aveva riqualificato i reati di estorsione e tentata estorsione in quello previsto dall'art. 393 cod.pen., rideterminando la pena alla quale Grasso era stato condannato; Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione; in subordine lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso. 3. Il difensore del ricorrente presentava conclusioni scritte, con le quali insisteva per la pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela e presentava istanza per la liquidazione delle spese, essendo stato l'imputato ammesso al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che il reato previsto dall'art. 393 cod.pen. è procedibile a querela di parte, e che in data 21.10.2016 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; nella remissione vi è infatti un espresso riferimento alla querela presentata in data 15 luglio 2016, che è l'unica presente in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen; deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione delle spese, posto che ai sensi dell'art..83, comma 2, del dPR n.115/2002, "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato". P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21/09/2022 Il Consigliere este
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